Sentenza del 10/03/2021 n. 1390 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef -Rimborso - Contributi previdenziali - Prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita - Dipendenti pubblici - Non compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha respinto la domanda di rimborso, ritenendo non applicabile l'art. 11, co. 6, del d.lgs. 252/2012 perché la norma subordinava la sua efficacia all'emanazione di specifici decreti attuativi che non sono mai stati adottati; in mancanza di tali decreti la disposizione non poteva produrre effetti vantaggiosi per i contribuenti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso IRPEF relativo a prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita per dipendenti pubblici, sostenendo la non imponibilità ai fini IRPEF prevista dall'art. 11, co. 6, del d.lgs. 252/2012.
Norme richiamate
d.lgs. 252/2012, art. 11 co. 6
La norma prevede la non imponibilità delle prestazioni pensionistiche complementari per i dipendenti pubblici solo dopo l'emanazione di decreti attuativi specifici; in assenza di tali decreti la disposizione non è operativa e non può essere invocata per ottenere rimborsi IRPEF.
Massime di principio
- Se una norma legge/subordinata stabilisce efficacia condizionata all'emanazione di decreti attuativi, tale norma non è applicabile finché i decreti mancano; il contribuente non può ottenere benefici fiscali basati su una disciplina non operativa.
- In contenziosi su rimborsi basati su norme condizionate da atti secondari, verificare sempre l'esistenza e la portata dei decreti attuativi prima di fondare la pretesa.
- Valutare alternative normative o giuridiche (es. altre esenzioni, deduzioni o voci deducibili) qualora la norma invocata sia inapplicabile per carenza di atti attuativi.
- Considerare azioni amministrative (richieste di chiarimenti all'amministrazione finanziaria) o proposte politiche volte a ottenere l'emanazione dei decreti attuativi, se la mancanza di essi crea insicurezza o ingiustizie fiscali.
- Controllare eventuali sviluppi normativi successivi: se i decreti attuativi venissero emanati con effetti retroattivi, potrebbe riaprirsi la questione per rimborsi o ricalcoli; invece, in genere, l'assenza di atti attuativi impedisce effetti retroattivi inconsulti.
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