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Sentenza

Sentenza n. 102/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento della determinazione dirigenziale QC n.-OMISSIS-, notificata in data 15.4.2025, concernente il rigetto della domanda di assegnazione in regolarizzazione avanzata ai sensi dell’art. 22, commi 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, “Misura per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione […]”;

Giustizia amministrativa202507069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 22 della l.r. Lazio n. 1/2020. Ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 22, commi 140 e 141, lett. a), della legge regionale, sostenendo che l’amministrazione avrebbe erroneamente individuato la decorrenza dell’occupazione sine titulo; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, con riguardo al requisito dell’inizio dell’occupazione anteriormente al 23 maggio 2014; 3) violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto e insufficienza di motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta e irragionevolezza. Il ricorrente ha inoltre lamentato il ritardo, protrattosi dal 2020 al 2025, nella definizione della domanda, prospettando un affidamento sull’assegnazione dell’alloggio. La vicenda riguardava un immobile regolarmente co-assegnato a familiari del ricorrente: benché quest’ultimo vi avesse trasferito la residenza nel 2013, la legittima assegnataria aveva abbandonato l’alloggio soltanto il 15 febbraio 2016.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 22, comma 141, lett. a), l.r. Lazio n. 1/2020, l’assegnazione in regolarizzazione richieda la protrazione dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare e che l’inizio dell’occupazione sia comprovato da documentazione anteriore al 23 maggio 2014. Nel caso concreto, alla data limite l’alloggio risultava ancora regolarmente assegnato e abitato dalla legittima assegnataria, che lo aveva abbandonato soltanto nel 2016. Pertanto, prima di tale data non si era perfezionata un’occupazione sine titulo suscettibile di regolarizzazione; il trasferimento della residenza del ricorrente nel 2013 non era sufficiente a far decorrere l’occupazione abusiva. È stato escluso il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti. Il mero decorso del tempo dalla presentazione della domanda non fonda un affidamento tutelabile nell’assegnazione di un alloggio ERP, poiché la regolarizzazione è subordinata a requisiti rigidi da possedere entro il termine stabilito dalla legge. Il ritardo procedimentale può rilevare, eventualmente, sul piano della responsabilità, ma non determina l’illegittimità del diniego. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione per relationem: Roma Capitale poteva richiamare le ragioni già esposte nel preavviso di rigetto e il parere dell’Ater, cui la normativa demandava l’istruttoria e la verifica dei requisiti, senza dover nuovamente esplicitare le ragioni della condivisione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 140-147, l.r. Lazio 27 febbraio 2020, n. 1

    assegnazione in regolarizzazione

    La regolarizzazione dell’occupazione di alloggi ERP è subordinata ai requisiti previsti dalla disciplina regionale.

  • art. 22, comma 141, lett. a), l.r. Lazio 27 febbraio 2020, n. 1

    al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento del provvedimento di assegnazione in regolarizzazione. La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014

    L’occupazione sine titulo deve essere iniziata anteriormente al 23 maggio 2014 e deve protrarsi sino al provvedimento di regolarizzazione; non vi è occupazione abusiva finché l’immobile è regolarmente assegnato e abitato dall’assegnatario.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione del diniego può essere fornita anche per relationem mediante rinvio a ragioni già espresse nel preavviso di rigetto e nel parere istruttorio dell’Ater, quando tali ragioni siano chiare e complete.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento non è violato dal mero ritardo nella definizione della domanda, se il provvedimento finale resta conforme ai requisiti sostanziali previsti dalla legge.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce la base normativa, richiamata nel dispositivo, per l’oscuramento dei dati identificativi delle persone interessate.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati nel dispositivo a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP, non sussiste occupazione sine titulo finché l’immobile risulti regolarmente assegnato e abitato dall’assegnatario; la decorrenza dell’occupazione irregolare coincide con il successivo venir meno del titolo e deve rispettare il termine temporale previsto dalla disciplina di sanatoria.
  • Il mero trasferimento della residenza di un soggetto nell’alloggio ERP non determina, da solo, l’inizio di un’occupazione sine titulo quando l’immobile sia ancora legittimamente assegnato e abitato da altro assegnatario.
  • Il mero decorso del tempo tra la presentazione della domanda di regolarizzazione e la sua definizione non fonda un legittimo affidamento sull’assegnazione dell’alloggio quando manchino i requisiti sostanziali richiesti dalla legge entro il termine previsto. L’eventuale ritardo può rilevare sul piano della responsabilità, ma non comporta di per sé l’illegittimità del provvedimento finale.
  • Il provvedimento finale di rigetto dell’istanza di regolarizzazione può essere motivato per relationem mediante rinvio al preavviso di rigetto e al parere dell’ente incaricato dell’istruttoria e della verifica dei requisiti, purché le ragioni ostative siano già state chiaramente espresse e l’organo competente le faccia proprie.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoTermini del procedimento

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