Cassazione Penale, Sentenza n. 47943/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva che la Corte di Cassazione aveva erroneamente dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale del Marasca (ai sensi dell'art. 624 c.p.p.), pur avendo annullato la sentenza di appello limitatamente al riconoscimento della recidiva qualificata (art. 99, comma 4 c.p.). La difesa osservava che, se in sede di rinvio venisse esclusa la recidiva qualificata, i reati sarebbero già andati in prescrizione alla data del giudizio di primo grado; quindi la declaratoria di irrevocabilità risultava incompatibile con il possibile esito del nuovo giudizio.
La decisione
La Corte ha revocato la parte della propria sentenza n. 9388/23 relativa alla dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale nei confronti di Marasca Domenico. In pratica è stata eliminata la declaratoria di irrevocabilità, con rinvio della comunicazione del dispositivo alla Corte d'Appello di Napoli, in modo da consentire al giudice di merito di riesaminare la sussistenza della recidiva e gli effetti sul termine di prescrizione.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; usato per indicare la modalità di trattazione del ricorso.
art. 624 cod. proc. pen. (ex art. 545 c.p.p. 1930)
Disciplina l'autorità di cosa giudicata parziale delle parti non annullate della sentenza; la Corte ha richiamato la norma per valutare se la declaratoria di irrevocabilità potesse essere mantenuta nonostante l'annullamento parziale.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Riferimento relativo ai limiti della decisione di rinvio e alla formazione progressiva del giudicato; la Corte l'ha richiamato per collegare l'errore nell'applicazione dell'art. 624 con gli effetti sulla perenzione dell'azione penale.
art. 99, comma 4, cod. pen.
Norma sulla recidiva qualificata; la sua eventuale esclusione incide sulla pena di specie e può cambiare il calcolo dei termini di prescrizione.
art. 157, comma secondo, cod. pen.
Regola gli effetti di circostanze di tipo speciale o di specie diversa sulla prescrizione; la Corte ha rilevato che alcune aggravanti condizionano il tempo necessario a prescrivere il reato.
Massime di principio
- Se in un annullamento parziale vengono rimessi al giudice di rinvio profili relativi a circostanze aggravanti che determinano una pena di specie diversa o hanno effetti speciali sulla prescrizione, non è automatico mantenere la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità: l'irrevocabilità può dover essere eliminata per evitare contrasti con l'esito possibile del nuovo giudizio.
- Bisogna distinguere tra aggravanti che non incidono sul calcolo della prescrizione (per le quali il giudicato sulla responsabilità può essere preservato) e aggravanti che invece modificano il termine prescrizionale: per queste ultime la correlazione logico-giuridica può rendere incompatibile la dichiarazione di irrevocabilità.
- L'art. 624 c.p.p. (autorità di cosa giudicata parziale) va interpretato alla luce della 'connessione essenziale' tra le parti annullate e quelle non annullate; quando l'annullamento implica un riesame che può estinguere il reato per prescrizione, la parte non annullata non può essere considerata irrevocabile.
- Per la difesa: quando è plausibile che l'esclusione di una aggravante determini la prescrizione già maturata, è opportuno sollevare espressamente la questione per ottenere la revoca della declaratoria di irrevocabilità o per chiedere il riconoscimento dell'estinzione del reato in sede di rinvio.
- Per il giudice di rinvio: verificare la rilevanza della circostanza aggravante rispetto alla prescrizione e motivare se la parte della sentenza non annullata conserva efficacia di giudicato o se, invece, la sua irrevocabilità deve essere eliminata per consentire il corretto accertamento degli effetti di prescrizione.
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