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Sentenza

Sentenza n. 2099/2026 - Milano, Sezione 1

in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 516/2025, depositata e resa pubblica il 27 maggio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 60/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 28 maggio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 6 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202504838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che riconosceva la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 516/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta docente per complessivi 1.500 euro e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione il relativo beneficio, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 maggio 2025, ma l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. La ricorrente ha dedotto anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente per l'importo e gli anni indicati nel titolo giudiziale, entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso; non è stato previsto alcun compenso commissariale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile per conseguire l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto spontaneamente agli obblighi conformativi o patrimoniali derivanti dal titolo.
  • Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di un'amministrazione statale, occorre che siano comprovati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attribuendogli il potere di adottare gli atti e compiere le operazioni necessari all'esecuzione.
  • Il commissario ad acta, quando l'amministrazione soccombente non disponga di fondi sufficienti, può essere autorizzato a utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso per l'incarico di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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