Sentenza n. 325/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della determina n.1138 del 10 settembre 2025, con la quale la ricorrente è stata esclusa dalla gara a “procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle strade, marciapiedi e sottoservizi di competenza del comune di Corato per 24 mesi con la formula dell’accordo quadro ex art. 59, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023; cig: B67C68CA18; b) dell’ “avviso esito di gara” del 16 settembre 2025, con il quale è stato dato avviso della aggiudicazione definitiva della gara al RTI GE.ST.IM. s.r.l. –RE.CO.MAN. s.r.l.; c) della determina n. 890 del 10 luglio 2025, con la quale l’appalto era stato aggiudicato al RTI RTI GE.ST.IM. s.r.l. –RE.CO.MAN. s.r.l.; d) dei verbali di gara n. 1 del 26 maggio 2025, n. 2 del 26 maggio 2025, n. 3 relativo alle sedute riservate del 26 maggio 2025 e del 5 giugno 2025, n. 4 del 9 giugno 2025; e) del bando di gara, nella parte in cui indica il valore globale stimato dell’appalto, laddove dovesse essere interpretato come derogatorio in relazione all’importo totale d’appalto o all’importo a base di gara presi a riferimento per la determinazione dei requisiti di qualificazione SOA prescritti per la partecipazione alla gara indicati dalla lex specialis; f) del disciplinare di gara nella parte in cui indica il valore globale stimato dell’appalto, laddove dovesse essere interpretato come derogatorio in relazione all’importo totale d’appalto o all’importo a base di gara presi a riferimento per la determinazione dei requisiti di qualificazione SOA prescritti per la partecipazione alla gara indicati dalla lex specialis; g) di tutte le parti della lex specialis che indicano l’importo complessivo dei lavori, il totale importo lavori e l’importo a base di gara, laddove dovessero essere interpretate come valore globale stimato dell’appalto; h) del bando ed del disciplinare, ed in particolare il § 9 del primo e il § 1.quater del secondo, laddove dovessero essere interpretati nel senso di richiedere ai concorrenti la qualificazione per l’esecuzione dell’opzione del quinto d’obbligo in relazione al valore globale stimato dell’appalto invece che in rapporto al prezzo di aggiudicazione o contrattuale; i) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, dichiarandosi la ricorrente comunque disposta al subentro nello stesso. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da GE.ST.IM. S.r.l. il 20 ottobre 2025: per l’annullamento nei limiti di interesse, della determinazione dirigenziale n. 1138 del 10 settembre 2025 del Settore III – Lavori Pubblici – Ambiente – Paesaggio del Comune di Corato, avente ad oggetto “procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle strade, marciapiedi e sottoservizi di competenza del Comune di Corato per 24 mesi con la formula dell’accordo quadro ex art. 59, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023. (CIG: B67C68CA18). Conferma dell’efficacia della determinazione dirigenziale n. 890 del 10/07/2025”, nonché di quest’ultima e di tutti i verbali di gara (ossia, in particolare, quelli nn. 1 e 2 del 26 maggio 2025, n. 3 del 5 giugno 2025, n. 4 del 9 giugno 2025 e n. 5 del 29 luglio 2025), oltre che di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ivi richiamato, ancorché non conosciuto, comprese le comunicazioni delle predette risultanze istruttorie, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della ricorrente principale anche per le ragioni di seguito esposte. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GE.ST.IM. S.R.L. il 10 novembre 2025: per l’annullamento nei limiti di interesse, della determinazione dirigenziale n. 1138 del 10 settembre 2025 del Settore III – Lavori Pubblici – Ambiente – Paesaggio del Comune di Corato, avente ad oggetto “procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle strade, marciapiedi e sottoservizi di competenza del Comune di Corato per 24 mesi con la formula dell’accordo quadro ex art. 59, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023. (CIG: B67C68CA18). Conferma dell’efficacia della determinazione dirigenziale n. 890 del 10/07/2025”, nonché di quest’ultima e di tutti i verbali di gara, oltre che di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ivi richiamato, ancorché non conosciuto, compresi “decisione di contrarre ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 36/2023” n. 480 del 10 aprile 2025, bando, disciplinare e capitolato speciale, oltre alle comunicazioni delle predette risultanze istruttorie, nei predetti limiti e nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della ricorrente principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per carenza della qualificazione SOA riferita al valore globale stimato dell'accordo quadro, nonché gli atti di aggiudicazione al raggruppamento controinteressato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente impugnava l'esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento, mediante accordo quadro, dei lavori di manutenzione di strade, marciapiedi e sottoservizi del Comune per 24 mesi. Deduceva violazione della lex specialis, del d.lgs. n. 36/2023, dei principi di vincolatività del bando, favor partecipationis e autovincolo, nonché carenza di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta. Sosteneva, in particolare, che la stazione appaltante avesse introdotto una nuova causa di esclusione, non prevista dal bando e dal disciplinare, richiedendo che la qualificazione SOA coprisse il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione del quinto d'obbligo. Affermava inoltre che il disciplinare richiedesse per la categoria prevalente OG3, classifica III-bis, senza imporre che tale qualificazione, in assenza della qualificazione per la categoria scorporabile OG2, coprisse il valore globale dell'appalto; infine, sosteneva che il ribasso offerto avrebbe impedito agli incrementi del quinto di superare l'importo stimato globale. Il raggruppamento aggiudicatario proponeva ricorso incidentale e motivi aggiunti, deducendo a sua volta l'illegittimità della mancata esclusione dell'impresa principale per incompletezza dell'offerta tecnica, carenza del certificato di qualità ISO 9000 e, in via subordinata, illegittimità della lex specialis nella parte relativa ai requisiti di partecipazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale, ritenendo legittima l'esclusione. Ha interpretato gli artt. 14 e 100 del d.lgs. n. 36/2023 e l'Allegato II.12 nel senso che, per la determinazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il parametro è l'importo complessivo della procedura, comprensivo delle opzioni e dei rinnovi espressamente previsti dalla lex specialis, e non il solo importo a base di gara né il prezzo offerto dall'operatore. Le prestazioni opzionali concorrono infatti a definire l'oggetto del contratto e costituiscono obblighi certi e giuridicamente vincolanti secondo la disciplina di gara. Nel caso concreto, il valore globale era pari a euro 1.823.100,00; l'impresa possedeva la qualificazione OG3 classifica III-bis, utilizzabile, anche considerando il quinto d'obbligo, fino a euro 1.800.000,00, ed era priva della qualificazione OG2 classifica II richiesta dalla lex specialis. L'esclusione è stata quindi ritenuta conforme alla legge e al bando, senza introduzione di un requisito nuovo. Il ricorso incidentale e i motivi aggiunti del raggruppamento aggiudicatario sono stati dichiarati improcedibili, perché il controinteressato non avrebbe potuto ottenere una pronuncia più favorevole rispetto alla reiezione del ricorso principale. Spese integralmente compensate per la peculiarità e la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 36/2023
Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla Stazione Appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, premi o pagamenti per i candidati o per gli offerenti, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
L'importo stimato comprende tutte le opzioni e i rinnovi espressamente previsti dalla documentazione di gara e rileva non solo per individuare la disciplina applicabile sopra o sotto soglia, ma anche per determinare i requisiti di partecipazione.
art. 100, comma 2, d.lgs. n. 36/2023
Le condizioni di partecipazione devono essere proporzionate all'oggetto dell'appalto e commisurate all'effettiva entità complessiva della prestazione affidata.
art. 100, comma 3, d.lgs. n. 36/2023
Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici è articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse, secondo quanto definito dall'allegato II.12.
La qualificazione deve essere rapportata alle categorie e all'importo complessivo delle opere oggetto della procedura, comprensivo delle opzioni contrattuali previste.
Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, art. 30
La qualificazione SOA deve essere determinata in relazione alla tipologia e al valore stimato complessivo delle prestazioni appaltate, incluse le opzioni e i rinnovi espressamente riservati dalla stazione appaltante.
art. 59, comma 3, d.lgs. n. 36/2023
La formula dell'accordo quadro con opzione del quinto concorre, secondo la lex specialis, alla delimitazione dell'oggetto e del valore complessivo della procedura.
art. 120 d.lgs. n. 36/2023
La disciplina delle modifiche contrattuali non esclude che le prestazioni opzionali già previste dalla lex specialis siano considerate nel valore stimato e nei requisiti di qualificazione.
art. 72, commi 1, lettera e), e 4, direttiva 2014/24/UE
Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo delle prestazioni opzionali indicate nella documentazione di gara, costituisce parametro per la determinazione dei requisiti di partecipazione.
Massime di principio
- Ai fini della determinazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in una gara per lavori, il parametro di riferimento è l'importo complessivo stimato della procedura, comprensivo delle opzioni e dei rinnovi espressamente previsti nei documenti di gara, e non il solo importo a base di gara o il prezzo offerto dall'operatore economico.
- Le prestazioni opzionali espressamente previste dalla lex specialis concorrono a definire l'oggetto del contratto e, se la loro attivazione è rimessa alla stazione appaltante secondo la disciplina di gara, costituiscono obblighi contrattuali certi e giuridicamente vincolanti ai fini della verifica della qualificazione dell'operatore.
- La qualificazione SOA deve coprire l'importo complessivo delle categorie di opere oggetto della procedura, considerando anche le opzioni contrattuali previste; la mancata copertura del valore globale o l'assenza della qualificazione richiesta per una categoria scorporabile legittima l'esclusione, senza che ciò integri l'introduzione di una nuova causa espulsiva quando tale requisito risulta dalla normativa e dalla lex specialis.
- Il principio di proporzionalità dei requisiti di partecipazione impone che la capacità richiesta sia commisurata all'effettiva dimensione complessiva delle prestazioni affidate, comprese quelle opzionali già indicate nella documentazione di gara.
- Quando il ricorso principale è respinto nel merito, il ricorso incidentale del controinteressato è improcedibile se non può condurre a una pronuncia più favorevole rispetto a quella già ottenuta con la reiezione del ricorso principale.
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