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Sentenza

Sentenza n. 433/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3603/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 3603/2024, recante la condanna al pagamento di somme dovute per la Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 3603/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva accertato il diritto dei ricorrenti al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato l’amministrazione al pagamento di 1.000 euro per ciascun ricorrente, oltre interessi. L’amministrazione non aveva provveduto al pagamento, nonostante la notifica del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle somme spettanti e degli interessi, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico; ogni ritardo nell’esecuzione del titolo o della sentenza può integrare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto ricorrevano il passaggio in giudicato del titolo e l’inerzia dell’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto per l’azione esecutiva e per l’ottemperanza; il termine risultava inutilmente decorso.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa al commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge Pinto è stata ritenuta applicabile per analogia anche all’esecuzione di altre condanne pecuniarie.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese a carico dell’amministrazione soccombente.

  • d.m. n. 55/2014

    Utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese, con riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari e allo scaglione di valore applicabile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato contiene una condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro e il termine previsto dalla legge per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche è inutilmente decorso.
  • In caso di mancata esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e nominare, per l’eventuale successiva inerzia, un commissario ad acta, anche individuato presso la stessa amministrazione inadempiente.
  • La disciplina sulla nomina e sull’operatività del commissario ad acta prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
  • L’incarico di commissario o ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti del procedimento esclusivamente mediante il processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
  • Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può essere fonte di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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