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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7912/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il diniego di applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna: 1) Tribunale di Bari 7/9/2011 per i reati indicati negli articoli 81 e 73 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (fatto del 4/9/2011); 2) Corte d'appello di Bari 15/7/2019 per l'art. 74 d.p.r. 309/1990 (attività associativa dal marzo 2011 in poi). Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza ritenendo che la mera contiguità temporale non fosse sufficiente, che la prima sentenza fosse di applicazione della pena e quindi carente di elementi descrittivi, che la mancata deposizione dell'imputato nella successiva causa impedisse di comprendere il fatto e che non si potesse escludere l'autonomia del reato del 4/9/2011 rispetto all'associazione contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bari. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia svolto un esame logico non corretto perché ha posto a carico del condannato la responsabilità di chiarire la natura del primo fatto e si è limitato a valorizzare la natura di applicazione della pena e la mancanza di dichiarazioni dell'interessato. La Corte ha ricordato che, pur essendo l'onere di allegazione dell'istante, il giudice dell'esecuzione può acquisire documenti e prove anche d'ufficio e deve verificare concretamente gli indicatori della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, abitudini di vita, e la programmabilità dei reati successivi già al momento del primo). Poiché tale indagine non è stata compiuta, è stato disposto il rinvio per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73

    Reato contestato nella prima sentenza (detenzione e cessione di stupefacenti). La Corte ha ritenuto che la qualificazione della prima sentenza come applicazione della pena non elimini la possibilità di accertare, mediante altri elementi e prove, le caratteristiche del fatto ai fini della valutazione della continuazione.

  • d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74

    Reato contestato nella seconda sentenza (associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti). Usato come elemento fattuale sul quale verificare la contiguità spazio-temporale e la possibile programmabilità dei reati anteriori.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il procedimento in executivis per l'applicazione della continuazione; la Corte sottolinea che il giudice dell'esecuzione, ai sensi di questa disciplina, può acquisire documenti e prove anche d'ufficio e non deve basarsi esclusivamente sulle sentenze impugnate.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sent. n. 28659/2017; Sez. 1, Sent. n. 35806/2016; Sez. 1, Sent. n. 17020/2015)

    Principi richiamati: il riconoscimento della continuazione richiede verifica di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità), l'onere di allegazione è dell'istante ma il giudice può assumere prove d'ufficio e non deve decidere basandosi solo sulle sentenze.

Massime di principio

  • La mera contiguità temporale fra reati non è sufficiente per riconoscere la continuazione: è necessario dimostrare che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo.
  • La natura di 'applicazione della pena' di una sentenza non impedisce di acquisire ulteriori elementi probatori per ricostruire il fatto; il giudice dell'esecuzione può assumere documenti e prove anche d'ufficio.
  • L'onere di allegazione dell'esistenza di un disegno criminoso spetta all'istante, ma il giudice deve comunque effettuare un'indagine completa sugli indicatori concreti della continuazione e non limitarsi a conclusioni negative basate su carenze formali.
  • Devono essere valutati indicatori quali omogeneità del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, sistematicità e ruolo dell'imputato per decidere sulla continuazione.
  • Se la motivazione del giudice dell'esecuzione non esamina tali elementi concreti, la decisione è annullabile e il giudice di legittimità dispone il rinvio per un nuovo giudizio con istruttoria adeguata.

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