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Ordinanza

Ordinanza n. 14801/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensiva - della COMUNICAZIONE DI NON IDONEITÀ emessa in data 28/05/2026, notificata alla ricorrente in pari data, con cui la Sottocommissione per la visita medica di revisione, ha giudicato collegialmente l’aspirante -OMISSIS- «NON IDONEA all’accertamento dell’idoneità psico-fisica, con la seguente motivazione: “ENDOMETRIOSI” e di tutti gli atti presupposti, nell'ambito della procedura concorsuale del Bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.985 allievi finanzieri - anno 2025.

Giustizia amministrativa202608916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di non idoneità psico-fisica emessa all'esito della visita medica di revisione nell'ambito del concorso per il reclutamento di allievi finanzieri

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione con cui la Sottocommissione per la visita medica di revisione l'ha giudicata non idonea all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, indicando quale causa di inidoneità una specifica condizione sanitaria e richiamando il titolo XIV, lettera b), n. 147, dell'allegato 1 al decreto dirigenziale n. 61772 del 25 febbraio 2016. La ricorrente ha contestato la correttezza della valutazione medica, producendo documentazione sanitaria proveniente da una struttura pubblica dalla quale risultava l'assenza di segni diretti della patologia indicata dalla Commissione.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., per accertare in contraddittorio tra le parti la sussistenza o meno dell'idoneità al servizio della ricorrente e, in particolare, la persistenza della causa di inidoneità rilevata dall'Amministrazione. La verificazione sarà svolta dal Collegio medico legale della Difesa, mediante una commissione composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno specialista della materia, con eventuale delega a professionisti della struttura o di altro centro medico militare. Sono stati prescritti termini per la notifica dell'ordinanza e la trasmissione della documentazione sanitaria, la nomina della commissione, il rinnovo degli accertamenti e il deposito della relazione motivata. La ricorrente e l'Amministrazione dovranno essere preavvisate delle operazioni e potranno assistere alla visita con un sanitario di fiducia. La liquidazione delle spese e dei compensi del verificatore è stata rimessa alla definizione del giudizio. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quale mezzo istruttorio per acquisire valutazioni tecniche su fatti rilevanti per la decisione.

  • art. 66 c.p.a.

    Disciplina la verificazione, disposta nel contraddittorio tra le parti e affidata a un organismo individuato dal giudice, con acquisizione di una relazione sulle operazioni compiute.

  • Titolo XIV, lettera b), n. 147, allegato 1 al decreto dirigenziale n. 61772 del 25 febbraio 2016

    È la disposizione richiamata dall'Amministrazione quale parametro per la valutazione della causa di non idoneità psico-fisica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute, trattati come categoria particolare di dati personali.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare la tutela e l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psico-fisica è contestata mediante documentazione sanitaria di segno contrario, il giudice può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio per accertare l'effettiva sussistenza o persistenza della condizione sanitaria rilevante e la conseguente idoneità al servizio.
  • La verificazione può essere affidata a un organismo sanitario pubblico dotato di specifica competenza tecnica, prevedendo la costituzione di una commissione ad hoc e la possibilità di avvalersi di specialisti, strutture diagnostiche e laboratori appartenenti alla medesima organizzazione o a strutture collegate.
  • Nelle operazioni di verificazione devono essere garantiti il contraddittorio e la partecipazione delle parti, mediante tempestivo avviso della data e del luogo delle operazioni e la possibilità per ciascuna parte di farsi assistere da un sanitario di fiducia.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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