Cassazione Civile, Ordinanza n. 16991/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La struttura sanitaria privata aveva ottenuto nel 2007 un decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda sanitaria regionale per il pagamento di fatture relative a prestazioni sanitarie rese negli anni 2001 e 2003. Le prestazioni erano state eseguite oltre il limite finanziario massimo previsto dalla convenzione con la Regione, ma la struttura sosteneva che si trattasse di ricoveri urgenti imposti dal sistema sanitario, sicché il tetto di spesa non poteva escludere il diritto al corrispettivo. L’azienda sanitaria propose opposizione, eccependo anche il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale accolse l’eccezione e dichiarò la giurisdizione del giudice amministrativo, revocando il decreto. La Corte d’appello confermò. Nel ricorso per cassazione la struttura privata denunciò violazione delle norme sul riparto di giurisdizione, sostenendo che la domanda riguardava solo il pagamento di corrispettivi per prestazioni sanitarie rese, senza impugnazione di atti autoritativi o richiesta di annullamento di provvedimenti amministrativi, e che pertanto la controversia apparteneva al giudice ordinario; richiamò inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite e osservò che le norme sopravvenute sul divieto di remunerare prestazioni oltre budget non erano applicabili ai crediti maturati in anni anteriori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nelle controversie relative al pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate oltre il tetto di spesa, il petitum sostanziale resta patrimoniale e attiene all’esatto adempimento di un’obbligazione di corrispettivo, senza coinvolgere di per sé il controllo di legittimità dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione. Ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, cassato la sentenza impugnata e rimesso la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, per l’esame del merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state demandate al giudice di rinvio. È stato inoltre escluso l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 113 Cost.
richiamato dalla ricorrente per denunciare la violazione delle regole sul riparto di giurisdizione e la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario
art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80
richiamato come disciplina del riparto di giurisdizione in materia di pubblici servizi nel testo applicabile ratione temporis
art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205
richiamato quale modifica della disciplina del riparto di giurisdizione in materia di pubblici servizi
sentenza Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204
richiamata come pronuncia interpretativa che ha inciso sulla lettura dell’art. 33 d.lgs. n. 80/1998
art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
"indennità, canoni ed altri corrispettivi"
le controversie in materia di concessione di pubblici servizi appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo quelle aventi ad oggetto indennità, canoni e altri corrispettivi, devolute al giudice ordinario
art. 5 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la giurisdizione si determina sulla base delle norme vigenti al momento della domanda
art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992
richiamato per sostenere che, nel periodo cui si riferiscono le prestazioni, non operava ancora il divieto sopravvenuto di remunerare prestazioni oltre budget
L. n. 133/2008
richiamata come fonte della modifica normativa con efficacia successiva, non applicabile ai fatti di causa
art. 374, comma 1, secondo periodo, c.p.c.
richiamato per la trattazione della questione già decisa dalle Sezioni Unite e la possibilità della sezione semplice di applicarne i principi
art. 353 c.p.c.
richiamato per la rimessione al giudice di primo grado; la Corte osserva che la norma era vigente ratione temporis ma poi abrogata
art. 295 c.p.c.
richiamato come norma sulla sospensione necessaria del processo quando la questione pregiudiziale sia sub iudice davanti al giudice munito di giurisdizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per escludere, in ragione dell’accoglimento del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nelle controversie tra struttura sanitaria privata accreditata e azienda sanitaria pubblica aventi ad oggetto il pagamento di prestazioni rese, la giurisdizione va individuata in base al petitum sostanziale: se la domanda riguarda soltanto il corrispettivo, la controversia è di natura patrimoniale e appartiene al giudice ordinario.
- La sola eccezione della pubblica amministrazione circa il superamento del tetto di spesa non trasforma automaticamente la causa in controversia sul legittimo esercizio di poteri autoritativi, ma incide normalmente sul merito della pretesa creditoria.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi resta ferma per le controversie che investono l’atto autoritativo o la legittimità dell’azione pubblica; restano invece devolute al giudice ordinario le domande aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi.
- Se il creditore, replicando alle eccezioni della P.A., non si limita a chiedere la condanna al pagamento ma domanda anche l’accertamento con efficacia di giudicato dell’illegittimità del provvedimento amministrativo presupposto, la giurisdizione si sposta sul giudice amministrativo.
- In presenza di una domanda di pagamento e di una contestazione sull’efficacia di atti amministrativi presupposti, il giudice ordinario può conoscere della pretesa patrimoniale, ma deve sospendere il processo se la legittimità degli atti è devoluta e pendente davanti al giudice amministrativo.
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