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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48118/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per tentata truffa (art. 110, 56, 640 c.p.). Il difensore di Azzolina denunciava travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo che non vi fossero elementi idonei a provare la sua partecipazione alla falsificazione della ricevuta di bonifico. Il difensore di Ricci deduceva sia la violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.) sia la prescrizione del reato, lamentando che la Corte di appello non avesse dichiarato estinto il reato per prescrizione.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Azzolina: ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato adeguatamente valorizzando una pluralità di elementi configurativi del raggiro (falsificazione della ricevuta, false affermazioni sull'apertura di una ditta, mancata esibizione dell'originale per un presunto incidente, invio tramite fax della copia falsificata), e che il generico vizio per travisamento non avesse indicato la decisività dell'elemento contestato. Quanto a Ricci, la Corte ha accolto il primo motivo: il reato contestato (tentata truffa) si era perfezionato il 19/01/2012; la prescrizione era stata sospesa per 10 mesi e 22 giorni in primo grado; il termine massimo di prescrizione si è consumato il 9/06/2020, quindi prima della sentenza impugnata (28/09/2021). Perciò la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di Ricci perché il reato è estinto per prescrizione. Per Azzolina è stata disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; qui utilizzato per imputare la partecipazione di più soggetti agli artifici e raggiri

  • art. 56 cod. pen.

    Regola il tentativo; la fattispecie è stata qualificata come tentata truffa

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sulla truffa; applicata nella forma tentata e in concorso con più comportamenti ingannevoli

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione per vizio della motivazione (travisamento della prova); la Corte ricorda che il ricorso deve indicare la decisività dell'elemento contestato per incidere sulla decisione

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione per violazione di legge; invocato dalla difesa di Ricci in relazione alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Regola la recidiva e i suoi effetti aggravanti; qui la recidiva riconosciuta ad Azzolina ha inciso sul calcolo della prescrizione (ha prolungato i termini)

  • art. 157, secondo comma, cod. pen.

    Riguarda il calcolo del termine-base di prescrizione; la recidiva può influire sul termine-base

  • art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Riguarda gli effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione; la recidiva influisce anche sull'entità della proroga in presenza di atti interruttivi

Massime di principio

  • Per la censura di "travisamento della prova" in cassazione è necessario indicare nel dettaglio quale prova sarebbe stata equivocata e dimostrare la sua decisività nell'insieme della motivazione: una generica contestazione non è sufficiente.
  • La prova del reato di truffa può non limitarsi alla copia di un documento falsificato: una pluralità di atti (dichiarazioni false, condotte omissive, invio di documentazione falsificata) può costituire un insieme probatorio idoneo a comprovare la condensazione dell'artifizio e dell'inganno.
  • La prescrizione deve essere tempestivamente rilevata e motivatamente valutata dai giudici; se il reato è prescritto al momento della deliberazione della sentenza, la sentenza va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione a suspensions e interruzioni: vanno computati periodi di sospensione (es. fasi di giudizio) e gli atti interruttivi; la recidiva può modificare sia il termine-base sia la proroga per atti interruttivi, ritardando il maturare della prescrizione.
  • In ipotesi di ricorsi concorrenti di più imputati, l'esito può essere differenziato: accoglimento per prescrizione di uno e rigetto per inammissibilità o infondatezza per l'altro, con conseguente statuizione su spese e sanzioni processuali per i ricorsi infondati.

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