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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24906/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente propose ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, confermando la sentenza di primo grado, l'aveva dichiarata responsabile, in concorso con altre, dei reati di tentato furto aggravato (capo A) e di furto continuato aggravato (capo B). Il ricorso articolava cinque motivi principali: 1) vizio di motivazione in relazione al capo B perché la Corte d'appello avrebbe esaminato solo il capo A senza motivare sul B; 2) vizio di motivazione sul capo B per presunta estraneità e per l'assenza di dichiarazioni delle vittime sulla data dei furti; 3) contestazione del valore confessorio delle dichiarazioni rese in interrogatorio di garanzia; 4) contestazione della qualificazione giuridica (sostegno che si tratti di mera connivenza e non di furto aggravato poiché la ricorrente non avrebbe manomesso dispositivi antitaccheggio); 5) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizi di motivazione sul diniego della causa di non punibilità. I difensori proposero inoltre due motivi nuovi in cassazione relativi alla mancanza di apprezzamento sulla veridicità della presunta confessione e alla mancanza di dichiarazioni dei commercianti comprovanti le sottrazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi attengono in larga parte alla valutazione di merito (ricostruzione dei fatti, valutazione delle ammissioni e delle prove) e non a vizi di legittimità denunciabili in sede di cassazione; molte censure non erano state specificamente e puntualmente svolte in appello e quindi risultano inammissibili per carenza di specificità. Anche i motivi nuovi sono stati ritenuti trasmessi dall'inammissibilità e parimenti inammissibili, essendo in massima reiterativi. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, a titolo di ammenda, di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28/10/2020, n.137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni nella legge 18/12/2020, n.176) e successive proroghe

    Rilevata la richiesta del difensore della ricorrente di discussione orale ex norma procedurale emergenziale; la Corte nota l'istanza ma la decisione si fonda sulle considerazioni di diritto sull'ammissibilità.

  • disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1

    Richiamato come limite alla formulazione dei motivi nel ricorso, ossia l'obbligo di rispettare i limiti procedurali di enunciazione e deduzione degli argomenti trasmessi dalla fase di appello.

  • codice penale, art. 131-bis

    La Corte ha valutato il diniego della causa di non punibilità previsto dall'art. 131-bis sulla base degli elementi di merito indicati dai giudici di merito; ha ritenuto che il ricorso non abbia contestato specificamente e puntualmente quella disamina.

  • codice di procedura penale, art. 585, comma 4

    Applicato il principio per cui la declaratoria di inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi proposti in cassazione, rendendoli anch'essi inammissibili se reiterativi o non autonomamente fondati.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione del merito: i giudizi sulla attendibilità delle prove e la ricostruzione fattuale spettano ai giudici di merito e la cassazione controlla vizi di diritto e motivazione con specificità.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e correlate agli esatti punti della motivazione impugnata; deduzioni generiche o aspecifiche sono inammissibili.
  • Non possono essere proposte in cassazione nuove questioni che non siano state adeguatamente svolte in appello: i "motivi nuovi" sono inammissibili se reiterativi o non opportunamente distinti e motivati.
  • Le ammissioni o dichiarazioni rese dall'imputato (es. in interrogatorio di garanzia) sono valutazioni di fatto e la loro natura confessorio/meno confessorio è questione di merito, non sindacabile in cassazione salvo vizio di diritto nella valutazione.
  • Per contestare il rifiuto di applicare una causa di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) è necessario confrontarsi puntualmente con gli argomenti e gli elementi valorizzati dal giudice di merito; affermazioni generiche non bastano.
  • La mancata specificazione degli atti processuali e delle prove poste a fondamento delle censure comporta inammissibilità: l'onere di individuare con precisione gli atti rilevanti spetta alla parte che impugna.

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