Cassazione Civile, Ordinanza n. 28577/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura avverso un decreto di liquidazione dei compensi maturati da un avvocato quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice di merito aveva ritenuto tardiva l’opposizione, valorizzando l’annotazione nel registro informatico secondo cui il provvedimento era stato inviato "a visto PM" l’8 ottobre 2018 e ponendo a carico della Procura l’onere di provare la data effettiva di conoscenza dell’atto. La Procura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro tale declaratoria di inammissibilità. Dal testo emerge che la questione centrale riguardava il termine per proporre l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e, in particolare, se in mancanza di comunicazione del decreto operasse comunque il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la tardività dell’opposizione, ma con motivazione diversa da quella del Tribunale. Ha affermato che l’opposizione era stata proposta il 4 febbraio 2020 avverso un decreto di liquidazione del 21 settembre 2018, quindi oltre il termine lungo semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Ha precisato che tale termine si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte contumace sia per quella costituita, quando non risulti intervenuta la comunicazione del provvedimento. La Corte ha richiamato precedenti conformi sul fatto che il decreto di liquidazione, pur pronunciato in un procedimento sommario, è idoneo a produrre stabilità e definitività e soggiace al termine di decadenza dall’impugnazione per la formazione del giudicato. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché il ricorso proveniva da un organo propulsore dell’attività giurisdizionale e gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato poiché il ricorso era proposto dal Pubblico Ministero.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto
l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi va proposta nel termine previsto dalla norma; se manca la comunicazione, opera comunque il termine lungo di impugnazione richiamato dalla Corte.
art. 327 cod. proc. civ.
termine lungo di sei mesi
si applica anche all’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte contumace sia per quella costituita, quando non sia intervenuta la comunicazione del provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.
art. 2697 c.c.
il Tribunale aveva richiamato il principio di vicinanza della prova per porre a carico della Procura l’onere di dimostrare la mancata effettiva conoscenza del provvedimento.
Massime di principio
- Il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato, pur emanato in un procedimento sommario, è soggetto al termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. quando non risulti la comunicazione del provvedimento.
- Ai fini dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione, la mancata comunicazione non impedisce la decorrenza del termine lungo semestrale, che opera quale limite decadenziale autonomo per l’impugnazione.
- Quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- In presenza di un procedimento idoneo a definire in modo stabile e definitivo diritti soggettivi, la disciplina delle impugnazioni si coordina con l’esigenza di formazione del giudicato e con la conseguente operatività dei termini decadenziali previsti dal codice di rito.
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