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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4315/2020 del 20/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la compagnia assicurativa chiedendo € 597,54 per competenze professionali relative a una perizia svolta, per conto della compagnia, ai fini della liquidazione del danno di un sinistro stradale. Il Giudice di pace di Napoli aveva accolto la domanda; il Tribunale di Napoli, con sentenza del 21 dicembre 2017, aveva riformato tale decisione e rigettato la pretesa, ritenendo che le domande relative alle singole perizie costituissero un abusivo frazionamento di crediti riconducibili a un rapporto professionale continuativo, durato oltre dieci anni e regolato da modalità rimaste invariate. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto che le parti avessero tacitamente concordato un compenso di circa € 40 per perizia. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione dell’art. 274 c.p.c. per la mancata riunione dei numerosi giudizi tra le parti; (2) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che l’attività del perito, svolta stabilmente e con organizzazione indipendente, rientrasse nella nozione di impresa; (3) violazione della disciplina sull’equo compenso degli avvocati, invocata per analogia a favore dei professionisti di cui alla L. n. 81/2017; (4) omesso esame del fatto relativo all’accettazione del compenso di circa € 40 per pratica, contestando anche la valutazione della documentazione sui compensi; (5) violazione di un asserito giudicato implicito derivante da precedenti pronunce della Cassazione; (6) violazione dei principi in tema di abusivo frazionamento della domanda. In sede di legittimità è stata inoltre rimessa alle Sezioni Unite la questione del giudice competente a revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione e quella dell’attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. Il primo è inammissibile perché il ricorrente lamentava il mancato accoglimento di un motivo d’appello proposto dalla compagnia, senza essersi costituito in appello per impugnare la sentenza di primo grado. Il secondo è privo di specificità, non spiegando la rilevanza della qualificazione dell’attività come impresa. Il terzo introduce una questione nuova e non illustra l’applicabilità immediata della norma invocata. Il quarto non indica in modo specifico gli atti di merito da cui sarebbe risultata la contestazione del compenso e sollecita una rivalutazione del fatto, oltre a fondarsi su documenti prodotti in violazione dell’art. 372 c.p.c. Il quinto è inammissibile: le precedenti pronunce richiamate non avevano statuito sul carattere unitario dell’intero rapporto tra le parti. Il quinto e il sesto sono inoltre inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la decisione del Tribunale è conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sul frazionamento dei crediti e il ricorso non offre ragioni per mutare orientamento. In concreto, le pretese derivavano da un rapporto professionale continuativo, con modalità invarianti e compensi gestiti tramite il sistema informatico della compagnia secondo criteri predeterminati; il ricorrente non aveva allegato elementi concreti a sostegno di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, limitandosi a richiamare il rischio di prescrizione, fronteggiabile con un atto di costituzione in mora. Le Sezioni Unite hanno enunciato che, nel processo civile, sulla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di cassazione decide il giudice di rinvio o, in mancanza di rinvio, il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza ai sensi dell’art. 388 c.p.c., deve valutare i presupposti di revoca. Hanno inoltre stabilito che l’ulteriore contributo unificato ha natura tributaria: il giudice dell’impugnazione attesta il presupposto processuale costituito dall’esito del ricorso, mentre l’amministrazione giudiziaria verifica la debenza concreta, inclusa l’esistenza di esenzioni o prenotazioni a debito. La revoca dell’ammissione al patrocinio è rimessa, nel caso concreto, al Tribunale di Napoli. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 750 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, € 200 per esborsi e accessori di legge, e al pagamento di € 1.500 alla compagnia ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, c.p.c., per abuso del processo connotato da colpa grave. È stata attestata la sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    La censura è inammissibile, in quanto il motivo di appello del cui mancato accoglimento il Q. si duole non è stato proposto dal medesimo (il quale non ha neppure impugnato la sentenza del Giudice di pace), ma da UnipolSai: il ricorrente non è, pertanto, legittimato a dolersi del mancato accoglimento di un motivo di appello altrui.

    La disposizione sulla riunione dei procedimenti non consente a una parte di censurare in cassazione il mancato accoglimento di un motivo di appello proposto dalla controparte, se essa non aveva impugnato la decisione di primo grado e non era quindi parte appellante su quel punto.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. La censura, infatti, non spiega in quali termini la qualificazione dell’attività del perito assicurativo come attività di impresa possa rilevare ai fini della decisione della causa.

    La mera invocazione dei doveri di correttezza e buona fede non rende ammissibile la censura se il ricorrente non chiarisce in che modo la qualificazione dell’attività controversa incida sulla decisione.

  • L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13-bis

    Il motivo è inammissibile, sia perchè introduce nel giudizio di legittimità una questione nuova, non dedotta dinanzi ai giudici di merito, sia perchè difetta di specificità, in quanto si limita a trascrivere la norma di legge invocata, senza neanche spiegare in qual misura tale norma torni immediatamente applicabile al caso di lite e non implichi indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito.

    Una disciplina invocata per la prima volta in cassazione non può fondare l’accoglimento del motivo; inoltre, chi ne deduce l’applicabilità deve spiegare la sua rilevanza immediata nel caso concreto senza richiedere nuovi accertamenti di fatto.

  • art. 372 c.p.c.

    Per il resto la censura si fonda su documenti prodotti in violazione dei limiti posti dall’art. 372 c.p.c., ed invoca un nuovo e più favorevole riesame del fatto dell’accettazione, da parte del Q., del detto compenso, che è inammissibile in sede di legittimità.

    La produzione documentale in cassazione è soggetta ai limiti dell’art. 372 c.p.c.; non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione di fatti già accertati dal giudice di merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Entrambi i motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, (cfr. Cass., Sez. Un., 21/03/2017, n. 7155), avendo la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto oggetto delle censure in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e non offrendo il ricorso argomenti per mutare orientamento.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Cassazione e il ricorrente non fornisce argomenti idonei a sollecitare un mutamento dell’orientamento.

  • art. 2943, comma 4, c.c.

    A fronte di tale eccezione formulata nel giudizio di merito, il ricorrente si è limitato a dedurre il proprio interesse alla tutela processuale frazionata, richiamando (p. 11 del ricorso) il “rischio di prescrizione” altrimenti esistente (in realtà facilmente scongiurabile mediante atto di costituzione in mora, ex art. 2943 c.c., comma 4), senza tuttavia allegare alcun concreto elemento a sostegno della sua deduzione.

    Il rischio di prescrizione, in quanto prevenibile mediante costituzione in mora, non dimostra da solo un interesse oggettivamente valutabile a frazionare le domande relative a crediti riconducibili al medesimo rapporto.

  • art. 136 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Deve, pertanto, ritenersi che il potere di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio civile spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio ovvero – in mancanza di rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

    Nel giudizio civile di cassazione, la revoca dell’ammissione al patrocinio non spetta alla Corte di cassazione, ma al giudice di rinvio oppure, se non vi è rinvio, al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

  • art. 388 c.p.c.

    Deve invero ritenersi, nel quadro della previsione di cui al nuovo testo dell’art. 388 c.p.c., che gli uffici dei giudici territoriali che hanno emesso il provvedimento impugnato col ricorso per cassazione, nell’esaminare la sentenza della Suprema Corte ad essi trasmessa, sono tenuti – salvo il caso in cui la causa sia stata rimessa al giudice di rinvio – a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 136 T.U.S.G. per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato eventualmente disposta in favore di una delle parti.

    La trasmissione della sentenza di cassazione al giudice territoriale consente e impone a quest’ultimo, se non vi è rinvio, di valutare i presupposti per la revoca dell’ammissione al patrocinio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, competendo poi esclusivamente all’Amministrazione valutare se – nonostante l’attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall’esito del giudizio di impugnazione, legittimante “in astratto” la debenza del doppio contributo – la doppia contribuzione spetti “in concreto”.

    Quando rigetta integralmente o dichiara inammissibile o improcedibile un’impugnazione, il giudice attesta il presupposto processuale per il raddoppio; spetta all’amministrazione accertare se il contributo iniziale fosse dovuto e se ricorrano cause di esenzione o prenotazione a debito.

  • art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In questo quadro, la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che, in mancanza di espressa previsione normativa (come quella esistente per il processo penale), il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile mediante l’opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, avendo tale opposizione, nell’ambito del Testo unico sulle spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale, esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione e, quindi, anche contro il decreto del magistrato che la rifiuti.

    Il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile mediante l’opposizione prevista dall’art. 170 T.U.S.G., rimedio generale nella materia civile.

  • art. 96, ultimo comma, c.p.c.

    Considerata la palese inammissibilità e la manifesta infondatezza dei motivi, il Collegio ritiene che la condotta processuale del ricorrente sia connotata da colpa grave, tale da integrare un “abuso del processo” (secondo la nozione enucleata da Cass., Sez. Un., n. 22405 del 13/09/2018; v. anche Cass., Sez. 1, n. 29462 del 15/11/2018; Cass., Sez. 3, n. 10327 del 30/04/2018; Cass., Sez. 3, n. 19285 del 29/09/2016), per il quale va comminata la sanzione prevista dall’art. 96 c.p.c., u.c., applicabile ratione temporis, mediante la condanna del Q. al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente.

    La proposizione di un ricorso con motivi palesemente inammissibili e manifestamente infondati, quando connotata da colpa grave e integrante abuso del processo, giustifica la condanna equitativa prevista dall’ultimo comma dell’art. 96 c.p.c.

Massime di principio

  • Domande relative a crediti distinti, ma riconducibili allo stesso rapporto di durata e inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o fondate sullo stesso fatto costitutivo, possono essere proposte separatamente solo se il creditore allega e dimostra un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata; il mero richiamo al rischio di prescrizione non è sufficiente quando esso sia prevenibile con un atto di costituzione in mora.
  • In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, per il giudizio di cassazione la revoca dell’ammissione compete al giudice di rinvio oppure, in mancanza di rinvio, al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta la sentenza ai sensi dell’art. 388 c.p.c., valuta i presupposti previsti dall’art. 136 T.U.S.G.
  • La valutazione sulla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è autonoma rispetto alla decisione sulla fondatezza del ricorso per cassazione e riguarda un rapporto giuridico distinto da quello oggetto della controversia principale.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto integrale, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione ha natura tributaria. Il giudice attesta il solo presupposto processuale relativo all’esito dell’impugnazione; l’amministrazione giudiziaria accerta se il contributo iniziale fosse dovuto e se il raddoppio spetti in concreto.
  • La decisione conforme alla giurisprudenza di legittimità non è utilmente censurabile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. se il ricorso non offre argomenti idonei a determinare un mutamento dell’orientamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del dirittoOnere della prova

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