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Sentenza

Sentenza n. 685/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202308227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro il diniego dell'autorizzazione all'esercizio di una ludoteca e respinto i motivi aggiunti contro l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire in sanatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva ottenuto un permesso di costruire in sanatoria per un manufatto destinato a garage, presentato una DIA per lavori di completamento, ottenuto il certificato di agibilità e successivamente presentato una DIA per il mutamento di destinazione d'uso di parte dell'immobile a fini commerciali. Aveva quindi chiesto al SUAP l'autorizzazione per l'esercizio di una ludoteca, ma il Comune aveva respinto l'istanza ritenendo ostativa la pendenza di un ordine di demolizione. Nel giudizio di primo grado erano stati impugnati sia il diniego sia, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento comunale di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria, fondato sulla mancata dichiarazione dell'esistenza di una sentenza penale di condanna relativa all'abuso edilizio. Il TAR aveva ritenuto che la sentenza penale definitiva avesse accertato la mancata ultimazione dell'opera entro il 31 dicembre 1993, requisito necessario per la sanatoria, e che la falsa rappresentazione consentisse l'annullamento senza una specifica motivazione sull'interesse pubblico; aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta inutilità, respingendo i motivi aggiunti. In appello sono stati dedotti: l'erronea attribuzione di efficacia vincolante al giudicato penale e la mancata autonoma valutazione amministrativa delle prove tecniche e fotografiche; omessa istruttoria e omessa pronuncia sulla domanda di accertamento; integrazione postuma della motivazione, perché il TAR avrebbe individuato nella falsa dichiarazione sull'ultimazione dei lavori una ragione non contenuta nell'atto comunale; tardività dell'annullamento rispetto al termine previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990, poiché il Comune avrebbe conosciuto da tempo la sentenza penale e l'ordine di demolizione; violazione del legittimo affidamento, mancata considerazione dell'interesse pubblico concreto e omessa comparazione degli interessi; riproposizione della domanda di accertamento.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il termine massimo per l'annullamento d'ufficio del provvedimento illegittimo può essere superato quando il provvedimento sia stato conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false o mendaci derivanti da condotte costituenti reato, accertate con sentenza penale passata in giudicato. In tale ipotesi l'amministrazione può procedere all'annullamento anche oltre il termine ordinario. Nel caso concreto la condanna penale definitiva riguardava l'elemento decisivo dell'ultimazione dei lavori e il Comune aveva acquisito copia della sentenza soltanto con l'instaurazione del giudizio davanti al TAR. Il Collegio ha inoltre escluso che il TAR avesse integrato la motivazione dell'atto: l'amministrazione aveva espressamente fondato il ritiro sull'accertamento penale della falsità del presupposto della sanatoria, mentre il giudice amministrativo aveva soltanto motivato le proprie valutazioni sulla legittimità dell'atto, potendo confermare e approfondire gli elementi posti a fondamento del provvedimento. Le ulteriori doglianze sono state ritenute non decisive o comunque inidonee a condurre a una diversa conclusione. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata nella sostanza e l'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine.

    L'accertamento definitivo in sede penale della falsità del presupposto su cui si fonda il provvedimento consente all'amministrazione di procedere all'annullamento d'ufficio anche oltre il termine ordinario previsto per l'autotutela.

  • art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La sanatoria edilizia è subordinata all'ultimazione delle opere entro il 31 dicembre 1993, intesa come completamento funzionale della struttura, secondo la ricostruzione recepita nella sentenza appellata.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve rispettare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza avesse esaminato tutti gli aspetti rilevanti e che le doglianze non espressamente trattate fossero non decisive.

Massime di principio

  • Il termine ordinario per l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo può essere superato quando il provvedimento sia stato conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false o mendaci derivanti da condotte costituenti reato, purché la falsità sia stata accertata con sentenza penale passata in giudicato.
  • Quando l'accertamento penale definitivo riguarda un presupposto fondamentale per il rilascio di un titolo amministrativo, l'amministrazione può annullare d'ufficio il titolo anche oltre il termine ordinario, senza che il decorso del tempo decorrente dalla precedente conoscenza di altri elementi della vicenda impedisca il ritiro fondato sulla successiva acquisizione dell'accertamento penale definitivo.
  • Non integra un'indebita integrazione postuma della motivazione la motivazione della sentenza con cui il giudice amministrativo qualifica e approfondisce gli elementi già posti dall'amministrazione a fondamento dell'atto impugnato, purché non introduca una ragione autonoma e diversa da quella contenuta nel provvedimento.
  • Nel giudizio amministrativo, l'accertamento penale può costituire il presupposto fattuale e giuridico dell'annullamento d'ufficio, ferma restando la valutazione giudiziale della legittimità dell'atto amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutotutelaInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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