Sentenza n. 754/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari: 1) del Decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna N. 40 del 24.05.2023, col quale l'immobile denominato “Silos Nuovo ed edificio adibito ad uffici”, sito in Comune di Cagliari, in viale La Plaia n. 13 e distinto al F. 18 NCEU mapp. 8876 subb. 2 e 4 (già F. 18 NCEU map. 818 sub. 11), di proprietà dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (ERSU), è stato dichiarato di interesse culturale storico-artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1, e 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii. per i motivi contenuti nell'allegata relazione storico-artistica e, come tale, è stato sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo. 2) di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi con quello impugnato sub 1), ivi compresi, ove occorra: la non conosciuta proposta di vincolo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna n. 8123 del 19.05.2023 citata nel Decreto di vincolo impugnato sub 1), la Relazione storico-artistica, la Documentazione fotografica e la Mappa Catastale, allegati al Decreto di vincolo impugnato sub 1).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna che ha dichiarato di interesse culturale storico-artistico il complesso denominato "Silos Nuovo ed edificio adibito ad uffici", sottoponendolo alla tutela del d.lgs. 42/2004
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di tutela)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente proprietario ha impugnato il vincolo culturale deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, commi 1, 3 e 5, 12 e 13 del d.lgs. 42/2004, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che il Silos Nuovo non avrebbe un autonomo pregio storico-artistico o architettonico paragonabile a quello del Silos Vecchio; che la sua realizzazione negli anni Cinquanta non sarebbe stata adeguatamente provata e potrebbe non risalire a oltre settanta anni prima del decreto; che non sarebbero stati indicati progettista, particolari tecniche costruttive o specifiche qualità architettoniche; che l'edificio adibito a uffici sarebbe stato realizzato negli anni Sessanta e non avrebbe peculiarità storico-artistiche; che la Soprintendenza avrebbe espresso valutazioni contraddittorie rispetto alla precedente verifica; e che l'amministrazione avrebbe dovuto ponderare il vincolo con l'interesse pubblico alla realizzazione del campus universitario previsto da accordi di programma e da un progetto di finanza.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina degli immobili appartenenti a enti pubblici, per i quali l'art. 10, comma 1, del d.lgs. 42/2004, in collegamento con l'art. 12, prevede una presunzione legale relativa di interesse culturale quando l'opera sia di autore non vivente e risalga a oltre settanta anni. La verifica dell'interesse culturale serve ad accertare in concreto tale interesse e non richiede il requisito dell'interesse "particolarmente importante" previsto per i beni appartenenti a soggetti privati. Il requisito temporale è stato ritenuto sussistente perché lo stesso ente ricorrente aveva indicato il Silos Nuovo come realizzato nei primi anni Cinquanta; tale indicazione era stata confermata dagli elementi della relazione storico-artistica e non era stata superata da una ricostruzione alternativa. Il Collegio ha applicato il criterio della disponibilità e vicinanza della prova, rilevando che, una volta confermata dall'amministrazione la datazione indicata dal proprietario, spettava a quest'ultimo dimostrare l'eventuale realizzazione successiva. Gli elementi disponibili sono stati inoltre considerati indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. Anche l'edificio adibito a uffici è stato ritenuto risalente, quantomeno, alla prima fase dell'impianto e comunque non successivo al Silos Nuovo. La motivazione del vincolo è stata giudicata sufficiente, poiché la relazione qualificava il complesso come testimonianza dell'evoluzione storica di un importante sito dell'industria molitoria italiana e della storia economica e produttiva della Sardegna, nonché il Silos Nuovo come fabbricato di archeologia industriale di interesse architettonico. Le contestazioni dell'ente sono state ritenute valutazioni soggettive e opinabili, non idonee a dimostrare evidenti incoerenze o illogicità dell'apprezzamento tecnico dell'amministrazione. Infine, il TAR ha escluso che, nella fase di dichiarazione dell'interesse culturale, la Soprintendenza dovesse bilanciare il valore culturale del bene con l'interesse alla realizzazione del campus universitario: il potere di tutela è finalizzato alla verifica dei presupposti culturali del vincolo, mentre la disciplina legislativa regola successivamente l'uso, l'alienazione e la demolizione dei beni tutelati. Spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia e la natura delle valutazioni amministrative.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004
le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
La disposizione individua la categoria dei beni appartenenti a soggetti pubblici soggetti a presunzione legale relativa di interesse culturale, purché ricorrano anche i requisiti temporali e soggettivi richiamati dall'art. 12.
art. 10, comma 3, d.lgs. 42/2004
le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante
Il requisito dell'interesse particolarmente importante riguarda la diversa categoria dei beni appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati dal comma 1 e non è necessario per la verifica di beni pubblici soggetti all'art. 10, comma 1.
art. 12, comma 1, d.lgs. 42/2004
che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni
Il requisito temporale e la non vivente paternità dell'opera costituiscono condizioni per l'applicazione della presunzione e della tutela dei beni appartenenti a soggetti pubblici. Nel caso concreto, la datazione ai primi anni Cinquanta è stata ritenuta sufficiente rispetto al decreto del 2023.
art. 12 d.lgs. 42/2004
Disciplina la verifica dell'interesse culturale: la protezione interinale derivante dalla presunzione è destinata a consolidarsi in tutela definitiva in caso di esito positivo oppure a cessare in caso di esito negativo.
art. 13 d.lgs. 42/2004
Rileva per la dichiarazione dell'interesse culturale, ma nel caso dei beni pubblici di cui all'art. 10, comma 1, non richiede la dimostrazione di un interesse particolarmente importante.
art. 64, comma 1, c.p.a.
È stato richiamato per applicare il criterio della disponibilità e vicinanza della prova: il proprietario che aveva indicato una specifica datazione del bene doveva fornire la prova dell'eventuale data di edificazione successiva.
art. 2729 c.c.
Gli elementi acquisiti, compresa la datazione indicata dal proprietario e i dati della relazione storico-artistica, sono stati considerati indizi gravi, precisi e concordanti idonei a provare la data di edificazione in assenza di prova contraria.
art. 9 Cost.
È richiamato quale fondamento costituzionale della funzione pubblica di tutela del patrimonio culturale e della discrezionalità tecnica dell'amministrazione preposta.
Massime di principio
- Per gli immobili appartenenti a soggetti pubblici, opera una presunzione legale relativa di interesse culturale quando il bene sia opera di autore non vivente e la sua esecuzione risalga a oltre settanta anni; la verifica prevista dall'art. 12 del d.lgs. 42/2004 accerta in concreto tale interesse e non richiede che esso sia "particolarmente importante".
- Quando il proprietario pubblico indica nella propria istanza una determinata epoca di realizzazione del bene e tale datazione è confermata dagli elementi istruttori dell'amministrazione, spetta al proprietario, secondo il criterio di disponibilità e vicinanza della prova, dimostrare l'eventuale realizzazione successiva.
- La data di edificazione di un bene culturale può essere provata mediante un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, anche in assenza di una prova documentale diretta, purché la ricostruzione sia coerente e non adeguatamente contrastata.
- La valutazione dell'interesse culturale costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica e il giudice amministrativo può sindacarla soltanto per illogicità, incoerenza, incompletezza o manifesta irragionevolezza, senza sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell'amministrazione.
- Per la dichiarazione o verifica dell'interesse culturale è sufficiente una motivazione che evidenzi, in modo coerente, il collegamento del bene con la storia artistica, architettonica, industriale o economica del territorio; non è necessario confutare analiticamente ogni diversa valutazione soggettiva del proprietario.
- Nella fase di verifica e dichiarazione dell'interesse culturale, l'amministrazione di tutela deve accertare la sussistenza dei presupposti culturali del vincolo e non deve comparare tale interesse con altri interessi pubblici, anche strategici, la cui disciplina è demandata alle successive regole sull'uso, l'alienazione e la demolizione dei beni tutelati.
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