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Sentenza

Sentenza n. 2865/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento n. -OMISSIS- del 24 aprile 2025, notificato il 26 aprile 2025, a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, del Regolamento di disciplina per gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui al D.P.R. n. 737 del 1981; - e, per quanto occorrer possa, della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Milano del 25 marzo 2025, notificata in data 26 aprile 2025, con cui è stata proposta l’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, Regolamento di disciplina per gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui al D.P.R. n. 737 del 1981.

Giustizia amministrativa202502094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Capo della Polizia del 24 aprile 2025 recante la destituzione dal servizio, nonché la delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Milano recante la proposta della medesima sanzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la destituzione dal servizio, deducendo un unico articolato motivo di eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché violazione degli artt. 24 e 97 Cost. e dei principi del giusto procedimento. Ha sostenuto che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere sospeso, o instaurato solo dopo la definizione del procedimento penale, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 737/1981, poiché fondato sulle risultanze di un'indagine penale ancora nella fase preliminare e sui contenuti di un'ordinanza cautelare del G.I.P., senza che fosse stata possibile la completa acquisizione degli atti investigativi coperti da segreto. Secondo il ricorrente, l'amministrazione avrebbe così anticipato l'accertamento della responsabilità penale, utilizzando elementi ancora provvisori e non pienamente conoscibili dalla difesa. La vicenda disciplinare riguardava accessi abusivi a sistemi informatici e l'esfiltrazione di dati riservati, nell'ambito della contestata partecipazione a un'associazione criminale. Il ricorrente aveva tuttavia ammesso, nell'interrogatorio di garanzia, di avere effettuato gli accessi abusivi, pur negando di aver agito per un'associazione criminale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, secondo i principi affermati dall'Adunanza Plenaria n. 14/2022, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale è regolato dall'autonomia temperata e non da una generale pregiudiziale penale: l'avvio del procedimento disciplinare costituisce la regola, mentre la sospensione è eccezionale e richiede la particolare gravità della sanzione astrattamente applicabile e la particolare complessità dell'istruttoria, tale da rendere indisponibili elementi conoscitivi sufficienti. Il TAR ha inoltre osservato che, anche applicando l'art. 11 del d.P.R. n. 737/1981 secondo la sua interpretazione tradizionale, la sospensione necessaria presupporrebbe l'esercizio dell'azione penale e l'assunzione della qualità di imputato, non la mera pendenza delle indagini preliminari. Nel caso concreto, l'azione penale non era stata esercitata; inoltre, l'istruttoria disciplinare non era né particolarmente difficoltosa né carente, poiché l'ordinanza del G.I.P., la relazione istruttoria e gli accertamenti del CED Interforze descrivevano con chiarezza le condotte, mentre il ricorrente aveva parzialmente ammesso gli accessi abusivi. Tali dichiarazioni potevano essere utilizzate autonomamente nel procedimento disciplinare, senza necessità di attendere la definizione del procedimento penale. Il giudice ha anche affermato che la documentazione proveniente dalle indagini preliminari può essere utilizzata, in ragione dell'atipicità dei mezzi istruttori, purché pertinente e credibile, e che l'amministrazione deve compiere una propria autonoma valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti, distinta dall'accertamento della responsabilità penale. La mancata completa discovery degli atti penali non ha comportato violazione del diritto di difesa, poiché il ricorrente aveva conosciuto gli elementi posti a fondamento degli addebiti ed era stato posto in condizione di partecipare al procedimento disciplinare. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, in favore del Ministero dell'Interno e della Questura di Milano.

Norme richiamate

  • art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 737/1981

    Prevede le ipotesi sanzionatorie poste a fondamento della destituzione dal servizio per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

  • art. 9, comma 1, d.P.R. n. 737/1981

    Ha costituito la base della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio disposta nei confronti del ricorrente durante il procedimento penale.

  • art. 11 d.P.R. n. 737/1981

    quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato

    Il TAR lo interpreta alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale nel senso dell'autonomia temperata dei procedimenti; comunque, secondo l'interpretazione tradizionale, la sospensione necessaria presuppone l'esercizio dell'azione penale e la qualità di imputato, non la mera fase delle indagini preliminari.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; il TAR ha escluso che la mancata completa discovery degli atti penali abbia impedito l'esercizio delle difese nel procedimento disciplinare.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione al buon andamento; non è stato ritenuto violato dall'avvio del procedimento disciplinare durante le indagini penali.

  • art. 64 c.p.a.

    Rileva per il principio di atipicità dei mezzi istruttori, che consente l'utilizzo della documentazione proveniente anche dalle indagini preliminari, purché pertinente e credibile.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito di fissare direttamente l'udienza pubblica per la decisione nel merito, in luogo della definizione immediata della domanda cautelare.

  • art. 416 c.p.p.

    Richiamato quale norma che individua, con la richiesta di rinvio a giudizio, una delle forme di esercizio dell'azione penale idonee a determinare la qualità di imputato.

Massime di principio

  • Nel rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, l'avvio del procedimento disciplinare costituisce la regola e la sospensione costituisce un'eccezione, giustificata dalla particolare gravità della sanzione astrattamente applicabile e dalla particolare complessità dell'istruttoria, tale da rendere insufficienti gli elementi conoscitivi disponibili all'amministrazione.
  • La mera pendenza delle indagini preliminari non impone la sospensione del procedimento disciplinare: anche quando una disciplina speciale prevede la sospensione per gli stessi fatti, il presupposto ostativo all'avvio o alla prosecuzione del procedimento disciplinare è, secondo l'interpretazione tradizionale, l'esercizio dell'azione penale e la conseguente assunzione della qualità di imputato.
  • L'amministrazione disciplinare può utilizzare, ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare, documentazione e risultanze provenienti dalle indagini preliminari e da provvedimenti cautelari, purché pertinenti e credibili, senza dover attendere la formazione della prova nel dibattimento penale.
  • Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale: l'amministrazione deve ricostruire autonomamente i fatti e valutarne la rilevanza disciplinare, che può sussistere anche se le medesime condotte non conducono a una responsabilità penale.
  • La mancata disponibilità dell'intero fascicolo penale coperto da segreto investigativo non determina, di per sé, una lesione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare, quando l'incolpato conosca gli elementi probatori posti a fondamento degli addebiti e sia posto in condizione di partecipare e presentare le proprie difese.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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