Cassazione Penale, Sentenza n. 48542/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva il vizio di motivazione della sentenza di appello in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.). Si censurava che la Corte di Appello si era limitata a richiamare per relationem la motivazione del primo grado, senza motivare autonomamente sulla specifica richiesta difensiva di declaratoria di non punibilità, questione ontologicamente distinta dalla responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione della particolare tenuità fosse stata sollevata in modo generico in appello e dunque fosse tardiva se proposta per la prima volta in cassazione; ha inoltre ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito, i quali hanno evidenziato la reiterazione delle condotte (forzatura di cancelli, sostituzione serrature, minacce, impedimento di sfratto) tali da escludere la particolare tenuità. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Norma in base alla quale l'imputato è stato condannato per invasione di terreni/immobili; la Corte di merito ha ritenuto provata la responsabilità per tale fattispecie.
art. 131‑bis cod. pen.
Disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che non potesse essere applicata alla fattispecie data la reiterazione e la gravità delle condotte; inoltre la Corte di Cassazione ha richiamato il principio per cui l'applicabilità dell'art. 131‑bis non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non prospettata nei gradi di merito.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Norma limitativa dei motivi di cassazione: la Corte ha richiamato il principio secondo cui questioni non specificamente dedotte in grado di appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione quando la disposizione (art. 131‑bis) era già vigore alla data della sentenza impugnata.
art. 23 comma 8 DL 137/2020
Citato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; non incide sulla decisione di merito ma attesta la partecipazione del PG con richiesta di inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per la somma di Euro 3.000.
Massime di principio
- La domanda di applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità) deve essere proposta e specificamente motivata nel giudizio di merito; dedurla genericamente in appello o per la prima volta in cassazione espone all'inammissibilità.
- La Corte di Cassazione ritiene ammissibile che la decisione di non applicare la particolare tenuità risulti implicitamente dalle argomentazioni sulla responsabilità, sulla reiterazione della condotta o sul trattamento sanzionatorio, purché le ragioni siano chiaramente evincibili dal decisum.
- Condotte reiterate, con elementi di forza o minaccia e il ripetersi dell'azione (es. forzatura, sostituzione serrature, impedimento di sfratto) sono ostative al riconoscimento della particolare tenuità.
- La motivazione per relationem (richiamo alla motivazione del grado inferiore) è ammessa, ma non può sostituire una motivazione autonoma quando la questione è nuova e specificamente sollevata in appello; tuttavia, se la questione non è stata sollevata tempestivamente, la cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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