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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34247/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica per inosservanza dell’obbligo di versare la cauzione imposta nell’ambito di una misura di prevenzione personale, ai sensi dell’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011. Gli erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e inflitti quattro mesi di arresto. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 31 e 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 e vizio di motivazione: sosteneva che la condanna si fondasse su una supposizione circa la sua capacità economica, non essendo state svolte indagini sulla situazione successiva al 2018-2019; richiamava inoltre la perdita o mancanza di lavoro connessa alle restrizioni anticovid del 2020 e affermava che spettasse all’accusa provare la capacità di pagamento. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. A suo avviso, i giudici avevano valorizzato il curriculum criminale senza considerare che la misura di prevenzione era stata revocata il 2 marzo 2021, pochi mesi dopo la sua applicazione, per sopravvenuta insussistenza dell’attualità della pericolosità sociale; lamentava inoltre una motivazione apparente sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur spettando al giudice accertare la reale condizione economica al momento dell’inottemperanza, l’imputato aveva soltanto l’onere di allegare fatti concreti impeditivi del pagamento. La generica affermazione di indigenza e il riferimento aspecifico all’emergenza Covid non soddisfacevano tale onere; inoltre, la Corte territoriale aveva valorizzato lo svolgimento di attività lavorativa nei due anni precedenti a quello in cui la cauzione doveva essere versata. Ha respinto anche il secondo motivo: la revoca della misura per sopravvenuto difetto di pericolosità sociale riguardava un momento successivo e non rendeva irrilevante la valutazione della condotta nel periodo anteriore. La motivazione d’appello aveva inoltre considerato la complessiva offensività, i plurimi precedenti penali e l’assenza di iniziative dirette all’adempimento, anche tardivo, dell’obbligo, mai assolto, elementi ritenuti incompatibili con la particolare tenuità. È stata confermata la condanna a quattro mesi di arresto ed è stato condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011

    la disposizione di cui all’art. 76, comma 4, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 svolge una funzione rafforzativa degli obblighi imposti alla persona sottoposta a misura di prevenzione personale ed è soggetta alle regole ordinarie in tema di colpevolezza in materia penale

    L’inosservanza dell’obbligo di versare la cauzione è soggetta alle ordinarie regole di colpevolezza; non sussiste responsabilità quando l’omissione dipende da indisponibilità economica non rimproverabile.

  • art. 42 c.p.

    dalla disciplina dei criteri di imputazione soggettiva del reato contenuta nell’art. 42 cod. pen. discende che anche il reato contravvenzionale in questione presuppone quantomeno la colpa

    Anche la contravvenzione prevista dall’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 richiede almeno la colpa; l’impossibilità economica non preordinata né colposamente determinata esclude la responsabilità.

  • art. 131-bis c.p.

    la complessiva offensività della condotta posta in essere dal prevenuto, la sua biografia penale, costituita da plurimi precedenti penali, e l’assenza di qualsiasi iniziativa comprovante l’adempimento, seppure tardivo, dell’obbligo di corresponsione della cauzione, di fatto mai versata, non consentono di operare una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità.

    La particolare tenuità può essere esclusa considerando complessivamente l’offensività concreta, i precedenti penali e la totale mancanza di iniziative per adempiere all’obbligo, anche tardivamente. La successiva revoca della misura di prevenzione per sopravvenuta insussistenza della pericolosità sociale non determina, di per sé, una diversa valutazione del fatto commesso in precedenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio per l’inosservanza dell’obbligo di versare la cauzione imposto con una misura di prevenzione personale, il giudice deve accertare la condizione economica dell’obbligato al momento dell’inottemperanza. All’imputato compete l’onere di allegare fatti concreti che abbiano impedito il pagamento; la mera dichiarazione di indigenza o un richiamo generico a una situazione economica diffusa non sono sufficienti.
  • L’indisponibilità economica che abbia impedito il versamento della cauzione, quando non sia stata preordinata né colposamente determinata, esclude la colpevolezza per il reato previsto dall’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011.
  • La valutazione della particolare tenuità dell’omesso versamento va riferita alla condotta e alle circostanze del fatto nel periodo in cui l’obbligo era dovuto. La successiva revoca della misura di prevenzione per sopravvenuto difetto di pericolosità sociale non vincola, di per sé, il giudice penale nella valutazione del fatto pregresso.
  • La particolare tenuità può essere esclusa sulla base di una valutazione complessiva che tenga conto dell’offensività della condotta, dei precedenti penali e della mancanza di iniziative dirette all’adempimento, anche tardivo, dell’obbligo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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