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Sentenza

Sentenza n. 9780/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del provvedimento dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, afferente alla designazione per un trasferimento d’autorità presso il 3° Reparto Comando e Supporto tattici “Guardie” in Roma, con presentazione il -OMISSIS-(cfr. All. 1); - nonché di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e conseguente, ancorché allo stato sconosciuto, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con particolare riguardo alla lettera di cui al prot. n.-OMISSIS- REG2024 -OMISSIS-del 14.05.2024, notificata in data 15.05.2024 (cfr. All. 9).

Giustizia amministrativa202407552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal difensore. Non è stata pronunciata una decisione sul merito della legittimità del trasferimento. Le spese di lite sono state compensate, ritenendo equo tale esito in considerazione dell'andamento e dell'esito in rito della vicenda.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: designazione per un trasferimento d'autorità presso un reparto dell'Esercito in Roma, nonché gli atti connessi e conseguenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato la designazione per un trasferimento d'autorità presso un reparto dell'Esercito in Roma e gli ulteriori atti preordinati, connessi e conseguenti, inclusa una comunicazione notificata nel maggio 2024. Nel corso del giudizio il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente alla decisione del ricorso. Dal testo non emergono ulteriori motivi di illegittimità esaminati nel merito.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
  • Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può compensare le spese se, alla luce dell'andamento e dell'esito in rito della controversia, tale regolazione è ritenuta equa.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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