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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07022/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile in limine. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del GIP del Tribunale che applicava la pena su richiesta. Dalla motivazione emerge che il ricorrente deduceva vizi di motivazione della sentenza in relazione alla congruità della pena concordata. La Corte rileva però che, contro una sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per specifiche violazioni di legge tassativamente indicate; la doglianza formulata non rientra tra esse, poiché non riguarda una difformità tra richiesta e decisione, né l'espressione della volontà dell'imputato, né la qualificazione del fatto, né una pena illegale nei termini elaborati dalle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate

    Nel caso della sentenza applicativa della pena, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti; i vizi di motivazione sulla congruità della pena concordata non sono deducibili.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso ... conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli) Sezioni Unite

    indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite

    Richiamata per delimitare il concetto di pena illegale, che non ricomprende la censura sulla mera congruità della pena concordata.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è esperibile solo per le violazioni di legge tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non anche per vizi di motivazione.
  • La doglianza sulla congruità della pena concordata non è deducibile in cassazione quando non si traduca in difformità tra richiesta e decisione, in vizio della volontà dell'imputato, in erronea qualificazione del fatto o in pena illegale.
  • La nozione di pena illegale va intesa in senso rigoroso, secondo i principi delle Sezioni Unite, e non coincide con una mera critica alla quantificazione della pena pattuita.
  • L'inammissibilità del ricorso, rilevabile de plano, comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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