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Sentenza

Sentenza n. 6756/2026 - Roma, Sezione 4B

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 – DM 6 luglio 2022); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 2 – DM 6 ottobre 2022, linee guida); nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 (doc. 3 – circolare prot. n.1341); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016 (doc. 4 – circolare prot. n. 3251); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 5 – circolare prot. n. 21179); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 6 – circolare prot. n.22413); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557 (doc. 7 – circolare prot. n. 7435); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 8 – Accordo Atto rep. N. 181); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019 (doc. 9 – Accordo Atto rep. N. 182); - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc.10 – intesa Conferenza prot. 22/179/CR6/7); - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc. 11 – intesa sullo schema del dm adozione linee guida); - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018 (doc. 12 – intesa CSR sullo schema del dm adozione linee guida); - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale (doc. 13 – DM 15 giugno 2012 – modelli CE); - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP), (doc. 14 – DM 25 giugno 2019, modelli CE); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; ed altresì - del Decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto (doc. 15 - decreto n. 172 del 13.12.2022) unitamente al relativo Allegato A (doc. 16 - All. A al decreto 172/2022); - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 1 n. 17835 del 13.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 1 n. 1398 del 13.12.2022; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 2 n. 1775 del 09.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 2 n. 2330 del 07.12.2022; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 3 n. 1378 del 06.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 3 n. 2076 del 12.12.2022; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 4 n. 851 del 13.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 4 n. 1138 del 09.12.2022; - della Delibera dell'ULSS 5 n. 686 del 04.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 5 n. 1488 del 07.12.2022; - della Delibera del Direttore Generale dell'ULSS 6 n. 752 del 10.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 6 n. 826 del 12.12.2022; - della Deliberazione del Commissario dell'ULSS 7 n. 1267 del 04.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 7 n. 2322 del 09.12.2022; - della Delibera del Direttore Generale dell'ULSS 8 n. 1363 del 04.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 8 n. 2001 del 07.12.2022; - della Delibera del Direttore Generale dell'ULSS 9 n. 557 del 2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 9 n. 1240 del 13.12.2022; - della Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova n. 1059 del 10.09.2019; - della Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova n. 2560 del 09.12.2022; - della Delibera dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona n. 912 del 10.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona n. 1176 del 12.12.2019; - della Delibera del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS n. 570 del 06.09.2019; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS n. 1077 del 07.12.2022; - della nota di Azienda Zero prot. n. 17835 del 13.09.2019; - della nota prot. regionale n. 544830 del 42.11.2022 dell'Area Sanità e Sociale; - della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 07.12.2022; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Uber Ros S.p.A. il 11/10/2023: per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a., - del Decreto n. 101 del 20 luglio 2023 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale (doc. 18 - Decreto n. 101/2023), unitamente all'Allegato (doc. 19 - Allegato al Decreto n. 101/2023). - della Nota di Azienda Zero Prot. n. 367888 del 7.07.2023, conosciuta solo negli estremi; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea.

Giustizia amministrativa202303081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali, atti regionali e aziendali e ulteriori atti relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché il successivo decreto regionale del 20 luglio 2023 impugnato con motivi aggiunti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il complesso degli atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e alla determinazione degli obblighi di ripiano a carico dei fornitori per gli anni 2015-2018. Sono stati censurati anche i successivi atti regionali di quantificazione e richiesta degli importi, con istanza di rinvio alla Corte costituzionale e/o alla Corte di giustizia dell'Unione europea. All'udienza del 27 marzo 2026, tuttavia, la difesa della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in ragione dell'intervenuto versamento della quota del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e dell'intervenuto versamento della quota del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. La disposizione stabilisce che, per gli anni 2015-2018, il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti per tali annualità. Conseguentemente, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure, né le istanze di rinvio pregiudiziale o di costituzionalità. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 95/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici (...) si intendono assolti con il versamento (...) della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali

    Il versamento della quota del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di corresponsione degli importi.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, una disposizione sopravvenuta estingue l'obbligazione oggetto della controversia e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
  • Il versamento integrale della quota ridotta prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 estingue, per gli anni 2015-2018, l'obbligazione di ripiano gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse ai relativi importi.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito dei motivi di ricorso e delle questioni di costituzionalità o di rinvio pregiudiziale eventualmente prospettate.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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