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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-404/20

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 6 October 2021. — Global Translation Solutions ltd v European Commission. — Public service contracts – Tendering procedure – Translation services – Rejection of a tenderer’s bid – Award of the contract to another tenderer – Award criteria – Method of evaluation – Manifest error of assessment – Equal treatment – Transparency – Obligation to state reasons – Duty of diligence – Principle of sound administration. — Case T-404/20

Giurisprudenza europea62020TJ0404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Global Translation Solutions contro il rigetto dell’offerta per il lotto maltese di una gara per servizi di traduzione. Ha ritenuto ammissibile solo la domanda riferita alla decisione impugnata, dichiarando inammissibile quella sulle "decisioni collegate" non identificate. Nel merito, ha considerato legittimo l’uso della griglia standard di correzione e dei passaggi da migliorare, coerente con i criteri di qualità della lex specialis e con il requisito che il testo sia utilizzabile "as it stands". Ha inoltre escluso violazioni dell’obbligo di motivazione, della diligenza e della buona amministrazione.

Appalto pubblico di servizi di traduzione: legittimità del rigetto di un’offerta per mancato superamento della prova di revisione e della metodologia di valutazione adottata dalla Commissione

La questione giuridica

Se, in una procedura di appalto pubblico per servizi di traduzione, la Commissione abbia commesso un manifesto errore di შეფასazione e violato i principi di parità di trattamento, trasparenza, obbligo di motivazione, diligenza e buona amministrazione utilizzando una griglia standard di valutazione con errori predefiniti e passaggi da migliorare nella prova di revisione, e se fosse ammissibile la domanda diretta all’annullamento di "tutte le decisioni collegate".

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, in un appalto pubblico, la stazione appaltante può usare una metodologia interna di valutazione, anche mediante griglia standard con errori predefiniti e passaggi da migliorare, purché essa resti ancorata ai criteri di aggiudicazione e alle qualità richieste nei documenti di gara; tale metodologia non costituisce un nuovo criterio di aggiudicazione né viola, di per sé, trasparenza ed eguaglianza se consente una valutazione oggettiva e uniforme. La Commissione non ha commesso manifesto errore di valutazione, ha fornito una motivazione sufficiente del rigetto e la domanda generica di annullamento di "tutte le decisioni collegate" era inammissibile per difetto di precisione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 160, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 167, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 170 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Punti 16.3, 21 e 31 dell’allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

Rigetto di un’offerta in un appalto di traduzione e controllo giurisdizionale della metodologia di valutazione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da un operatore escluso da una procedura di gara della Commissione europea per servizi di traduzione. Il Tribunale esamina la legittimità del rigetto dell’offerta per il lotto EN>MT e della metodologia di valutazione impiegata per la prova di revisione.

Fatti e svolgimento della procedura

La Commissione, tramite la Direzione generale della traduzione, aveva bandito la procedura TRAD 19, articolata in 49 lotti corrispondenti a combinazioni linguistiche. Global Translation Solutions ltd aveva presentato offerta per più lotti, incluso il lotto 22 (inglese verso maltese).

La lex specialis prevedeva tre prove di qualità: revisione, traduzione e case study, con pesi rispettivi e soglie minime di superamento. La revisione era la prima prova da valutare e il superamento della soglia era necessario per proseguire. Con lettera del 17 aprile 2020, la Commissione comunicava il rigetto dell’offerta perché non aveva raggiunto la soglia minima nella prova di revisione.

Motivazione del rigetto e scambi informativi successivi

Per il lotto 22 la ricorrente aveva ottenuto 25,28/40 nella revisione, a fronte della soglia di 28/40. La Commissione indicava che la prova era eliminatoria e forniva commenti sintetici dei valutatori, secondo i quali erano stati omessi alcuni errori e non erano stati apportati gli opportuni miglioramenti al testo.

Successivamente la ricorrente chiedeva chiarimenti sul punteggio, sul testo corretto con track changes e sull’identità dell’aggiudicatario. La Commissione rispondeva fornendo il nominativo del vincitore, spiegando che la valutazione avveniva tramite una griglia standard basata su errori predefiniti e punteggi assegnati secondo pesi predeterminati, e trasmettendo il documento corretto con gli errori predefiniti e i due passaggi da migliorare. In seguito, a fronte di ulteriori richieste, la Commissione spiegava il calcolo del punteggio, comunicava le griglie compilate dai due valutatori e confermava la valutazione dopo riesame interno.

Eccezione di irricevibilità sulla domanda relativa alle “decisioni collegate”

Il Tribunale ha anzitutto dichiarato inammissibile la domanda di annullamento di “tutte le decisioni collegate” alla decisione impugnata, perché non identificava in modo preciso gli atti oggetto di censura. Secondo la giurisprudenza richiamata, il petitum deve essere chiaro e preciso per consentire alla convenuta di difendersi e al giudice di statuire senza ultra petita.

Quadro normativo applicabile

Il Tribunale precisa che la procedura era disciplinata dal regolamento finanziario applicabile alle istituzioni, cioè il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La delegata regolamentazione richiamata dalla ricorrente non era applicabile, poiché la gara non riguardava un organismo rientrante nell’articolo 70 del regolamento finanziario.

Le disposizioni centrali richiamate nella decisione sono:

  • articolo 160, paragrafo 1, sui principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione;
  • articolo 166, paragrafo 2, sull’obbligo di indicare nei documenti di gara i criteri di selezione e aggiudicazione;
  • articolo 167, paragrafo 3, sull’applicazione dei criteri di aggiudicazione;
  • articolo 170 e punto 31 dell’allegato I, sull’obbligo di informazione e motivazione verso gli offerenti esclusi;
  • punti 16.3 e 21 dell’allegato I, sulla indicazione dei criteri e del loro peso.

Primo motivo: presunto errore manifesto nella valutazione della prova di revisione

La ricorrente sosteneva che la Commissione avesse modificato in modo sostanziale la prova introducendo una griglia standard con errori predefiniti e passaggi da migliorare, elementi non previsti dalla lex specialis. A suo avviso, la prova avrebbe dovuto verificare solo la capacità di revisione del testo e non anche un miglioramento stilistico.

Il Tribunale respinge il motivo. Ricorda che l’amministrazione aggiudicatrice dispone di un ampio margine di discrezionalità nella scelta e nella valutazione dei criteri di aggiudicazione, sindacabile solo per errore manifesto, violazione delle regole procedurali o difetto di motivazione. Nel caso di specie, la prova di revisione doveva essere valutata alla luce dei requisiti qualitativi della lex specialis, che includevano accuratezza, terminologia corretta, rispetto delle norme linguistiche, stile istituzionale e generale, nonché l’idoneità del testo a essere utilizzato “as it stands”.

Il Tribunale osserva che gli errori predefiniti corrispondevano a specifiche carenze rispetto a tali requisiti qualitativi; in particolare, i passaggi da migliorare servivano a verificare la capacità del candidato di rendere il testo conforme ai requisiti di stile generale e pienamente utilizzabile senza ulteriori interventi. Di conseguenza, la griglia standard non introduceva nuovi criteri, ma concretizzava quelli già previsti nel capitolato.

Quanto alle censure sulla diversa ponderazione di errori simili, il Tribunale ritiene sufficiente la spiegazione della Commissione sulla diversa gravità delle carenze. Le doglianze non sufficientemente circostanziate della ricorrente sugli errori non linguistici o sugli ulteriori errori non rilevati sono state respinte per difetto di prova e di specificità. Anche la critica relativa all’errore 8 è stata giudicata ininfluente, poiché la ricorrente non aveva dimostrato di aver individuato la presunta anomalia durante la prova e in ogni caso aveva ottenuto il punteggio massimo attribuibile per quella correzione.

Secondo motivo: parità di trattamento, trasparenza e legittimità della metodologia

La ricorrente invocava la violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza, nonché degli articoli 160 e 166 del regolamento finanziario e dei punti 16.3 e 21 dell’allegato I. Secondo la sua tesi, la griglia avrebbe introdotto un criterio nuovo, non prevedibile e non collegato all’oggetto dell’appalto.

Il Tribunale rileva che i criteri di aggiudicazione e il loro peso erano stati fissati sin dall’inizio e in modo sufficientemente chiaro. La griglia standard non era un criterio di aggiudicazione, ma un semplice strumento interno di valutazione. La giurisprudenza non impone all’amministrazione di pubblicare in anticipo il metodo di valutazione o il sistema di punteggio, purché non vengano introdotti nuovi subcriteri e la valutazione resti coerente con i criteri resi noti.

Quanto ai passaggi da migliorare, il Tribunale ritiene che la richiesta di apportare miglioramenti stilistici fosse prevedibile alla luce della nozione stessa di revisione e dei requisiti linguistici espressamente elencati, compresi lo stile fluente, idiomatico e adeguato al destinatario. Le istruzioni fornite il giorno della prova, che incoraggiavano miglioramenti stilistici per ottenere un testo pienamente utilizzabile, confermavano tale interpretazione. Non risultava dunque alcuna violazione della trasparenza o della parità di trattamento.

Terzo motivo: obbligo di motivazione

La ricorrente lamentava che la Commissione non avesse spiegato in modo chiaro come i passaggi da migliorare fossero stati valutati e perché non le fossero stati attribuiti gli otto punti disponibili, impedendole di contestare efficacemente la decisione.

Il Tribunale ricorda che, in materia di appalti pubblici, la motivazione può essere fornita in due tempi: inizialmente con la comunicazione della decisione di rigetto e, su richiesta, con ulteriori informazioni sull’aggiudicatario e sulle caratteristiche della sua offerta. Tali precisazioni successive possono essere prese in considerazione se integrano la motivazione iniziale e se sono disponibili al momento del ricorso.

Nel caso concreto, la decisione del 17 aprile 2020 indicava la ragione del rigetto, il punteggio conseguito e i commenti dei valutatori. Le successive email fornivano l’identità dell’aggiudicatario, il documento corretto, il metodo di calcolo e le griglie di correzione. Il Tribunale conclude che la ricorrente era in grado di comprendere perché non avesse superato la soglia nella prova di revisione e di difendersi utilmente in giudizio. La motivazione era quindi sufficiente e, peraltro, andava oltre il minimo richiesto dal regolamento finanziario.

Quarto motivo: diligenza e buona amministrazione

La ricorrente sosteneva che la Commissione avesse risposto in modo frammentario alle sue richieste di chiarimenti e avesse tardato a trasmettere la griglia standard, violando la diligenza, la buona amministrazione e i principi generali della materia degli appalti.

Il Tribunale respinge anche questo motivo. Osserva che la ricorrente non ha dimostrato che il preteso ritardo abbia inciso sulla legalità della decisione di rigetto. In ogni caso, la Commissione ha risposto alle richieste entro un termine ritenuto ragionevole e ha trasmesso le griglie prima della proposizione del ricorso. Non emergeva dunque alcuna violazione idonea a comportare l’annullamento dell’atto impugnato.

Dispositivo e portata pratica

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile soltanto la domanda di annullamento delle "decisioni collegate" non identificate e ha respinto tutti i motivi relativi alla decisione di rigetto dell’offerta. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Per gli operatori economici, la pronuncia conferma che, negli appalti pubblici UE, l’amministrazione può adottare strumenti interni di correzione e valutazione anche molto dettagliati, purché rimangano ancorati alla lex specialis e ai criteri resi noti. La sentenza è particolarmente rilevante per le gare basate su prove qualitative o test tecnici, perché distingue tra criterio di aggiudicazione e metodologia di valutazione, e ribadisce che la motivazione può essere completata da chiarimenti successivi, senza che ciò implichi necessariamente un vizio dell’intera procedura.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblici ueservizi di traduzioneparità di trattamento e trasparenzaobbligo di motivazionebuona amministrazione

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