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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4475/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina del 26/07/2021 che rigettava il riesame dell'ordinanza del GIP del 15/06/2021 con la quale era stata applicata la custodia cautelare in carcere a carico del Lombardo per i reati relativi a traffico di stupefacenti e associazione finalizzata allo spaccio (art. 74 e 73 d.P.R. 309/1990, con concorso 110 c.p.). Il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di motivazione e insufficienza dei gravi indizi, lamentando che il Tribunale si era basato su due intercettazioni (una ambientale e una telefonica) e su un unico episodio (trasporto di una partita di marijuana il 25/02/2021) senza spiegare perché ciò dimostrasse l'appartenenza stabile all'associazione e senza individuare il ruolo concreto svolto; (2) vizio di motivazione circa le esigenze cautelari e il pericolo di recidiva, sostenendo che la misura carceraria era eccessiva, che il Tribunale aveva dato rilievo a precedenti remoti e non specifici e non aveva adeguatamente valutato misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi perché: (i) la valutazione della gravità indiziaria è compatibile con la giurisprudenza consolidata (art. 273 c.p.p.), e il Tribunale ha dato motivazione congrua e non manifestamente illogica, valorizzando intercettazioni, stretta interazione con i promotori, condivisione di guadagni e il ruolo stabile nel noleggio di mezzi per il commercio illecito; (ii) in relazione all'art. 275, comma 3, c.p.p., sussiste una presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati (tra cui l'art. 74 d.P.R. 309/90) e il Tribunale ha correttamente ritenuto che non vi fossero elementi idonei a vincere tale presunzione, mostrando altresì concreti elementi (precedenti e modalità del fatto) che rendevano attuali e concreti i rischi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

    La Corte ha considerato che l'art. 74 punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e che la partecipazione può essere provata anche attraverso un unico episodio se la condotta mostra l'uso consapevole dell'organizzazione e un ruolo operativo stabile

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    delitti di traffico di stupefacenti

    I reati-fine (art. 73) non comprovano automaticamente l'associazione, ma costituiscono elementi sintomatici che, uniti ad altri elementi, possono supportare la gravità indiziaria per il reato associativo

  • Codice penale, art. 110

    concorso di persone nel reato

    Richiamato come parte della contestazione per i profili di concorso nei delitti connessi

  • Codice di procedura penale, art. 273

    gravi indizi di colpevolezza

    Definisce la nozione di gravi indizi; la Corte ha ricordato che per l'adozione di misure cautelari è sufficiente una valutazione prognostica e non la prova oltre ogni ragionevole dubbio

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati

    La Corte ha ribadito che per i reati indicati in questo comma sussiste una presunzione relativa circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere; l'onere di motivare in modo più stringente ricade sul giudice soltanto se la difesa prospetta elementi idonei a confutare tale presunzione

  • Codice di procedura penale, art. 274

    norma generale sulle esigenze cautelari

    Richiamata per contrapporla alla disciplina speciale dell'art. 275; la presunzione speciale prevale sulla norma generale

  • Codice di procedura penale, art. 127

    obbligo di motivazione degli atti

    Citada in relazione al vizio di motivazione, la Corte ha ritenuto l'atto del Tribunale sufficientemente motivato secondo i canoni richiesti

  • Codice di procedura penale, art. 125

    principi sull'applicazione delle misure

    Richiamato nel contesto delle censure sul pericolo di recidiva e sulla scelta della misura, integrando il quadro normativo sulla prognosi di pericolosità

  • Codice di procedura penale, art. 616

    conseguenze per ricorso inammissibile

    Stabilisce la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile, come applicato nel caso di specie

Massime di principio

  • In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) la partecipazione può essere desunta anche da un unico episodio se la condotta evidenzia l'uso consapevole dell'organizzazione e un ruolo operativo stabile; non è necessario che il soggetto abbia commesso più episodi per configurare l'elemento oggettivo della partecipazione
  • Per i reati elencati nell'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere: la difesa deve proporre elementi specifici e concreti per superare tale presunzione; in assenza di tali elementi il giudice è tenuto solo ad attestare la loro mancanza
  • In Cassazione le doglianze che si limitano a criticare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito o a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono generalmente inammissibili, salvo denuncia di violazione di norme di diritto o manifesta illogicità della motivazione
  • L'onere motivazionale del giudice varia: è più stringente solo quando la difesa allega elementi idonei a dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari; altrimenti è sufficiente un'adeguata indicazione dell'assenza di elementi idonei a vincere la presunzione
  • Presentare un ricorso per cassazione infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi la difesa deve valutare attentamente la fondatezza e l'ammissibilità delle censure prima di proporre il ricorso

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