Sentenza n. 2704/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del silenzio serbato dall'amministrazione in questa sede intimata formatosi sulla nota/diffida inviata dalla ricorrente per mezzo del proprio difensore a mezzo pec in data 15 febbraio 2024; B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Multicenter School s.r.l. il 23/01/2025: a) della nota del Comune di Napoli del 29/11/2024 di notifica della disposizione dirigenziale numero 73 del 29/11/2024, comunicata alla ricorrente a mezzo pec; b) della disposizione dirigenziale numero 73 del 29/11/2024, di revoca parziale della approvazione della graduatoria preordinata alla concessione in uso a titolo oneroso dell’unità immobiliare sita alla via Escrivà, ex scuola Villaggio Caritas, e degli atti tutti nella stessa richiamati, in particolare: c) della pec del 22/09/2022, di comunicazione alla ricorrente che erano in corso approfondimenti istruttori definiti dal Comune solo a distanza di due anni; d) della nota del 21/11/2022 del Presidente della IX Municipalità, relativa alla richiesta della Diocesi di Pozzuoli di avversi del diritto di superficie stabilito dalla delibera di giunta municipale 44 del 1990; e) per quanto possa occorrere delle stesse delibere di Giunta Comunale 44 del 18/1/1990 e 167 del 11/12/90, laddove applicate in maniera lesiva della posizione della ricorrente, anche alla luce del decorso di 35 anni senza la piena esecuzione delle stesse, nei sensi in prosieguo chiariti; f) dell’iter istruttorio avviato dal Comune di Napoli nel marzo del 2024, di revoca parziale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse della disposizione dirigenziale approvativa della graduatoria oggetto di causa; g) della documentazione tutta richiamata nelle relazioni versate in atti dalla Avvocatura Comunale nella fase di ricorso sul silenzio, oggetto di domanda istruttoria nella parte finale del ricorso per motivi aggiunti; h) per quanto possa occorrere dell’articolo 4 dell’avviso pubblico richiamato nel decreto dirigenziale per la parte in cui l’amministrazione comunale può revocare la locazione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse senza che ciò costituisca titolo indennizzo o risarcimento a favore del concessionario; i) dell’articolo 8 del medesimo avviso pubblico, per la parte in cui la predetta disposizione consentiva al Comune di Napoli la possibilità di decidere, a proprio insindacabile giudizio, la sospensione o l’annullamento dei risultati della procedura, qualora nessuna delle proposte fosse ritenuta conveniente o per sopravvenute motivazioni di esclusiva competenza della amministrazione, senza che i concorrenti interessati potessero richiedere indennità compensi o risarcimenti di sorta, in aperta violazione dell’articolo 21 quinquies della legge 241/90, disposizione di gara di cui va accertata ex se la nullità e non vincolatività al caso che occupa; j) conseguentemente, per la liquidazione dell’indennizzo dovuto a parte ricorrente, ex articolo 21 quinquies della legge 241/90, come già anticipato nelle controdeduzioni finali presentate nell’ambito del procedimento definito con il provvedimento di revoca in questa sede impugnato, come da quantificazione indicata in parte motiva, fatta salva la diversa quantificazione ritenuta corretta da parte dell’adito Tar Campania o a mezzo indicazione dei criteri di calcolo, o a mezzo quantificazione tramite CTU ovvero in via equitativa; k) in via gradata per la liquidazione dei danni dovuti a parte ricorrente ex articolo 1337 c.c. per il comportamento colposo posto in essere dal Comune nel medesimo ammontare di cui alla lettera j) che precede, fatta salva la diversa quantificazione ritenuta corretta da parte dell’adito Tar Campania o a mezzo indicazione dei criteri di calcolo o a mezzo quantificazione tramite CTU ovvero in via equitativa; l) in ogni caso per il risarcimento a qualsiasi titolo (pre-contrattuale, contrattuale o extra contrattuale) dei danni tutti subiti dalla ricorrente nel medesimo ammontare di cui alla lettera j) che precede, fatta salva la diversa quantificazione ritenuta corretta da parte dell’adito Tar Campania o a mezzo indicazione dei criteri di calcolo o a mezzo quantificazione tramite CTU ovvero in via equitativa; m) per la esibizione della documentazione oggetto di istanza istruttoria come articolata nella parte finale del presente ricorso per motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla diffida a concludere la procedura di assegnazione e, con motivi aggiunti, revoca parziale della graduatoria e degli atti della procedura relativa alla concessione onerosa di un immobile comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva inizialmente impugnato il silenzio-inadempimento del Comune di Napoli sulla diffida del 15 febbraio 2024, volta a ottenere la conclusione della procedura di assegnazione di immobili comunali a uso non abitativo. Dopo l'adozione della disposizione dirigenziale n. 73 del 29 novembre 2024, la società proponeva motivi aggiunti contro la revoca parziale della graduatoria, della proposta di aggiudicazione e degli atti della procedura relativi all'immobile denominato ex scuola Villaggio Caritas, chiedendo anche l'indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990 e, in subordine, il risarcimento dei danni a titolo precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale. Deduceva la violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, del giusto procedimento, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e motivazione, la manifesta ingiustizia e lo sviamento di potere, sostenendo che non ricorressero motivi realmente sopravvenuti e attuali di interesse pubblico. Contestava inoltre l'inclusione dell'immobile nell'avviso pubblico, affermando che il Comune avrebbe dovuto considerare il preesistente vincolo derivante dalla donazione modale effettuata da Caritas Italiana, con concessione del diritto di superficie in favore della Diocesi di Pozzuoli. La società lamentava altresì la responsabilità precontrattuale del Comune, la nullità o non vincolatività delle clausole dell'avviso che escludevano indennizzi e risarcimenti, e chiedeva l'acquisizione di documentazione richiamata dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo contro il silenzio-inadempimento, poiché il Comune aveva successivamente concluso il procedimento con la disposizione dirigenziale n. 73 del 29 novembre 2024, impugnata con motivi aggiunti. Nel merito, ha respinto i motivi aggiunti. Il giudice ha ritenuto che la procedura non fosse giunta alla sua conclusione, poiché non era mai stato adottato il provvedimento dirigenziale finale di assegnazione né la società era stata immessa nel possesso dell'immobile. L'approvazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione costituivano atti preliminari ed endoprocedimentali, inidonei a trasferire diritti o a generare un affidamento qualificato sull'assegnazione. Il Comune poteva quindi ritirare gli atti della procedura prima dell'adozione dell'atto conclusivo, in presenza di ragioni di pubblico interesse, anche consistenti nel diverso apprezzamento dei presupposti già considerati, purché la decisione non fosse illogica, manifestamente abnorme o fondata su un travisamento dei fatti. Nel caso concreto, la revoca era motivata dalla necessità di definire l'accettazione della donazione modale dei costi di costruzione del Villaggio Caritas, subordinata alla concessione del diritto di superficie novantanovennale alla Diocesi di Pozzuoli, nonché dall'impegno al recupero degli immobili e allo svolgimento di iniziative socio-pastorali. Tali elementi rendevano non illogica l'inutilità della prosecuzione della procedura di assegnazione. Il TAR ha escluso che il ritiro degli atti preliminari costituisse necessariamente esercizio di autotutela di secondo grado ai sensi degli artt. 21-quinquies o 21-nonies l. 241/1990, trattandosi di una scelta intervenuta nella fisiologica sequenza della procedura prima della sua conclusione. Ha respinto la domanda di indennizzo, poiché la tutela indennitaria presuppone la rimozione di un assetto di interessi finale e, nel caso concreto, non era stato adottato alcun provvedimento definitivo di assegnazione; inoltre, l'avviso pubblico escludeva espressamente indennità, compensi e risarcimenti in caso di sospensione, annullamento o mancata aggiudicazione. Ha respinto anche le domande risarcitorie, non ravvisando né un fatto ingiusto né una violazione dei doveri di correttezza precontrattuale o un affidamento qualificato, considerato lo stato ancora preliminare della procedura e il contenuto dell'avviso. È stata inoltre disattesa la richiesta istruttoria, sia perché i pareri legali e la relativa corrispondenza funzionali alla predisposizione della strategia difensiva sono sottratti all'accesso, sia perché le ulteriori interlocuzioni tra Comune e Diocesi non erano rilevanti per valutare la legittimità della revoca. Le spese sono state compensate in ragione della parziale definizione in rito e della complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
L'art. 21 quinquies, l. n. 241/1990 consente di revocare il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
Il potere di revoca è ampiamente discrezionale e può essere esercitato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamenti imprevedibili della situazione di fatto o, nei limiti consentiti, per una nuova valutazione dell'interesse pubblico. Tuttavia, quando il ritiro riguarda atti generali o endoprocedimentali anteriori all'atto finale di assegnazione, non si configura ancora una posizione di affidamento qualificato né necessariamente un'attività di autotutela di secondo grado.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disciplina dell'annullamento d'ufficio non è stata ritenuta applicabile al ritiro di atti preliminari della procedura intervenuto prima dell'adozione del provvedimento finale di assegnazione.
art. 1337 c.c.
Non sussiste responsabilità precontrattuale quando la procedura si arresta, con motivazione legittima, prima dell'atto finale e non è configurabile un affidamento qualificato del concorrente.
art. 9 dell'avviso pubblico n. 22/2021
Il provvedimento dirigenziale di concessione in uso costituiva l'atto finale della procedura, necessario prima della stipula del contratto.
art. 8 dell'avviso pubblico n. 22/2021
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Napoli che si riserva pertanto di decidere, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere e/o annullare i risultati della procedura e non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle proposte venga ritenuta conveniente o idonea alle disposizioni del presente avviso, o per sopravvenute motivazioni di esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano richiedere indennità, compensi o risarcimenti di sorta.
La clausola conferma il carattere non vincolante dell'avviso e la possibilità di interrompere la procedura prima dell'aggiudicazione definitiva, escludendo, nei limiti ritenuti validi dal giudice, pretese indennitarie o risarcitorie dei concorrenti.
art. 22 ss. l. 241/1990
La richiesta istruttoria è stata disattesa, tra l'altro, perché i pareri legali e la corrispondenza relativi a una lite potenziale o in atto sono sottratti all'accesso.
Massime di principio
- Prima dell'adozione del provvedimento finale di assegnazione, l'approvazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione hanno natura preliminare ed endoprocedimentale: non trasferiscono il bene né attribuiscono un diritto all'assegnazione e, di regola, non generano un affidamento qualificato del concorrente risultato primo.
- L'amministrazione può ritirare gli atti indittivi e gli atti endoprocedimentali di una procedura selettiva prima della sua conclusione, quando sussistano documentate ragioni di pubblico interesse, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei presupposti già considerati; il sindacato giurisdizionale resta limitato ai casi di illogicità manifesta, abnormità o travisamento dei fatti.
- Il ritiro di atti preliminari della procedura, intervenuto prima dell'atto finale di assegnazione, rientra nella fisiologica sequenza procedimentale e non costituisce necessariamente revoca o annullamento d'ufficio di un provvedimento definitivo ai sensi degli artt. 21-quinquies o 21-nonies l. 241/1990.
- L'indennizzo previsto per la revoca presuppone la rimozione di un assetto di interessi finale e una posizione di affidamento qualificato; non è dovuto quando la procedura sia stata interrotta prima dell'adozione del provvedimento definitivo di assegnazione.
- La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione non sussiste se l'interruzione della procedura, anteriore alla conclusione del procedimento, è legittima e non ha leso un affidamento qualificato del concorrente.
- Una clausola dell'avviso pubblico che esclude indennità, compensi o risarcimenti in caso di mancata aggiudicazione o ritiro della procedura può essere ritenuta valida, poiché l'indennizzo da revoca ha natura compensativa ed è riferito a un diritto patrimoniale disponibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →