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Ordinanza

Ordinanza n. 878/2026 - Salerno, Sezione 3

per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni;

Giustizia amministrativa202400492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni che il dante causa avrebbe subito per una neoplasia vescicale, deducendo che la patologia sarebbe causalmente riconducibile all'esposizione a nanoparticelle di uranio impoverito o ad altre sostanze nocive, nonché ai cicli vaccinali e allo stress connessi al servizio militare e alle missioni svolte all'estero. È stato inoltre dedotto che il militare non avrebbe ricevuto adeguati dispositivi di protezione individuale né informazioni sui rischi presenti nei luoghi di impiego. La ricorrente ha invocato il riconoscimento ministeriale della dipendenza della patologia da causa di servizio e dell'equiparazione del militare alle vittime del dovere, sulla base delle valutazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio, sostenendo che il servizio avrebbe cagionato la patologia e il successivo decesso.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda risarcitoria nel merito. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandola al Direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL, con facoltà di delega a un medico idoneo del medesimo Istituto e di avvalersi di ausiliari specialistici. Il verificatore dovrà accertare, secondo il criterio del più probabile che non, l'eventuale riconducibilità della patologia all'esposizione a uranio impoverito, nanoparticelle e/o ai cicli vaccinali connessi alle missioni; dovrà inoltre quantificare l'eventuale danno biologico mediante le tabelle del Tribunale di Milano e applicare la compensatio lucri cum damno, sottraendo dal risarcimento gli importi già percepiti a titolo indennitario. È stato garantito il contraddittorio tecnico mediante la facoltà delle parti di nominare consulenti e formulare osservazioni sulla bozza di relazione. Il termine per il deposito della relazione è stato fissato in 150 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. È stato posto provvisoriamente a carico di ciascuna parte un anticipo di 1.000 euro sul compenso e sulle spese del verificatore, con liquidazione definitiva al termine del giudizio. L'udienza pubblica è stata rinviata al 23 febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 66, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione e di prevedere un anticipo sul compenso e sulle spese del verificatore, posto provvisoriamente a carico delle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto dal Collegio.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del dante causa.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una domanda risarcitoria dipende da un accertamento medico-scientifico sul nesso causale tra attività di servizio ed evento patologico, il giudice amministrativo può disporre una verificazione d'ufficio, individuando un organismo pubblico dotato di specifica competenza tecnica e imponendo l'esame della documentazione e delle indagini necessarie nel contraddittorio delle parti.
  • Nelle controversie risarcitorie per danni alla salute, il nesso causale può essere sottoposto al criterio del più probabile che non, da applicare all'accertamento della riconducibilità della patologia alle esposizioni o alle attività dedotte in giudizio.
  • La quantificazione del danno biologico può essere demandata al verificatore mediante applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, con indicazione del grado di incidenza sull'integrità psico-fisica e della corrispondente monetizzazione.
  • Nella liquidazione del risarcimento deve essere verificata l'applicazione della compensatio lucri cum damno, mediante detrazione delle somme già percepite dal danneggiato a titolo indennitario per il medesimo pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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