Cassazione Civile, Ordinanza n. 03002/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., dell’ordinanza di legittimità n. 32553/2023 che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso. La vicenda sostanziale riguardava l’azione revocatoria proposta dal fallimento contro la cessione di un contratto di leasing intervenuta tra le parti. Nei gradi di merito era stata accolta la domanda revocatoria, ritenendosi che l’atto fosse successivo ai crediti e a titolo oneroso, con pregiudizio per la garanzia patrimoniale dei creditori per effetto del depauperamento derivante dalla perdita di un rilevante asset. Con il primo motivo di revocazione la ricorrente ha dedotto l’errore di fatto della Corte per avere suppostamente ritenuto inesistente la deduzione, in appello, della mancanza dell’eventus damni. Con il secondo motivo ha dedotto l’errore di fatto per avere suppostamente ritenuto esistente uno squilibrio economico integrante il danno, sostenendo che dai documenti di causa risultasse che la cessione era avvenuta a prezzo congruo e senza alcuna sperequazione tra prezzo pagato e valore effettivo del contratto ceduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata. La decisione revocanda aveva infatti chiarito che il motivo di appello sulla cessione a giusto prezzo non era idoneo a contrastare l’accertamento dell’eventus damni fondato sul più ampio depauperamento patrimoniale, quantitativo e qualitativo, derivante dall’atto dispositivo. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione; non ha provveduto sulle spese per mancanza di attività difensiva dell’intimato e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Consente la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c., ma solo entro i limiti rigorosi propri dell’errore di fatto revocatorio.
art. 395 n. 4 c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio ricorre solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
art. 2901 c.c.
L’azione revocatoria ordinaria richiede, tra gli altri presupposti, l’eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio; nel caso concreto l’evento dannoso è stato individuato nel depauperamento patrimoniale derivante dall’atto dispositivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. è inammissibile quando la doglianza non individua un vero fatto trascurato o supposto inesistente/esistente, ma mira in realtà a contestare la valutazione giuridica o motivazionale della decisione impugnata.
- Per integrare l’errore revocatorio non basta allegare documenti o deduzioni che smentirebbero, secondo la parte, l’esito della decisione: occorre che il fatto decisivo sia stato realmente ignorato o percepito in modo contrastante con gli atti, e che tale errore sia stato determinante.
- In tema di azione revocatoria, l’eventus damni può consistere anche nel depauperamento qualitativo e quantitativo del patrimonio del debitore, quando l’atto dispositivo alteri in peius la garanzia patrimoniale dei creditori; la mera allegazione di un prezzo ritenuto congruo non esclude di per sé il pregiudizio.
- Nel giudizio di revocazione è necessario confrontarsi con la specifica ratio decidendi della decisione revocanda; censure che insistano su un profilo diverso o non decisivo rispetto al fondamento della pronuncia sono inammissibili.
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