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Sentenza

Sentenza del 10/03/2021 n. 1390 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef -Rimborso - Contributi previdenziali - Prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita - Dipendenti pubblici - Non compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha respinto la domanda di rimborso, ritenendo non applicabile l'art. 11, co. 6, del d.lgs. 252/2012 perché la norma subordinava la sua efficacia all'emanazione di specifici decreti attuativi che non sono mai stati adottati; in mancanza di tali decreti la disposizione non poteva produrre effetti vantaggiosi per i contribuenti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso IRPEF relativo a prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita per dipendenti pubblici, sostenendo la non imponibilità ai fini IRPEF prevista dall'art. 11, co. 6, del d.lgs. 252/2012.

Norme richiamate

  • d.lgs. 252/2012, art. 11 co. 6

    La norma prevede la non imponibilità delle prestazioni pensionistiche complementari per i dipendenti pubblici solo dopo l'emanazione di decreti attuativi specifici; in assenza di tali decreti la disposizione non è operativa e non può essere invocata per ottenere rimborsi IRPEF.

Massime di principio

  • Se una norma legge/subordinata stabilisce efficacia condizionata all'emanazione di decreti attuativi, tale norma non è applicabile finché i decreti mancano; il contribuente non può ottenere benefici fiscali basati su una disciplina non operativa.
  • In contenziosi su rimborsi basati su norme condizionate da atti secondari, verificare sempre l'esistenza e la portata dei decreti attuativi prima di fondare la pretesa.
  • Valutare alternative normative o giuridiche (es. altre esenzioni, deduzioni o voci deducibili) qualora la norma invocata sia inapplicabile per carenza di atti attuativi.
  • Considerare azioni amministrative (richieste di chiarimenti all'amministrazione finanziaria) o proposte politiche volte a ottenere l'emanazione dei decreti attuativi, se la mancanza di essi crea insicurezza o ingiustizie fiscali.
  • Controllare eventuali sviluppi normativi successivi: se i decreti attuativi venissero emanati con effetti retroattivi, potrebbe riaprirsi la questione per rimborsi o ricalcoli; invece, in genere, l'assenza di atti attuativi impedisce effetti retroattivi inconsulti.

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