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Sentenza

Sentenza n. 171/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 4/2025 del Giudice di Pace di Alcamo con cui si condanna il Comune in epigrafe a pagare le spese di lite in favore dell’odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202501730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 4/2025 del Giudice di Pace di Alcamo, recante condanna del Comune al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n. 4/2025, passata in giudicato, nella parte in cui ha condannato il Comune al pagamento di complessivi € 216,00, di cui € 173,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA ove dovuta. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha allegato né provato l'avvenuto pagamento o altri fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso poiché la sentenza civile presupposta conteneva una condanna pecuniaria, era passata in giudicato e risultavano rispettate le formalità e i termini di notificazione all'amministrazione debitrice. Ha ordinato al Comune di pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte se anteriore, le somme dovute in base alla sentenza presupposta, aggiungendo gli interessi legali maturati dalla pubblicazione della sentenza stessa. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni e ponendo gli oneri a carico del Comune. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione di parte della sentenza di ottemperanza fino al pagamento spontaneo e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Comune; il commissario è stato incaricato anche del pagamento dell'eventuale penale maturata. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune e liquidate in € 200,00 per compensi, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, anche con riferimento a decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria

    La penalità di mora è applicabile anche in presenza di obblighi pecuniari; non va applicata quando produca un effetto manifestamente iniquo, circostanza esclusa nel caso concreto per la protratta e ingiustificata inerzia dell'amministrazione e la semplicità dell'adempimento.

  • art. 1, comma 781, lettera a), l. n. 208/2015

    Ha modificato l'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., estendendo l'applicazione della penalità di mora alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta; il provvedimento richiama in particolare gli artt. 55, 56 e 71.

  • d.m. n. 55/2014

    È stato utilizzato, analogicamente e avuto riguardo ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, per la liquidazione delle spese di lite del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è eseguibile anche una sentenza civile passata in giudicato contenente una condanna pecuniaria dell'amministrazione, purché siano state rispettate le formalità e i termini di notificazione della pronuncia all'amministrazione debitrice.
  • In presenza dell'inadempimento dell'amministrazione a una condanna pecuniaria risultante da una decisione passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere applicata anche per l'inadempimento di obblighi pecuniari; essa deve essere esclusa soltanto quando determini un effetto manifestamente iniquo, da valutare in relazione alle circostanze concrete dell'inadempimento e alla complessità dell'attività richiesta.
  • Quando è disposta la penalità di mora insieme alla nomina di un commissario ad acta, la penalità può decorrere sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo, poiché dopo tale termine l'intervento sostitutivo costituisce il rimedio principale all'inerzia amministrativa e la prosecuzione della penalità potrebbe risultare iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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