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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31240/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite origina da una scrittura privata dell'8 agosto 2008 con cui, nell'ambito di un rapporto di sub-agenzia assicurativa, veniva disciplinata una situazione debitoria di euro 40.000 emersa a seguito della resa dei conti. Nella ricostruzione accolta dai giudici di merito, il marito della sub-agente si assumeva l'obbligo di pagare entro sei mesi la somma, con interessi, mentre la creditrice si impegnava a mantenere il rapporto di sub-agenzia per quel periodo, salvo diversa situazione; la scrittura era inoltre qualificata come novativa e liberatoria della precedente debitrice. Successivamente la creditrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento della somma, e il destinatario proponeva opposizione chiedendo la nullità, la risoluzione o l'inefficacia della scrittura, oltre a una riconvenzionale per euro 29.025,35 che assumeva spettanti alla società Multiservice, di cui era socio. Il Tribunale rigettava la domanda monitoria/opposta principale e la riconvenzionale; la Corte d'appello, invece, accoglieva l'impugnazione principale della creditrice e confermava il decreto ingiuntivo. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 1460 c.c., sostenendo che l'inadempimento della creditrice gli consentisse di opporre l'exceptio inadimpleti contractus e che l'onere probatorio gravasse sul debitore; contestava anche l'interpretazione della clausola temporale e asseriva la contrarietà a buona fede del comportamento della controparte; 2) violazione dell'art. 1976 c.c., sostenendo che la transazione novativa non fosse risolvibile per inadempimento o scadenza del termine essenziale salvo patto espresso; 3) vizio motivazionale e contrasto tra giudicati, lamentando che fosse stata confermata la condanna al pagamento pur negandosi la sussistenza dei presupposti per la garanzia reale promessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la sentenza di appello non aveva affatto risolto la transazione novativa per inadempimento, ma aveva interpretato il termine di sei mesi come durata degli obblighi assunti nel negozio novativo; inoltre la censura sull'interpretazione del contratto mirava a contestare un accertamento di merito non sindacabile in cassazione. In più, la Corte ha osservato che la decisione di merito era sorretta anche da un'autonoma ratio decidendi, cioè l'impossibilità di prosecuzione del rapporto di sub-agenzia per violazione dell'esclusiva, ratio non specificamente censurata dal ricorrente, con conseguente intangibilità del decisum. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile per difetto di interesse, poiché l'accoglimento non avrebbe apportato alcun vantaggio concreto al ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento non poteva essere utilmente invocata contro la decisione di merito, perché la corte territoriale non aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento, ma aveva qualificato il termine come durata degli obblighi negoziali.

  • art. 1976 c.c.

    la censura era inconferente rispetto alla ratio decidendi, perché la sentenza impugnata non aveva applicato una risoluzione della transazione novativa per inadempimento, ma ne aveva interpretato il contenuto e la durata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    sussistendo il rigetto del ricorso e ricorrendone i presupposti temporali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    richiamato per determinare l'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito fonda la decisione su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura puntualmente tutte le rationes, perché quella non impugnata rende comunque intangibile il decisum.
  • La censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a sollecitare una nuova interpretazione del contratto o una rivalutazione del merito non è ammissibile in cassazione, salvo il vizio di legge realmente deducibile.
  • L'eccezione di inadempimento non è utile se la decisione impugnata non ha accertato un inadempimento risolutorio, ma ha interpretato il termine contrattuale come durata degli obblighi assunti dalle parti.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve incidere sulla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se la critica colpisce una premessa diversa o una questione priva di incidenza sul decisum, il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza o di interesse.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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