Cassazione Civile, Ordinanza n. 07978/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che ha chiesto l’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una società, dal 10 maggio 1975 al 22 settembre 2011, con conseguente condanna della società al pagamento di differenze retributive parametrate a una qualifica dirigenziale. La domanda era stata respinta in primo grado e il giudizio era poi proseguito in sede di rinvio dopo una precedente cassazione con ordinanza rescindente. In cassazione contro la sentenza resa in rinvio, il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha lamentato la violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancata osservanza del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte, assumendo che la Corte di rinvio non avesse ammesso e valutato le prove testimoniali, avesse impropriamente giudicato l’inammissibilità dei capitoli di prova con motivazione generica e apodittica, e avesse nuovamente escluso la subordinazione con argomentazioni sovrapponibili a quelle già cassate; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 116 c.p.c. e, in via conseguente, degli artt. 2094 e 2095 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente apprezzato le prove documentali e trascurato l’ipotesi di subordinazione attenuata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati: ha precisato che il giudice di rinvio, nel caso concreto, aveva correttamente esercitato il potere di valutare l’ammissibilità delle prove richieste, motivando specificamente la loro genericità, irrilevanza e valutatività, e che la censura non illustrava la decisività delle prove non ammesse; quanto al preteso contrasto con il dictum rescindente, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva esaminato anche i periodi in cui il ricorrente non rivestiva cariche sociali e aveva fondato il proprio convincimento su plurimi dati documentali che mostravano ampia autonomia gestionale e incompatibilità con la subordinazione, sicché le doglianze si risolvevano in una critica alla ricostruzione del fatto, non sindacabile in cassazione; infine, la doglianza sull’art. 116 c.p.c. è stata giudicata inammissibile perché non denunciava una falsa applicazione della regola legale di valutazione della prova, ma solo un asserito cattivo esercizio del prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione resa in sede di rinvio, che a sua volta aveva respinto la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato e di condanna al pagamento delle differenze retributive. Il giudice di legittimità ha ritenuto corretto il modo in cui la Corte di rinvio ha delimitato e motivato la valutazione delle prove, ha escluso la violazione dell’art. 384 c.p.c. e ha considerato infondato il vizio ex art. 116 c.p.c., trattandosi di censure che miravano in realtà a una nuova valutazione del merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022
indica il rito camerale e il potere del collegio di riservare il deposito dell’ordinanza nei termini previsti
art. 384, primo comma, c.p.c.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la sua violazione è configurabile solo se il giudice si discosti dal dictum rescindente, non quando rivaluti legittimamente i fatti nei limiti del rinvio
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è la base della censura per violazione di norme sul giudizio di rinvio e per errori processuali che incidano sulla validità della sentenza
è richiamato quale norma definitoria della subordinazione, ma la censura è stata respinta perché si risolveva in una diversa lettura dei fatti accertati
è richiamato in relazione alla qualificazione dirigenziale e alla subordinazione attenuata; la Corte non ha ravvisato violazioni di legge, ma solo contestazioni di merito
la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova legale efficacia diversa da quella prevista o tratta come prova legale un elemento liberamente valutabile; non basta lamentare un cattivo apprezzamento del materiale istruttorio
è evocato in relazione al diritto alla prova e alla mancata ammissione della prova testimoniale; la decisività del mezzo non ammesso deve essere specificamente allegata e dimostrata
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso comporta i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è il parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere di valutare l’ammissibilità e la rilevanza delle prove richieste, motivando la decisione nei limiti segnati dal dictum rescindente.
- La violazione dell’art. 384 c.p.c. non ricorre quando la censura investe, in sostanza, la valutazione del materiale istruttorio e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di rinvio; in cassazione non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento del merito sotto la veste dell’inosservanza del principio di diritto.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la parte indica specificamente la decisività del mezzo istruttorio non ammesso, cioè la sua idoneità a sovvertire con certezza il fondamento della decisione impugnata.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. sussiste solo in presenza di un errore nella regola legale di valutazione della prova; non è configurabile quando si contesti semplicemente il prudente apprezzamento delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito.
- La qualificazione di un rapporto come subordinato richiede un accertamento complessivo dei fatti; la presenza di cariche sociali, poteri gestori e partecipazione societaria può essere valorizzata come indice di autonomia incompatibile con la subordinazione, se sorretta da adeguata motivazione sui periodi in contestazione.
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