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Sentenza

Sentenza n. 1377/2026 - Catania, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 405/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Luca Gurrieri, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 579/2021, pubblicata in data 10/05/2024 e notificata il 27/11/2024, passata in giudicato nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a..

Giustizia amministrativa202600437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Siracusa, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto la progressione di carriera, gli scatti di anzianità e i relativi incrementi stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 405/2024 del Tribunale ordinario di Siracusa, passata in giudicato e notificata al Ministero il 27 novembre 2024. La sentenza aveva disapplicato il decreto di ricostruzione della carriera, riconosciuto il diritto della dipendente all'inquadramento nella fascia stipendiale 15-20 anni con anzianità di 15 anni, 2 mesi e 23 giorni a decorrere dal 1° settembre 2012, e condannato il Ministero al pagamento degli incrementi stipendiali maturati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione e delle regole sul deposito del ricorso. Ha accertato la rituale notificazione della sentenza all'Amministrazione e il perdurante obbligo del Ministero di eseguire il giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, riconoscendo la progressione di carriera e gli scatti secondo i parametri stabiliti dal giudice ordinario e corrispondendo gli arretrati, oltre agli accessori dovuti. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, e la carenza di fondi o di cassa non potrà giustificare l'inosservanza del giudicato. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché il Collegio ha ritenuto rilevanti le difficoltà di adempimento connesse alla crisi della finanza pubblica e all'ingente debito pubblico, qualificandole come fatti notori ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Le spese, pari a 500 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro il termine decennale indicato dalla norma.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettate le regole sul termine di deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Rileva ai fini della previa notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e del decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie contro le amministrazioni pubbliche.

  • art. 115 c.p.c.

    È stato richiamato per attribuire rilievo a difficoltà della finanza pubblica e all'ingente debito pubblico quali fatti notori ostativi, secondo il Collegio, alla penalità di mora.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario dirigente è stata applicata analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo riconosca diritti patrimoniali nei confronti di una pubblica amministrazione.
  • Accertato il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il perdurante inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di compiere entro un termine determinato tutti gli atti giuridici e contabili necessari alla piena esecuzione della pronuncia.
  • In caso di ulteriore inerzia, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega e fissazione di un termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato pecuniario: il commissario deve porre in essere le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e può essere negata quando il giudice ravvisi specifiche difficoltà oggettive di adempimento riconducibili alla situazione della finanza pubblica, considerate fatti notori.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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