Sentenza n. 498/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, sezione lavoro, n. 93/2024 pubblicata in data 23/2/2024, pronunciata nel procedimento n. 835/2023 RG;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, sezione lavoro, n. 93/2024, recante condanna al pagamento delle somme spettanti a titolo di beneficio ex art. 1, comma 121, l. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (personale scolastico)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, sezione lavoro, n. 93/2024, notificata all'Amministrazione e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il loro diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici considerati, oltre alla quota di spese di lite posta a carico della parte resistente. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del giudizio di ottemperanza. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione, pur costituita formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico spettante al personale scolastico, riconosciuto dal giudicato civile posto in esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla norma.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina processuale civile richiamata, inclusa quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo sia stato notificato all'Amministrazione e siano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- L'Amministrazione che non esegue il giudicato e si limita a una costituzione formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine specifico, facendo salve le somme eventualmente già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare, su istanza del creditore, in caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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