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Sentenza

Sentenza n. 1558/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento a) del Decreto di assegnazione ore di sostegno n. -OMISSIS- dell’8/10/2025, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunna -OMISSIS- di n. 22 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026; b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026; c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto della minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze della minore da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale; in via cautelare ed urgente, per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per la minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (30 ore settimanali);

Giustizia amministrativa202506867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno e relativo PEI per l'anno scolastico 2025/2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui l'istituto scolastico aveva assegnato alla minore 22 ore settimanali di sostegno, nonché il PEI, chiedendo l'accertamento del diritto alla copertura integrale delle 30 ore settimanali di frequenza, previa valutazione delle concrete esigenze risultanti dalla diagnosi funzionale. La domanda cautelare era fondata sulla gravità della disabilità, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, sull'invalidità con indennità di frequenza e sulla prescrizione del sostegno in deroga. Il TAR aveva inizialmente disposto il riesame dei provvedimenti e, successivamente, aveva richiesto chiarimenti sull'esecuzione della misura cautelare. L'amministrazione ha quindi assegnato ulteriori 5 ore e 30 minuti, portando il sostegno complessivo a 27 ore e 30 minuti, mediante reclutamento di un nuovo docente. La ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, sostenendo tuttavia che la proposizione del ricorso e il decreto cautelare avessero determinato l'adeguamento dell'offerta educativa, e chiedendo la condanna delle amministrazioni alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione dell'espressa dichiarazione della ricorrente e della sopravvenuta assegnazione di ulteriori ore di sostegno, che aveva fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione di annullamento e all'accertamento richiesto. Non è stata quindi pronunciata una decisione di merito sulla legittimità dell'originaria assegnazione di 22 ore né sul diritto alla copertura integrale di 30 ore. Le spese sono state poste, in solido, a carico delle amministrazioni scolastiche resistenti e intimate in applicazione della soccombenza virtuale, ritenendo che la condotta amministrativa successiva al ricorso avesse sostanzialmente soddisfatto l'interesse azionato; sono state liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha costituito la base della misura cautelare monocratica che ha imposto il riesame dell'assegnazione delle ore di sostegno.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente l'attribuzione delle spese al difensore che ne abbia dichiarato l'anticipo e formulato richiesta.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    È richiamato quale elemento della condizione di disabilità grave della minore, rilevante nel procedimento cautelare.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione rivede l'atto impugnato e adotta misure che fanno venir meno l'interesse attuale del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, se tale sopravvenienza è espressamente riconosciuta dalla parte ricorrente.
  • La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale non comporta necessariamente la compensazione delle spese: il giudice può applicare la soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell'amministrazione quando la sua condotta successiva al ricorso abbia determinato l'adeguamento dell'azione amministrativa alle esigenze dedotte in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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