Sentenza del 11/06/2020 n. 11224 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa per omesso versamento dell’imposta di registro dovuta in relazione alla sentenza n. 12162/2003 del Tribunale civile di Roma. M.P. aveva proposto quattro motivi di ricorso contro la sentenza d’appello, che aveva accolto il gravame dell’Agenzia delle Entrate. Nel corso del giudizio il contribuente ha chiesto la sospensione per aderire alla definizione agevolata dei carichi tributari prevista dall’art. 1, commi 4 e 8, della legge n. 172 del 2017.
La decisione
La Corte, dopo aver sospeso il processo con ordinanza del 7 marzo 2018, ha rilevato che era documentato il pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata da parte del coobbligato D.F. e che non risultava notificato, entro il 31 luglio 2018, il diniego della definizione che l’Agenzia avrebbe dovuto comunicare. Inoltre, nessuna parte interessata aveva chiesto la trattazione del giudizio entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato estinto il processo, senza esaminare i quattro motivi di ricorso, e ha compensato integralmente le spese tra le parti.
Norme richiamate
Art. 1, commi 4 e 8, legge n. 172 del 2017
La norma è richiamata quale base della definizione agevolata dei carichi tributari cui il contribuente aveva aderito; il pagamento dell’importo dovuto ha consentito di chiedere la sospensione del giudizio.
Art. 11, comma 8, decreto-legge richiamato nel provvedimento
La disposizione ha regolato la sospensione del processo, protrattasi sino al 31 dicembre 2018, in attesa della verifica dell’esito della definizione agevolata.
Art. 11, comma 10, decreto-legge richiamato nel provvedimento
Non risulta documentato il diniego della definizione, che l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare al contribuente entro il 31 luglio 2018 (art. 11, comma 10, prima parte, d.l. cit.), né la parte che ne aveva interesse ha presentato istanza di trattazione, pena l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 10, quarta parte, del citato articolo.
In assenza di un diniego notificato entro il termine previsto e di un’istanza di trattazione da parte di chi vi aveva interesse, il giudizio sospeso per la definizione agevolata si estingue.
Massime di principio
- Quando un giudizio tributario è sospeso per consentire una definizione agevolata, occorre verificare sia l’eventuale diniego tempestivamente notificato dall’Amministrazione sia la presentazione dell’istanza di trattazione richiesta dalla disciplina applicabile.
- Se non risulta notificato il diniego entro il termine previsto e nessuna parte interessata chiede la trattazione, il giudizio può essere dichiarato estinto; la Corte può quindi non esaminare i motivi di merito del ricorso.
- La definizione agevolata può rilevare anche quando il pagamento risulta effettuato da un coobbligato, se la documentazione prodotta attesta il versamento dell’importo dovuto per il beneficio.
- L’estinzione del processo non comporta necessariamente una condanna alle spese: nel caso esaminato la Corte le ha compensate integralmente.
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