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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13067/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di rapporti di lavoro interinale e poi di somministrazione utilizzati da un ente previdenziale pubblico per mansioni amministrative. I lavoratori hanno agito sostenendo l'illegittimità dei contratti per difetto di specificità e di effettività delle causali giustificative, con conseguente nullità del termine e diritto al risarcimento. Il Tribunale ha accolto solo in parte le domande, dichiarando illegittimo il termine e riconoscendo un'indennità ex art. 32 l. 183/2010; la Corte d'appello ha confermato l'illegittimità dei contratti e ha aumentato alcune liquidazioni risarcitorie. L'ente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 20, 21 e 27 d.lgs. 276/2003 e degli artt. 115-116 c.p.c., sostenendo la legittimità delle causali e contestando la rivalutazione del materiale probatorio; 2) violazione degli artt. 27 e 86 d.lgs. 276/2003, dell'art. 32 l. 183/2010 e degli artt. 115-116 c.p.c., sostenendo che per la P.A. è esclusa la conversione del rapporto e che il risarcimento presupporrebbe prova di un danno specifico; 3) violazione dell'art. 32 l. 183/2010 e dell'art. 111 Cost. per asserita motivazione apparente sulla quantificazione dell'indennità, con mancata applicazione dei criteri dell'art. 8 l. 604/1966.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittima o abusiva successione di contratti a termine o di somministrazione, resta esclusa la conversione a tempo indeterminato ma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura parametrata all'art. 32, comma 5, l. 183/2010, quale danno presunto e forfetizzato, salvo prova di un maggior pregiudizio. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, perché la Corte territoriale aveva motivato sulla liquidazione dell'indennità valorizzando l'anzianità di servizio e perché non ricorreva alcuna anomalia motivazionale denunciabile in cassazione. L'ente ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 20, 21 e 27 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la legittimità della somministrazione; la Corte non li applica in senso favorevole al ricorrente, ritenendo inammissibile la censura sul fatto e confermando l'illegittimità dei contratti per difetto di causale effettiva.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per denunciare erronea valutazione delle prove; la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 27 d.lgs. n. 276/2003

    Esaminato nel contesto della somministrazione; la Corte conferma la tutela risarcitoria in caso di abuso, senza conversione del rapporto con la pubblica amministrazione.

  • art. 86 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato per escludere la conversione del rapporto con la P.A.; la Corte ribadisce che tale esclusione non preclude il risarcimento del danno parametrato all'art. 32 l. 183/2010.

  • art. 32 l. n. 183/2010

    È la base della liquidazione del danno: indennità onnicomprensiva tra un minimo e un massimo, con funzione sanzionatoria e presunzione del danno in caso di abuso della successione di contratti a termine o somministrati, salvo prova del maggior pregiudizio.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Nell'impiego pubblico contrattualizzato, esclude la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato ma consente il risarcimento del danno secondo criteri presuntivi e forfetizzati.

  • art. 8 l. n. 604/1966

    Richiamato come criterio di quantificazione dell'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, tenendo conto dell'anzianità di servizio e degli altri parametri rilevanti.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per censurare la motivazione; la Corte esclude la motivazione apparente perché la liquidazione è stata effettivamente giustificata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma, è deducibile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    Applicato anche ai rapporti di somministrazione a termine nel pubblico impiego contrattualizzato come parametro del danno presunto e sanzionatorio.

  • direttiva 2008/104/CE

    Richiamata in chiave di effettività della tutela: il lavoro tramite agenzia interinale non deve diventare una situazione permanente per uno stesso lavoratore.

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la nullità o l'illegittimità della successione di contratti a termine o di somministrazione non comporta la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, ma fa sorgere in favore del lavoratore il diritto a un risarcimento del danno.
  • Il danno da abusiva reiterazione di contratti a termine o di somministrazione presso una pubblica amministrazione è, nei limiti di legge, presunto e liquidato secondo un criterio forfetizzato e sanzionatorio, senza necessità di prova specifica del pregiudizio, salva la dimostrazione di un danno maggiore.
  • La liquidazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, l. 183/2010 deve essere compiuta avendo riguardo ai criteri dell'art. 8 l. 604/1966, tra cui rileva la durata del rapporto e l'anzianità di servizio.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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