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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25718/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Bologna che, confermando sostanzialmente la condanna di primo grado e riformandola solo nel trattamento sanzionatorio, l'aveva ritenuta responsabile del reato di diffamazione. I motivi di ricorso erano tre: 1) violazione di legge sull'accertamento del carattere offensivo delle frasi pronunciate, prospettato però come mera reiterazione delle doglianze già respinte in appello; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, con particolare riguardo alla veridicità, quanto meno putativa, delle circostanze affermate e alla pretesa buona fede dell'imputata; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione del danno, contestando la liquidazione equitativa disposta dal giudice di merito. La parte civile depositava memoria chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era privo di specificità e si risolveva nella pedissequa riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello; il secondo motivo era manifestamente infondato perché il Tribunale aveva motivato in modo congruo l'esclusione della buona fede, e il ricorso mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità; il terzo motivo era anch'esso inammissibile, poiché la liquidazione del danno, essendo frutto di apprezzamento discrezionale ed equitativo, è censurabile solo in caso di totale mancanza di giustificazione, macroscopico scostamento dall'esperienza comune o radicale contraddittorietà, ipotesi non ricorrenti. È stata quindi condannata la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece respinta la richiesta della parte civile di ottenere la rifusione delle spese del grado di legittimità, perché la memoria depositata non apportava uno specifico contributo alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desumibile anche dall'assenza di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, essendo precluso alla Cassazione sovrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La censura sulla liquidazione del danno è ammissibile solo se la motivazione manchi del tutto, sia radicalmente contraddittoria o si discosti in modo macroscopico dai comuni criteri di esperienza; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione equitativa.
  • La parte civile non ha diritto alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità se la memoria depositata non offre uno specifico e autonomo contributo alla decisione, limitandosi a chiedere il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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