Cassazione Penale, Sentenza n. 13078/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 16/02/2012 - 07/06/2016 in conseguenza dell'applicazione della custodia cautelare nell'ambito di un procedimento per associazione di tipo mafioso (art. 416‑bis c.p. e altri reati). Il Mangiola era stato condannato in primo grado per associazione e poi assolto dalla Corte di appello. Il ricorrente ha chiesto l'indennizzo per ingiusta detenzione; il giudice della riparazione ha rigettato l'istanza ritenendo sussistente una colpa grave ostativa, fondata su elementi tratti dalla sentenza di merito (dichiarazioni dei collaboratori Paviglianiti e Ventura, intercettazioni, comportamenti extraprocessuali e contatti con esponenti della "cosca Libri"). In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 314 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice della riparazione abbia compiuto una valutazione autonoma e legittima degli elementi probatori disponibili (senza contraddire i fatti accertati in sede di cognizione) e che sussistano profili di "colpa grave" o grave imprudenza del ricorrente che escludono il diritto alla riparazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa.
Norme richiamate
art. 416‑bis c.p.
Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso; nella decisione è il reato contestato in origine e costituisce il contesto criminale rispetto al quale si valutano comportamenti indicativi di contiguità con il sodalizio.
art. 314 c.p.p.
Norma sulle impugnazioni (motivazione del ricorso per cassazione); il ricorrente ne lamentava la violazione ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile/infondato rispetto alla corretta valutazione autonoma del giudice della riparazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'effetto dell'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese; applicata per affermare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
art. 110 c.p. e art. 629 c.p. comma 2 c.p.
Norme sostanziali richiamate nel capo di imputazione originario (concorso e rapina aggravata): situano la fattispecie complessiva contestata nel processo di merito, contribuendo al quadro probatorio preso in considerazione dal giudice della riparazione.
art. 7, L. n. 203/1991
Aggravante prevista dalla legge; richiamata nel capo di imputazione originario e posta nel contesto delle aggravazioni tipiche dei reati di stampo mafioso.
art. 513‑bis c.p.
Articolo richiamato nel capo d'imputazione relativo ad attività economiche legate al clan; incluso nel quadro fattuale esaminato dal giudice della riparazione.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione svolge una valutazione autonoma, diversa da quella del giudice della cognizione: l'assoluzione nel merito non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione se permangono elementi che dimostrano grave colpa o grave imprudenza nella condotta del detenuto.
- La sussistenza della "colpa grave" può fondarsi su comportamenti extraprocessuali o processuali (frequentazioni ambigue, intermediari, disponibilità di armi, partecipazione a riti o funerali mafiosi, interventi a favore del clan) che, pur non provando la partecipazione all'associazione, sono percepibili come indicativi di contiguità con l'attività criminale altrui.
- Il giudice della riparazione può utilizzare elementi tratti dalla sentenza di assoluzione (es. dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni) per valutare l'esistenza di una causa ostativa alla riparazione, purché non ritenuti come fatti provati in contrasto con gli accertamenti del giudice di merito.
- Il limite dell'autonomia valutativa del giudice della riparazione è il divieto di ritenere provati fatti che il giudice della cognizione ha espressamente escluso: la valutazione deve essere coerente con gli accertamenti del processo penale.
- In vertenze relative alla riparazione per ingiusta detenzione è cruciale documentare l'assenza di comportamenti che possano essere interpretati come condotte gravemente colpose o di connivenza; l'offerta di elementi di prova a discarico su contatti, ruoli e comportamenti extraprocessuali è determinante.
- Un ricorso per cassazione contro un provvedimento di rigetto della riparazione può essere dichiarato inammissibile se non dimostra errori procedurali o di diritto rilevanti nella motivazione del giudice della riparazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13029/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13033/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13034/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13035/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13036/2023 del 29/03/2023
- Sentenza penale · 29 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13037/2023 del 29/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →