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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37721/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Votta Emilio era stato condannato dalla Corte d'appello di Potenza (conferma del G.U.P.) per il reato di falso (artt. 110, 117 e 479 c.p.) per aver attestato falsamente, nella Determina n. 774 del 23/12/2015 del Comune di Marsico Nuovo, la completa ultimazione dei lavori di riqualificazione di un fabbricato. In cassazione l'imputato ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione e aspecificità perché le sue funzioni sarebbero state limitate a verifiche formali e contabili (seconda parte della determina) previste dalla Determina n. 110/2010 e pertanto non avrebbe potuto attestare la regolare esecuzione finale dei lavori; (2) vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che le fotografie e gli elementi probatori non dimostrerebbero l'incompleta esecuzione delle opere e che la Corte avrebbe assunto, senza prova, l'andirivieni di operai e mezzi; successivamente il difensore ha anche tentato tardivamente di invocare la condizione di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse coerente e integrata con quella del primo giudice, giustificando la conclusione con il carattere unitario e collegiale della Determina n. 774 e con i rilievi tecnici (sopralluogo del geom. Spolidoro) che indicavano uno stato di fatto pari a circa il 60% dei lavori al 5/1/2016. La Corte ha inoltre escluso la possibilità per la Cassazione di riesaminare i fatti e le valutazioni probatorie se non sussiste manifesta illogicità. Il motivo diretto a travisamento della prova è stato considerato come una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Il motivo introdotto tardivamente circa l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è stato dichiarato inammissibile per violazione dei termini di decadenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma citata fra gli articoli che descrivono il concorso di persone nel reato; applicata per inquadrare la condotta di pluralità di soggetti nell'attestazione falsa

  • art. 117 c.p.

    Richiamato nell'imputazione insieme agli altri articoli del codice penale relativi al falso

  • art. 479 c.p.

    Norma che incrimina la falsità in atti pubblici; la condotta contestata è stata qualificata alla luce di questa disposizione

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Richiama la facoltà di trattare il procedimento in forma cartolare; la causa è stata trattata secondo tali disposizioni

  • art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228

    Ulteriore norma che autorizza il trattamento cartolare del procedimento, richiamata a fronte delle modalità di trattamento del ricorso

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti previsti

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Prevede il vizio di motivazione e travisamento della prova come causa di ricorso in cassazione; la Corte ha valutato i motivi alla luce di tale disposizione e li ha ritenuti aspecifici o inammissibili

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma che limita certi motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato uno dei motivi non consentito dalla legge

  • art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006

    Citata insieme all'art. 5 L. n.241/1990 per argomentare l'unitarietà e la valenza probatoria della determina amministrativa come esito condiviso dell'iter procedimentale

  • art. 5 L. n. 241/1990

    Utilizzato per sostenere la natura collegiale e l'efficacia attestativa dell'atto amministrativo sottoscritto da più soggetti

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla condizione di non punibilità (sostituzione della pena con sanzione non pecuniaria in determinati reati); il motivo che invocava la sua applicazione è stato introdotto tardivamente e dichiarato inammissibile

  • art. 585 commi 4 e 5 cod. proc. pen.

    Richiamati per ricordare i termini di decadenza entro i quali devono essere proposte nuove censure: la Corte ha rilevato la violazione dei termini per la nuova eccezione relativa all'art. 131-bis

  • art. 172, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al termine minimo (15 giorni) per il deposito delle memorie prima dell'udienza; la memoria tardiva ha reso inammissibile il nuovo motivo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di irrogare sanzione a favore della Cassa delle ammende; applicata nella pronuncia

Massime di principio

  • La firma congiunta su un atto amministrativo avente funzione attestativa ha efficacia probatoria collegiale: ciascun sottoscrittore si appropria dei contenuti attestativi dell'atto e non è semplice 'firmatario parziale' rispetto alle dichiarazioni di fatto rese dall'atto medesimo
  • In cassazione è preclusa la riedizione dei fatti e la rivalutazione del materiale probatorio salvo il caso di manifesta illogicità della motivazione o di travisamento della prova tale da disarticolare l'intero impianto argomentativo
  • I motivi generici, aspecifici o che si limitano a riproporre valutazioni gi rigettate nei precedenti gradi sono ragionevolmente dichiarati inammissibili
  • L'introduzione tardiva di nuovi motivi (es. richiamo a nuove condizioni di non punibilità) è inammissibile se violati i termini perentori di deposito previsti dal codice; le modifiche normative successive al processo non giustificano la violazione dei termini di decadenza processuale
  • Per contestare efficacemente la valenza attestativa di una determina pubblica occorre dimostrare specificamente e con riferimenti processuali alla decisione come la firma non possa avere portata attestativa, ovvero provare un errore manifesto nella ricostruzione probatoria adottata dai giudici di merito
  • Quando primo e secondo grado coincidono nelle conclusioni e nella valutazione delle prove, la motivazione del giudice d'appello si integra con quella del primo giudice formando un unico corpo argomentativo; la cassazione valuta la coerenza logica complessiva, non le preferenze probatorie alternative

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