Sentenza del 02/11/2022 n. 32322 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Associazione ha chiesto la revocazione parziale dell'ordinanza n. 7955/2021 della Corte di cassazione nella parte in cui questa aveva dichiarato inammissibili i motivi 13, 14 e 15 del ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Puglia n. 1226/2017, sostenendo un "errore di percezione" del contenuto letterale di detti motivi. L'Associazione deduceva che quei motivi rispettavano il principio di specificità di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c. e che la Corte, avendoli ritenuti nuovi, avrebbe errato nella lettura degli atti di causa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non sussistesse l'errore di fatto revocatorio: l'ordinanza contestata aveva operato una valutazione delle risultanze processuali e formato un giudizio basato su tale valutazione, per cui non si è in presenza di una divergenza tra decisione e documenti idonea a legittimare la revocazione. Perciò la richiesta di revocazione è respinta e la ricorrente è condannata alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in complessivi 3.800,00 euro), con espresso richiamo anche alla possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., n. 4
revocazione per errore di fatto
Consente la revocazione delle pronunce per errore di fatto nella lettura di atti interni; la Corte interpreta restrittivamente: l'errore deve consistere in una divergenza nette tra quanto la sentenza afferma e quanto emerge dagli atti, non in una diversa valutazione delle risultanze.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione
Imposta l'obbligo di specificare nei motivi di cassazione come, dove e quando la questione è stata proposta nei gradi di merito; la mancata indicazione può far ritenere 'nuova' la questione e rendere il motivo inammissibile.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
ulteriore disciplina sul principio di specificità
Ribadisce l'esigenza che il ricorso per cassazione sia autosufficiente e chiarisca il punto trattato nei precedenti gradi, a pena di inammissibilità per novità.
art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4
motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge
I motivi richiamavano le previsioni di cui agli nn. 3 e 4; la Corte ha valutato però che il richiamo non escludeva la necessità di rispettare la specificità e l'autosufficienza dei motivi.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come possibile censura (omessa pronuncia) ma la Corte ha ritenuto che la contestazione fosse nuova per mancata evidenziazione nei gradi precedenti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
disciplina processuale tributaria richiamata nei motivi
Norma di riferimento processuale tributaria citata nella doglianza; la Corte ha osservato che la questione richiamata non risultava adeguatamente segnalata nei motivi impugnati in Cassazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, commi 2 e 4
norme sostanziali in materia di IRES citate nel motivo 15
Richiamate come partenza della censura tributaria (doppia imposizione sui proventi da depositi), ma la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata adeguatamente esposta nei motivi di cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1-bis
Previsione sulla possibile applicazione del contributo unificato supplementare in caso di revocazione: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo di versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto contro pronunce della Corte di cassazione è ammessa solo per vere e proprie discrepanze tra quanto la sentenza afferma e quanto risulta dagli atti; non può essere invocata per rivedere valutazioni giurisdizionali o giudizi critici sulle risultanze processuali.
- In Cassazione i motivi devono rispettare il principio di specificità (art. 366 e 369 c.p.c.): occorre indicare esattamente dove e come la questione è stata proposta e coltivata nei gradi di merito, altrimenti la questione rischia di essere ritenuta nuova e i motivi dichiarati inammissibili.
- La regola dell'autosufficienza impone che, quando si vuole dedurre documenti o passaggi processuali, il contenuto rilevante vada riportato nel motivo; la mera indicazione senza riportarne il contenuto può determinare inammissibilità per inosservanza del principio.
- Quando la Corte forma un giudizio basato su una valutazione delle risultanze, la parte non può ottenere la revocazione sostenendo un diverso apprezzamento; l'errore revocatorio richiede che la sentenza abbia frainteso i fatti attestati dagli stessi atti.
- In caso di rigetto della revocazione, la soccombenza comporta condanna alle spese e possono applicarsi oneri complementari (es. contributo unificato), pertanto valutare con attenzione l'opportunità di esperire tali rimedi straordinari.
- Nel contenzioso tributario, questioni di nuova natura (es. 'doppia imposizione' non affrontata nei gradi precedenti) devono essere tempestivamente e chiaramente sollevate nei gradi inferiori per poter essere efficacemente dedotte in Cassazione.
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