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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01434/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di un impianto fotovoltaico e dal collegato contratto di finanziamento. Gli acquirenti avevano chiesto la risoluzione del contratto di compravendita e del finanziamento sostenendo che l'impianto non producesse l'energia promessa. La corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo tardiva la denuncia dei vizi, perché gli acquirenti avrebbero potuto accorgersi dell'inidoneità dell'impianto già da gennaio 2012, o comunque da settembre 2012, mentre la denuncia era stata effettuata solo il 28 dicembre 2012. Contro l'ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il loro precedente ricorso, gli acquirenti hanno proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo loro la Corte avrebbe erroneamente affermato che nel ricorso originario non erano stati specificamente indicati i fatti decisivi omessi dal giudice di merito. Hanno sostenuto invece di avere dedotto con precisione che alcuni documenti erano stati acquisiti solo nel giugno 2014, che la controparte aveva ammesso il sistema degli acconti e conguagli annuali con conseguente sfasamento dei conteggi, e che solo una consulenza tecnica d'ufficio aveva permesso di accertare la non conformità dell'impianto. Hanno inoltre lamentato una carenza di correlazione tra la motivazione dell'ordinanza revocanda e la censura, poiché la Corte avrebbe discusso di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. invece che del dedotto omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma piuttosto un tentativo di contestare la valutazione di merito e la corretta lettura del motivo di ricorso compiuta nella precedente ordinanza. La Corte ha osservato che l'ordinanza impugnata aveva effettivamente esaminato il motivo originario sotto tutti i profili, rilevando la mancanza di specificità e l'assenza dell'indicazione di fatti decisivi totalmente omessi. Il richiamo all'art. 360 n. 3 c.p.c. era stato considerato meramente ad abundantiam. È stata quindi confermata l'inammissibilità della revocazione, con nulla sulle spese per mancata attività difensiva delle intimate e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    disciplina il procedimento di revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione; il ricorso è scrutinato preliminarmente per verificarne l'ammissibilità

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio deve essere un errore di fatto, non un errore di giudizio o di valutazione delle censure

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la trattazione camerale e la definizione in base a proposta del relatore quando ricorrono i presupposti processuali

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il motivo originario era stato formulato come omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza revocanda avesse comunque esaminato la censura

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    il richiamo contenuto nell'ordinanza revocanda è stato considerato svolto solo ad abundantiam

  • art. 1495 c.c.

    richiamato in relazione al termine per la denuncia dei vizi nella vendita; la Corte d'appello aveva ritenuto tardiva la denuncia perché il compratore aveva avuto conoscenza o possibilità di conoscenza del vizio in epoca anteriore

  • art. 132 codice del consumo

    richiamato insieme all'art. 1495 c.c. per la disciplina della denuncia del difetto del bene venduto

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • La revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto revocatorio, cioè per una falsa percezione di un dato oggettivo risultante dagli atti; non è utilizzabile per contestare la valutazione giuridica o la lettura critica dei motivi compiuta dalla Corte.
  • Non sussiste errore di fatto quando la Corte di cassazione abbia comunque esaminato la censura proposta e la parte lamenti, in sostanza, che tale esame sia stato svolto in modo non condiviso o ritenuto insufficiente.
  • Per fondare un motivo di omesso esame di fatto decisivo è necessario indicare specificamente il fatto storico trascurato, il dato da cui risulta e la sua decisività; la mera riproposizione di documenti o argomentazioni già vagliati non basta.
  • Quando il giudice di legittimità rileva che il richiamo a una diversa norma processuale o sostanziale è svolto solo ad abundantiam, ciò non integra di per sé un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se la censura principale è stata comunque esaminata.
  • La tardività della denuncia dei vizi nella vendita è apprezzata in relazione al momento in cui il compratore acquisisce o può acquisire obiettiva conoscenza del difetto, secondo l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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