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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1639/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli appellanti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 06/02/2020 che aveva parzialmente riformato la condanna per furto aggravato (riqualificando il reato e riducendo la pena). Furneri ha proposto due motivi: (1) nullità della sentenza per inosservanza delle norme sulla notificazione (art. 601 c.p.p., artt. 178, 179 e art. 161, comma 4 c.p.p.), sostenendo che il decreto di fissazione dell'udienza era stato notificato in luogo diverso da quello dichiarato e che pertanto la notifica al difensore sarebbe nulla; (2) vizio di diritto sulla qualificazione dell'aggravante della violenza sulle cose (art. 625 c.p.), censurando che l'energia esercitata si sarebbe risolta in mera manipolazione senza danni. Meroni ha proposto un motivo sovrapponibile al secondo del Furneri.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato infondato il primo motivo: dagli atti risultava che Furneri aveva indicato un domicilio in Austria, ma tale indicazione era inidonea a modificare la precedente elezione/dichiarazione di domicilio nel territorio dello Stato; pertanto, essendo divenuta impossibile la notificazione nel domicilio originario, la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. è stata ritenuta legittima. Il secondo motivo è stato anch'esso rigettato: la giurisprudenza consolidata riconosce l'aggravante della violenza sulle cose anche quando l'energia è diretta agli strumenti di protezione purché ne derivi una conseguenza materiale (rottura, scardinamento, danneggiamento). La sentenza impugnata aveva fondatamente valorizzato il danneggiamento della porta antipanico, definita "completamente scardinata", e della saracinesca. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Disciplina le notificazioni all'imputato che ha dichiarato o eletto domicilio: se la notificazione al domicilio dichiarato diventa impossibile (es. trasferimento all'estero), la notifica può essere legittimamente effettuata mediante consegna al difensore ai sensi del comma 4; la comunicazione di un indirizzo estero non revoca automaticamente la precedente elezione/dichiarazione nel territorio dello Stato salvo nuova dichiarazione idonea.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Regola le modalità della prima notificazione all'imputato non detenuto; le modalità previste per la prima notificazione non sono sovrapponibili a quelle dell'art. 161 quando il domicilio sia stato dichiarato o eletto.

  • art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.

    Non applicabile nel caso di domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 161; non prevale sulla disciplina dell'art. 161 relativa alla notificazione al domicilio eletto o dichiarato.

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Stabilisce la procedura per le notificazioni a soggetti che risiedono o dimorano all'estero e prevede l'invito ad eleggere domicilio in Italia; si applica quando occorre dare notizia iniziale di un procedimento a chi ha residenza all'estero, non quando il procedimento è già svolto e le notifiche precedenti sono state regolari.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiamato come normativa relativa alla nullità delle notificazioni e delle formalità procedurali; la Corte ha ritenuto che non sussista nullità assoluta nell'ipotesi concreta poiché la notificazione al difensore è risultata conforme alle norme quando il domicilio è divenuto inidoneo.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma base sul furto; rilevante ai fini della qualificazione del reato contestato e del confronto con altre aggravanti/figure.

  • art. 625 cod. pen.

    Prevede l'aggravante della violenza sulle cose: la giurisprudenza interpreta l'aggravante come applicabile anche quando l'energia è diretta agli strumenti di protezione (es. saracinesche, porte antipanico) purché ne derivi un danno o una trasformazione materiale.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Richiamata nel confronto tra le diverse qualificazioni del furto (es. furto in luogo di privata dimora); la Corte del rinvio aveva chiesto una valutazione più approfondita sulla natura del luogo colpito.

  • art. 23 D.L. n. 247 del 2020

    Richiamato in relazione alle conclusioni depositate dal Pubblico Ministero; non incide sul merito, era la norma procedurale citata per il deposito delle conclusioni.

Massime di principio

  • Notificazioni: la semplice comunicazione di un indirizzo estero non sostituisce automaticamente una precedente elezione o dichiarazione di domicilio nel territorio dello Stato; l'imputato ha l'onere di comunicare correttamente e in modo idoneo ogni variazione di domicilio.
  • Quando la notificazione presso il domicilio dichiarato diventa impossibile, la notifica per consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. è legittima e non determina necessariamente nullità degli atti processuali.
  • Prime notificazioni e notifiche successive sono disciplinate da norme distinte (art. 157 vs art. 161): non sono intercambiabili; occorre verificare quale modalità fosse operativa alla luce delle scelte compiute dall'imputato.
  • Aggravante della violenza sulle cose: si configura anche se l'energia è rivolta agli strumenti di protezione (es. saracinesche, porte) purché sia prodotta una conseguenza materiale (rottura, scardinamento, danneggiamento, trasformazione).
  • In caso di riqualificazione del reato (es. furto in luogo di privata dimora vs furto semplice), il giudice deve descrivere esattamente il luogo e i fatti rilevanti per applicare correttamente le figure di reato e le aggravanti.
  • Per difese basate su vizi di notificazione è essenziale verificare dagli atti la presenza/assenza di una elezione o dichiarazione di domicilio e la tempestiva comunicazione di eventuali variazioni; l'invalidità della notifica si valuta caso per caso.

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