Sentenza del 07/10/2016 n. 20151 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma che aveva confermato, in parte, il rimborso dell'IRAP versata dal contribuente per gli anni indicati, per complessivi 3.034,70 euro. I motivi riguardavano: la corretta interpretazione del presupposto dell'autonoma organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997; la violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che spettasse al contribuente dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione; e l'omessa motivazione della CTR, che non aveva esaminato concretamente le spese e gli altri elementi indicati dall'Ufficio come indici di organizzazione autonoma.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal contribuente e ha accolto il secondo e il terzo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il primo. Ha stabilito che, in caso di richiesta di rimborso IRAP, grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza dell'autonoma organizzazione. Inoltre, ha rilevato che la motivazione della CTR era insufficiente, perché si era limitata ad affermare la marginalità dell'organizzazione senza esaminare le spese professionali indicate dall'Ufficio. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446/1997, artt. 2 e 3
L'IRAP sul lavoro autonomo presuppone lo svolgimento dell'attività mediante un'autonoma organizzazione. Tale requisito ricorre, in particolare, quando il professionista è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale non occasionalmente di lavoro altrui.
Codice civile, art. 2697
In materia di rimborso IRAP, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso, inclusa l'assenza dell'autonoma organizzazione, grava sul contribuente che richiede la restituzione dell'imposta.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda, precisandone la collocazione nei precedenti gradi di giudizio. Nel caso concreto, l'eccezione è stata ritenuta generica perché l'Agenzia aveva richiamato e riportato gli atti rilevanti.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5
Le disposizioni individuano, rispettivamente, i vizi di violazione o falsa applicazione di legge, gli errori processuali e l'omesso esame di fatti decisivi e controversi dedotti dalla parte.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 18, 23 e 25, comma 2
Le norme disciplinano il contenuto degli atti del processo tributario e la formazione del fascicolo d'ufficio. La mancata necessità di riprodurre nuovamente i documenti non esonera il ricorrente dall'indicarli specificamente nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Chi chiede il rimborso dell'IRAP deve dimostrare concretamente l'assenza di un'autonoma organizzazione; non è sufficiente una dichiarazione generica.
- L'autonoma organizzazione può essere desunta dall'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'attività o dall'utilizzo non occasionale di lavoro altrui.
- L'assenza di dipendenti non esclude automaticamente l'autonoma organizzazione: devono essere valutati anche il livello delle spese, i beni strumentali e gli altri dati contabili.
- Il giudice tributario deve esaminare e motivare specificamente tutti gli elementi rilevanti indicati dalle parti, soprattutto quando possono incidere sul presupposto dell'imposta.
- In cassazione, la contestazione relativa alla motivazione deve indicare con precisione il fatto decisivo trascurato e gli atti processuali o documenti da cui esso risulta.
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