Sentenza del 25/06/2018 n. 2887 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ici - Base imponibile - Attribuzione rendita catastale - Irretroattività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la base imponibile ICI di un immobile appartenente alla categoria catastale D. L'Agenzia del Territorio aveva attribuito d'ufficio una rendita catastale, senza una richiesta del proprietario. Si discuteva se tale rendita potesse incidere retroattivamente sul calcolo dell'imposta per periodi anteriori alla sua notificazione, anche in assenza di una dichiarazione del contribuente con cui aderire al sistema ordinario di determinazione della base imponibile fondato sulla rendita catastale.
La decisione
La pretesa di applicare retroattivamente la rendita catastale è stata esclusa. L'iniziativa d'ufficio dell'Agenzia del Territorio non può modificare retroattivamente il precedente criterio di computo dell'ICI. La rendita catastale produce effetti ai fini dell'imposta soltanto dalla data di notificazione del provvedimento di accatastamento, salvo che il contribuente abbia previamente dichiarato di voler aderire al sistema generale basato sulla rendita catastale.
Norme richiamate
Disciplina ICI sulla base imponibile degli immobili di categoria D
Per gli immobili di categoria D, il criterio di determinazione della base imponibile deve essere individuato secondo la disciplina applicabile nel periodo considerato. L'attribuzione successiva della rendita catastale non consente, di per sé, di applicarla retroattivamente.
Principio di irretroattività degli effetti dell'attribuzione della rendita catastale
Quando la rendita è attribuita d'ufficio e non su richiesta del proprietario, essa assume rilevanza ai fini dell'imposta dalla notificazione del provvedimento di accatastamento, non per le annualità precedenti.
Massime di principio
- Una rendita catastale attribuita d'ufficio non può normalmente essere utilizzata per ricalcolare retroattivamente l'imposta relativa a periodi anteriori alla sua notificazione.
- Per le annualità precedenti alla notifica, deve essere applicato il criterio di determinazione della base imponibile vigente in quel momento, salvo una specifica scelta del contribuente di aderire al sistema fondato sulla rendita catastale.
- La data di notifica del provvedimento catastale è determinante per stabilire da quando la rendita può produrre effetti fiscali.
- L'amministrazione finanziaria o comunale non può fondare automaticamente un recupero d'imposta su una rendita successivamente attribuita, se ciò comporta un effetto retroattivo sfavorevole non previsto o non consentito dalla disciplina applicabile.
- In casi analoghi occorre verificare: la categoria catastale dell'immobile, il criterio di calcolo utilizzato per ciascuna annualità, la data di attribuzione e notificazione della rendita e l'eventuale dichiarazione del contribuente di adesione al sistema catastale.
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