Cassazione Penale, Ordinanza n. 04047/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (corte)
La controversia
Il ricorso, proposto ex art. 625-bis c.p.p., lamentava che la decisione di legittimità impugnata fosse stata adottata senza previa comunicazione dell'udienza fissata per la definizione dell'impugnazione proposta avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 10 ottobre 2023. La doglianza era quindi incentrata sulla mancata notifica/avviso dell'udienza, dedotta come vizio procedurale idoneo a incidere sulla validità della precedente pronuncia di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che nel giudizio di legittimità sfociato nella sentenza gravata la definizione senza formalità fosse legittima ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché il ricorso era stato ritenuto tardivo. Da ciò la Corte ha desunto che non era dovuto alcun avviso dell'udienza. Conseguentemente ha applicato le statuizioni economiche previste dall'art. 616, comma 1, c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Rimedio straordinario invocato dalla difesa per denunciare un vizio della precedente decisione di legittimità, in particolare la mancata comunicazione dell'udienza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La Corte lo richiama per affermare che, quando il ricorso è ritenuto tardivo, il giudizio di legittimità può essere definito senza formalità e senza necessità di avviso dell'udienza.
art. 616, comma 1, c.p.p.
In conseguenza dell'inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. non può essere accolto quando la decisione di legittimità impugnata sia stata resa in un procedimento correttamente definito senza formalità per tardività del ricorso, poiché in tale ipotesi non è dovuto alcun avviso di udienza.
- Quando il giudizio di legittimità è definito ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per tardività dell'impugnazione, la mancata comunicazione dell'udienza non integra un vizio procedurale rilevante.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616, comma 1, c.p.p., con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende.
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