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Sentenza

Sentenza n. 14199/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento: - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 settembre 2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 quantificando la quota di ripiano a livello regionale da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute pubblicato nella G.U.R.I. del 26 ottobre 2022 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181 del 7 novembre 2019 sottoscritto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del D.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022; - dell’intesa sancita dalla Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - del Decreto del Direttore generale n. 7967 del 14 dicembre 2022 del dipartimento Salute e Servizi sociali della Regione Liguria, con relativa allegazione, nella parte in cui ha inserito la MEDLINE nell’elenco delle imprese tenute teoricamente al ripiano dello sforamento per gli anni 2015/2018 un importo di € 191.610,00 nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla MEDLINE di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa.

Giustizia amministrativa202304431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali, atti concertativi e regionali concernenti il payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa l'inclusione dell'impresa nell'elenco regionale per un importo di 191.610 euro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni del settembre 2022 e il decreto della Regione Liguria del 14 dicembre 2022, nella parte in cui è stata inserita tra le imprese teoricamente tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, per l'importo di 191.610 euro. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

Nel corso dell'udienza del 22 maggio 2026 la parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere pagato le somme dovute a titolo di payback. Il TAR ha riqualificato tale dichiarazione come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse: il pagamento delle somme ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione del complessivo sviluppo della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 35 c.p.a.

    Posto a fondamento della definizione del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e conseguente improcedibilità.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravviene una circostanza che fa venir meno l'interesse attuale del ricorrente alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La dichiarazione della parte di cessazione della materia del contendere può essere riqualificata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse quando non risulti una piena soddisfazione della pretesa tale da eliminare integralmente la controversia, ma sia comunque venuto meno l'interesse attuale alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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