Risposta n. 270 del 18/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia ritiene che la verifica della residenza fiscale sia questione di fatto non definibile in interpello, ma conclude che per il 2018 il contribuente risulta residente fiscalmente in Italia perché iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta; di conseguenza, è tenuto a dichiarare in Italia tutti i redditi ovunque prodotti e l’immobile estero è soggetto a IVIE.
Adempimenti IRPEF, addizionali e IVIE di un soggetto trasferitosi in Gran Bretagna nel 2018
Il quesito
Il contribuente chiede se, avendo trasferito di fatto la propria vita e il proprio lavoro nel Regno Unito e avendo presentato istanza di iscrizione AIRE nel gennaio 2018, possa essere considerato fiscalmente residente nel Regno Unito già dal 2018, con conseguente esclusione da IRPEF, addizionali e IVIE in Italia, ferma restando l’IMU sull’immobile posseduto in comproprietà a Rimini.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia afferma che, in base all’art. 2, comma 2, TUIR, basta anche uno solo dei criteri di residenza per la maggior parte del periodo d’imposta. Poiché il signor X risulta iscritto all’anagrafe italiana fino al 4 luglio 2018, per il 2018 è fiscalmente residente in Italia; pertanto deve assoggettare a imposizione in Italia tutti i redditi percepiti nel mondo e l’immobile detenuto nel Regno Unito è imponibile ai fini IVIE. Sull’IMU l’Agenzia non entra nel merito, rinviando all’ente impositore competente.
Adempimenti fiscali di un soggetto trasferitosi nel Regno Unito nel 2018
L’interpello riguarda la corretta individuazione della residenza fiscale di un contribuente con doppia cittadinanza italiana e britannica che, dopo un periodo di residenza in Italia, ha rientrato nel Regno Unito per lavoro nel 2018. La questione ha riflessi diretti sull’assoggettamento a IRPEF, addizionali, IMU e IVIE per il periodo d’imposta 2018.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
Il signor X dichiara di essere nato in Gran Bretagna da genitori italiani, di possedere cittadinanza italiana e britannica e di essere residente a Londra. Rappresenta di aver ottenuto la residenza in Italia nel 2006 per motivi di lavoro e di aver presentato il 19 gennaio 2018 domanda di iscrizione all’AIRE presso il Consolato Generale d’Italia a Londra, a seguito del rientro in Gran Bretagna.
Evidenzia inoltre che:
- da ottobre 2017 non ha più rapporti di lavoro in Italia, né dipendenti né occasionali;
- dal 22 gennaio 2018 lavora come dipendente di una società con sede nel Regno Unito.
Quesito posto all’Agenzia
In relazione a IRPEF, addizionali comunale e regionale, IMU e IVIE, il contribuente chiede di essere considerato fiscalmente residente nel Regno Unito già dal 2018, con conseguente applicazione della tassazione italiana solo per quanto eventualmente dovuto in relazione all’immobile di Rimini e esclusione dall’imposizione italiana sui redditi e sull’immobile estero.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene di dover essere considerato residente fiscale nel Regno Unito dal 2018, richiamando:
- l’art. 43, comma 2, c.c., secondo cui la residenza coincide con il luogo della dimora abituale;
- l’art. 2, comma 2, TUIR, che individua la residenza fiscale in Italia sulla base di iscrizione anagrafica, domicilio o residenza per la maggior parte del periodo d’imposta;
- la nozione di domicilio e centro degli interessi vitali, sia in chiave interna sia convenzionale.
Sostiene che il centro dei propri interessi economici e personali sia nel Regno Unito, poiché:
- dal 22 gennaio 2018 svolge lavoro subordinato nel Regno Unito;
- i suoi genitori risiedono nella casa di Londra in cui vive;
- la moglie si reca ogni mese a Londra, come documentato da biglietti aerei allegati.
Richiama inoltre la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988, in particolare:
- l’art. 4 sul criterio del centro degli interessi vitali in caso di doppia residenza;
- l’art. 15 sul lavoro subordinato, secondo cui la remunerazione per attività svolta nel Regno Unito sarebbe imponibile in tale Stato.
Da ciò conclude che, dal gennaio 2018, la residenza fiscale sarebbe esclusivamente nel Regno Unito, e che la tardiva iscrizione all’AIRE sarebbe dipesa dall’inefficienza del Consolato.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto il proprio orientamento secondo cui la verifica della residenza fiscale è una questione di fatto non definibile con interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000.
Richiama poi:
- l’art. 4, par. 1, della Convenzione Italia-Regno Unito, che rinvia alla legislazione interna per definire il residente;
- l’art. 2, comma 2, TUIR, secondo cui sono residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile;
- l’art. 2, comma 1, TUIR, che assoggetta a imposta sia residenti sia non residenti, indipendentemente dalla cittadinanza;
- l’art. 3, comma 1, TUIR, che per i residenti applica l’imposta su tutti i redditi ovunque prodotti;
- l’art. 19, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, per l’IVIE sugli immobili situati all’estero posseduti da persone fisiche residenti in Italia.
Viene inoltre menzionata l’iscrizione all’AIRE e la disciplina introdotta dall’art. 16, comma 3, del d.l. n. 22 del 2019, con inserimento del comma 9-bis nell’art. 6 della legge n. 470 del 1988, ma l’Agenzia precisa che tale novità non si applica al caso concreto.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che, dalle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e sulla base dei dati AIRE, il contribuente risulta iscritto all’AIRE dal 4 luglio 2018.
Sottolinea che la nuova disciplina sulla decorrenza degli effetti della dichiarazione di trasferimento all’estero, pur se confermata, non inciderebbe sulla fattispecie, perché la dichiarazione è già stata ricevuta dall’ufficiale di anagrafe e, quindi, non opera la regola nuova sulla decorrenza dalla data di presentazione.
Ne deriva che, per il periodo d’imposta 2018, il signor X deve essere considerato fiscalmente residente in Italia, in quanto per la maggior parte dell’anno risultava iscritto nelle anagrafi della popolazione residente, uno dei tre criteri alternativi previsti dall’art. 2, comma 2, TUIR.
Conseguenze fiscali indicate dall’Agenzia
In applicazione dell’art. 3, comma 1, TUIR, il contribuente deve dichiarare in Italia tutti i redditi percepiti nel 2018, ovunque prodotti, ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali comunale e regionale.
Per evitare eventuale doppia imposizione, l’Agenzia richiama l’art. 24, par. 3, della Convenzione, che consente all’Italia di riconoscere il credito per le imposte pagate nel Regno Unito nei limiti previsti dalla norma convenzionale.
Quanto all’IVIE, l’Agenzia afferma che, essendo il contribuente residente in Italia nel 2018, l’immobile posseduto nel Regno Unito è imponibile ai fini di tale imposta.
IMU sull’abitazione di Rimini
Sull’IMU relativa all’abitazione di Rimini, di cui il contribuente dichiara di essere comproprietario con la moglie, l’Agenzia non esprime un parere nel merito. Richiama infatti la Risoluzione n. 73/E del 6 luglio 2012, secondo cui l’esame delle istanze di interpello in materia di IMU spetta esclusivamente all’ente impositore competente.
Conclusioni operative
L’interpello si chiude con una soluzione sfavorevole al contribuente sul punto principale: per il 2018 egli è considerato residente fiscale in Italia, non nel Regno Unito. Di conseguenza:
- deve assoggettare a IRPEF e addizionali tutti i redditi ovunque prodotti;
- è tenuto all’IVIE sull’immobile detenuto nel Regno Unito;
- per l’IMU sull’immobile di Rimini l’Agenzia non si pronuncia, rinviando all’ente locale competente.
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