Cassazione Civile, Ordinanza n. 10576/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un istituto di credito aveva concesso nel 2005 un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile. Successivamente aveva intrapreso esecuzione forzata sul bene, ma la procedura era stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta confisca del bene nell'ambito di un procedimento di prevenzione a carico di un soggetto diverso dal debitore formale. L'istituto aveva quindi chiesto l'ammissione al pagamento del proprio credito sul bene confiscato ai sensi della disciplina introdotta dalla L. 228/2012, assumendo che il titolo fosse anteriore alla trascrizione del sequestro e che sussistesse la buona fede del terzo creditore, cioè la sua estraneità alle attività illecite del proposto. Il Tribunale di Trapani aveva rigettato l'istanza ritenendo insussistente la buona fede. In Cassazione il ricorrente deduceva erronea e falsa applicazione dell'art. 1, commi 198 e ss., L. 228/2012 e dei criteri di individuazione della buona fede del terzo titolare di diritti su beni confiscati, chiedendo la cassazione del decreto di rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via dirimente, che la controversia attiene a un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento di misure di prevenzione, materia rispetto alla quale il giudice civile è carente di cognizione. Ha inoltre osservato che il ricorso era stato notificato soltanto alla Procura generale e non ai controinteressati, ma ha fondato la decisione soprattutto sull'inammissibilità della proposizione diretta al giudice civile di un'impugnazione contro un provvedimento di prevenzione. Ha richiamato altresì il fatto che un ricorso identico era già stato definito dalla sezione penale della Corte con esito di rigetto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la sola controparte intimata è rimasta tale.
Norme richiamate
art. 1, commi 194 e ss., L. 228/2012
disciplina applicabile alla tutela dei terzi creditori in relazione a beni confiscati in procedimenti di prevenzione non soggetti al codice antimafia, per i quali rileva la data di instaurazione del procedimento e lo stato del bene alla data del 1 gennaio 2013
art. 1, commi 198-206, L. 228/2012
normativa ritenuta applicabile ai beni già confiscati ma non ancora aggiudicati alla data del 1 gennaio 2013
art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011
richiamato dalla ricorrente come parametro per la valutazione della buona fede del terzo titolare di diritti sul bene confiscato
art. 665 c.p.p.
evocato come base del procedimento incidentale di ammissione al credito nel contesto della prevenzione
D.Lgs. n. 159 del 2011
escluso in applicazione ratione temporis, poiché il procedimento di prevenzione era stato instaurato nel 1995
Massime di principio
- Le impugnazioni proposte davanti al giudice civile contro provvedimenti emessi nel corso di procedimenti di misure di prevenzione sono inammissibili quando la materia appartiene alla cognizione del giudice penale o di prevenzione, essendo il giudice civile istituzionalmente carente di giurisdizione/cognizione sul punto.
- In materia di tutela dei creditori su beni confiscati, la disciplina applicabile va individuata in base al momento di instaurazione del procedimento di prevenzione e allo stato del bene alla data rilevante prevista dalla legge speciale.
- La verifica della posizione del terzo creditore rispetto al bene confiscato richiede l'applicazione della disciplina speciale sulla buona fede, ma tale accertamento non può essere devoluto a un giudice privo di cognizione sulla misura di prevenzione.
- Quando il ricorso è diretto avverso un provvedimento emesso nell'ambito della prevenzione e non viene incardinato davanti al giudice competente, l'impugnazione è inammissibile a prescindere dalle questioni di merito sollevate sulla buona fede o sull'anteriorità del titolo.
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