Cassazione Civile, Ordinanza n. 13067/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di rapporti di lavoro interinale e poi di somministrazione utilizzati da un ente previdenziale pubblico per mansioni amministrative. I lavoratori hanno agito sostenendo l'illegittimità dei contratti per difetto di specificità e di effettività delle causali giustificative, con conseguente nullità del termine e diritto al risarcimento. Il Tribunale ha accolto solo in parte le domande, dichiarando illegittimo il termine e riconoscendo un'indennità ex art. 32 l. 183/2010; la Corte d'appello ha confermato l'illegittimità dei contratti e ha aumentato alcune liquidazioni risarcitorie. L'ente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 20, 21 e 27 d.lgs. 276/2003 e degli artt. 115-116 c.p.c., sostenendo la legittimità delle causali e contestando la rivalutazione del materiale probatorio; 2) violazione degli artt. 27 e 86 d.lgs. 276/2003, dell'art. 32 l. 183/2010 e degli artt. 115-116 c.p.c., sostenendo che per la P.A. è esclusa la conversione del rapporto e che il risarcimento presupporrebbe prova di un danno specifico; 3) violazione dell'art. 32 l. 183/2010 e dell'art. 111 Cost. per asserita motivazione apparente sulla quantificazione dell'indennità, con mancata applicazione dei criteri dell'art. 8 l. 604/1966.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittima o abusiva successione di contratti a termine o di somministrazione, resta esclusa la conversione a tempo indeterminato ma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura parametrata all'art. 32, comma 5, l. 183/2010, quale danno presunto e forfetizzato, salvo prova di un maggior pregiudizio. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, perché la Corte territoriale aveva motivato sulla liquidazione dell'indennità valorizzando l'anzianità di servizio e perché non ricorreva alcuna anomalia motivazionale denunciabile in cassazione. L'ente ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 20, 21 e 27 d.lgs. n. 276/2003
Richiamati dal ricorrente per sostenere la legittimità della somministrazione; la Corte non li applica in senso favorevole al ricorrente, ritenendo inammissibile la censura sul fatto e confermando l'illegittimità dei contratti per difetto di causale effettiva.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per denunciare erronea valutazione delle prove; la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
art. 27 d.lgs. n. 276/2003
Esaminato nel contesto della somministrazione; la Corte conferma la tutela risarcitoria in caso di abuso, senza conversione del rapporto con la pubblica amministrazione.
art. 86 d.lgs. n. 276/2003
Richiamato per escludere la conversione del rapporto con la P.A.; la Corte ribadisce che tale esclusione non preclude il risarcimento del danno parametrato all'art. 32 l. 183/2010.
art. 32 l. n. 183/2010
È la base della liquidazione del danno: indennità onnicomprensiva tra un minimo e un massimo, con funzione sanzionatoria e presunzione del danno in caso di abuso della successione di contratti a termine o somministrati, salvo prova del maggior pregiudizio.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Nell'impiego pubblico contrattualizzato, esclude la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato ma consente il risarcimento del danno secondo criteri presuntivi e forfetizzati.
art. 8 l. n. 604/1966
Richiamato come criterio di quantificazione dell'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, tenendo conto dell'anzianità di servizio e degli altri parametri rilevanti.
art. 111 Cost.
Invocato per censurare la motivazione; la Corte esclude la motivazione apparente perché la liquidazione è stata effettivamente giustificata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma, è deducibile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
Applicato anche ai rapporti di somministrazione a termine nel pubblico impiego contrattualizzato come parametro del danno presunto e sanzionatorio.
direttiva 2008/104/CE
Richiamata in chiave di effettività della tutela: il lavoro tramite agenzia interinale non deve diventare una situazione permanente per uno stesso lavoratore.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la nullità o l'illegittimità della successione di contratti a termine o di somministrazione non comporta la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, ma fa sorgere in favore del lavoratore il diritto a un risarcimento del danno.
- Il danno da abusiva reiterazione di contratti a termine o di somministrazione presso una pubblica amministrazione è, nei limiti di legge, presunto e liquidato secondo un criterio forfetizzato e sanzionatorio, senza necessità di prova specifica del pregiudizio, salva la dimostrazione di un danno maggiore.
- La liquidazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, l. 183/2010 deve essere compiuta avendo riguardo ai criteri dell'art. 8 l. 604/1966, tra cui rileva la durata del rapporto e l'anzianità di servizio.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
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