Sentenza n. 1083/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella parte in cui impongono alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente in regime libero-professionale prestazioni agli assistiti del SSR quando non sia possibile rispettare i tempi di attesa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di una struttura sanitaria privata accreditata e contrattualizzata con il SSR, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare con sei motivi. Ha dedotto: la contraddittorietà della previsione e la violazione dei principi di correttezza e buon andamento, poiché l'obbligo di erogare prestazioni gratuite in regime libero-professionale avrebbe impedito la programmazione dell'attività secondo il budget annuale; la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, sostenendo che le strutture private accreditate non sono tenute a erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati; la violazione dell'art. 23 Cost., per l'imposizione amministrativa di una prestazione patrimoniale o comunque di un'attività gratuita in assenza di una base legislativa; la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per il carattere sostanzialmente espropriativo dell'imposizione; l'erroneità dei presupposti e la violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019, poiché il Piano nazionale di governo delle liste di attesa avrebbe previsto un obbligo analogo soltanto per gli erogatori pubblici; infine, la carenza di presupposto e lo sviamento, in quanto il Piano regionale delle liste di attesa 2019-2021, richiamato dalla deliberazione, avrebbe esaurito i propri effetti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Dopo la fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, la difesa della ricorrente ha dichiarato a verbale che l'interesse alla decisione era venuto meno. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, in applicazione del principio dispositivo, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire quando questa dichiari espressamente di non averne più. La sentenza è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell'andamento complessivo del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
Consente la definizione in forma semplificata del ricorso quando la causa è fissata per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserito limite dell'obbligo delle strutture private accreditate ai volumi e al tetto di spesa programmati; il TAR non ne ha esaminato il merito.
art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina regionale dell'erogazione delle prestazioni sanitarie; il TAR non ne ha esaminato il merito.
art. 23 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una base legislativa dell'obbligo di erogare prestazioni gratuitamente; il motivo è rimasto assorbito per l'improcedibilità.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Invocato dalla ricorrente contro il preteso contenuto sostanzialmente espropriativo dell'obbligo; il TAR non ha deciso la censura.
art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito in l. n. 107/2024
Normativa sopravvenuta menzionata nel contesto della vicenda, che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; il TAR non ne ha tratto una decisione di merito nel presente giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La verifica della permanenza dell'interesse può essere effettuata mediante la trattazione fissata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. e condurre alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
- La dichiarazione della parte circa il venir meno dell'interesse impedisce l'esame nel merito dei motivi di ricorso, anche quando essi riguardino la legittimità di atti amministrativi potenzialmente destinati a produrre effetti ulteriori.
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