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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2464/2020 del 04/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia trae origine dalle immissioni intollerabili provocate dai convenuti in danno di una persona, alla quale il giudice di primo grado aveva riconosciuto un risarcimento. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 28 marzo 2017, accogliendo gli appelli principale e incidentale delle parti convenute, ridusse l’importo liquidato, ritenendo che la liquidazione del danno biologico, personalizzata con un aumento del 25% per compensare lo sconvolgimento della vita di relazione, fosse sufficiente e che non dovesse aggiungersi il danno morale da reato per la violazione dell’art. 659 c.p. Il coniuge e i figli della persona danneggiata, quali eredi, proposero un unico motivo di ricorso per violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2054, 2056 e 2059 c.c.: censurarono l’omessa liquidazione della sofferenza interiore, distinta dalle ricadute dinamico-relazionali già considerate nella personalizzazione del danno biologico.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha chiarito che la liquidazione del danno non patrimoniale deve considerare congiuntamente, ma distintamente, la sofferenza interiore e le conseguenze dinamico-relazionali; la liquidazione del danno biologico può coprire queste ultime, ma non assorbe automaticamente il danno morale. Poiché la Corte d’appello aveva omesso una specifica valutazione della sofferenza interiore eventualmente patita, anche solo per escluderne la sussistenza, la sentenza è stata cassata sul punto. Il rinvio è stato disposto alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Sul piano del diritto positivo l’ordinamento riconosca e disciplini (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).

    La disposizione è richiamata per distinguere le componenti del danno patrimoniale; la ratio della decisione riguarda invece la necessità di valutare distintamente le diverse dimensioni del danno non patrimoniale.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica quanto inconsapevole simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di vulnus “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione, in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al c.d. lucro cessante quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto).

    La liquidazione deve essere unitaria quanto all’importo complessivo, ma comprendere tutte le conseguenze pregiudizievoli accertate, senza frammentazioni nominalistiche.

  • art. 2043 c.c.

    Nel caso di specie, avendo il giudice a quo del tutto omesso di procedere a una specifica valutazione (in ipotesi anche negativa) del pregiudizio di natura non patrimoniale riguardante gli aspetti della sofferenza interiore eventualmente subita dal De.Vi. per effetto del comportamento illecito delle controparti, la sentenza impugnata dev’essere cassata sul punto, spettando al giudice del rinvio il compito di provvedere all’esame di tale aspetto, non limitandosi alla sola considerazione del danno biologico (in sè e per sè considerato) senza tener conto delle proiezioni dannose dell’illecito oggetto d’esame sulla sfera morale della vittima, al di là di quelle incidenti sul terreno dinamico-relazionale della sua vita in misure e forme eventualmente non coincidenti con le ordinarie valutazioni tabellari.

    In caso di illecito, il giudice deve esaminare anche la sofferenza interiore allegata, senza presumere che essa sia già compensata dalla liquidazione del danno biologico; la sua sussistenza e portata vanno valutate nel caso concreto.

  • art. 2054 c.c.

    Sul piano del diritto positivo l’ordinamento riconosca e disciplini (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).

    La norma è menzionata nell’esposizione del motivo di ricorso, ma la sentenza non ne formula o applica una specifica interpretazione.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica quanto inconsapevole simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di vulnus “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione, in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al c.d. lucro cessante quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto).

    Il risarcimento deve essere commisurato al pregiudizio complessivo concretamente accertato, tenendo conto sia della sofferenza interiore sia delle conseguenze sulla vita di relazione.

  • art. 2059 c.c.

    La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della S.C. (Corte Cost. n. 233/2003; Cass. SS.UU. n. 26972/2008), dev’essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà, rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica, e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, in sede di compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125-01).

    Il danno non patrimoniale è unitario e onnicomprensivo, ma deve essere accertato considerando tutte le conseguenze concrete dell’evento. Occorre evitare duplicazioni per pregiudizi identici, senza però confondere la sofferenza interiore con le ricadute dinamico-relazionali.

  • art. 185 c.p.

    Sul piano del diritto positivo l’ordinamento riconosca e disciplini (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).

    La disposizione è richiamata tra le basi normative del danno non patrimoniale, senza che la sentenza ne sviluppi un’interpretazione autonoma.

  • art. 32 Cost.

    Ciò posto, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico (inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali) e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali “categorie” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l’art. 32 Cost.), mentre una differente e autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (v. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018, Rv. 650858-02; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 20/08/2018, Rv. 650413-01; Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Rv. 648303-01).

    La componente biologica e quella dinamico-relazionale riferite alla lesione della salute non possono essere risarcite due volte come categorie autonome; la sofferenza interiore costituisce invece un profilo distinto, da valutare separatamente.

  • art. 659 c.p.

    La corte territoriale ha evidenziato l’erroneità della sentenza del primo giudice nella parte in cui aveva liquidato, in favore dell’originario attore, il danno morale da reato (per la violazione del disposto di cui all’art. 659 c.p.), attesa la sufficienza della liquidazione del danno biologico determinato mediante l’applicazione delle c.d. tabelle di Milano, adeguatamente personalizzate al fine di reintegrare il pregiudizio subito dal De.Vi. per lo sconvolgimento della propria vita di relazione.

    La norma è indicata nel resoconto della motivazione della Corte d’appello, non come interpretazione accolta dalla Cassazione; la decisione di legittimità riguarda la distinta valutazione del danno morale.

Massime di principio

  • Il danno non patrimoniale è unitario e onnicomprensivo, ma il giudice deve accertare e valutare concretamente tutte le conseguenze dell’illecito, evitando duplicazioni risarcitorie di pregiudizi identici.
  • La liquidazione del danno biologico, anche se personalizzata per le conseguenze dinamico-relazionali, non assorbe automaticamente la sofferenza interiore: quando questa è dedotta e provata deve essere oggetto di autonoma valutazione e liquidazione.
  • Nel danno alla salute il giudice deve considerare congiuntamente, ma distintamente, la dimensione interiore della sofferenza e quella dinamico-relazionale; l’eventuale assenza di una componente deve risultare da una valutazione specifica, anche negativa.
  • Anche per la lesione di interessi costituzionalmente tutelati diversi dalla salute, il danno non patrimoniale va accertato senza automatismi, esaminando sia la sofferenza morale sia le modificazioni peggiorative delle attività dinamico-relazionali, che possono sussistere anche separatamente.

Come è indicizzato

RamiResponsabilità civile
IstitutiDanno non patrimonialeOnere della prova

Testo integrale

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