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Sentenza

Sentenza n. 1602/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202402028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia, atti prefettizi connessi, revoche di concessioni demaniali marittime, divieto di prosecuzione di attività soggette a SCIA e nota comunale di revoca della licenza di subingresso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Cosenza e, con motivi aggiunti, la successiva nota comunale di revoca della licenza di subingresso. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011, della l. 241/1990 e del principio del contraddittorio, sostenendo di non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento né la successiva interdittiva perché notificate a un indirizzo PEC non più risultante dalla visura camerale. Ha inoltre contestato il merito dell’informativa, sostenendo che essa si fondasse esclusivamente sui legami familiari con il padre e che mancasse la prova di una regia o di un condizionamento familiare dell’impresa; ha denunciato travisamento, incompletezza dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e insufficienza della motivazione. Infine, ha dedotto la violazione dell’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, lamentando l’omessa valutazione preventiva della possibilità di applicare le misure di prevenzione collaborativa in luogo dell’interdittiva. La Prefettura ha eccepito la tardività del ricorso e ha difeso la legittimità della notifica e della misura, richiamando la pluralità degli elementi indicativi del rischio di permeabilità mafiosa. Il Comune ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo che la piena conoscenza dell’interdittiva fosse maturata soltanto con la notificazione, il 17 ottobre 2024, dei decreti comunali di revoca delle concessioni, poiché la precedente notificazione prefettizia era stata effettuata a un indirizzo PEC già sostituito. Ha respinto il motivo relativo alla violazione del contraddittorio, rilevando che la ricorrente conosceva i fatti contestati e non aveva indicato quali elementi, introdotti nel procedimento, avrebbero potuto condurre a una diversa decisione. Ha invece accolto la censura relativa all’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011. Secondo il Collegio, il sistema antimafia impone una gradualità delle misure prefettizie e rende l’interdittiva una misura di extrema ratio; pertanto, la Prefettura deve motivare specificamente sull’insussistenza delle condizioni per le misure di prevenzione collaborativa e formulare un giudizio prognostico sulla loro idoneità a neutralizzare il rischio infiltrativo, soprattutto quando il condizionamento appaia occasionale e non strutturale. Poiché l’informativa non conteneva alcuna valutazione in tal senso, è stata annullata per difetto di istruttoria e di motivazione. Il vizio non è stato ritenuto sanabile dal giudice mediante l’art. 21-octies l. 241/1990. L’annullamento dell’interdittiva ha comportato anche l’accoglimento dei motivi aggiunti e l’annullamento della nota comunale del 22 novembre 2024, ritenuta atto a contenuto vincolato conseguente alla determinazione antimafia. Restano salvi ulteriori accertamenti e la possibilità per l’Amministrazione di rideterminarsi. Le spese sono state compensate per la complessità fattuale e interpretativa della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    Richiamato tra i presupposti della disciplina dell’informazione antimafia e del rischio di infiltrazione mafiosa.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base normativa dell’informazione antimafia interdittiva e della valutazione prefettizia del rischio di condizionamento mafioso.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Disciplina le interlocuzioni procedimentali nell’adozione dell’informazione antimafia; nel caso concreto il motivo relativo al contraddittorio è stato respinto.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Impone, nell’ambito del principio di gradualità delle misure antimafia, la valutazione della possibilità di applicare misure di prevenzione collaborativa prima di adottare l’interdittiva, con motivazione sul relativo giudizio prognostico.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il TAR ha escluso che l’omessa valutazione delle misure ex art. 94-bis potesse essere superata mediante la disposizione sui vizi formali non invalidanti.

  • art. 47, comma 1, lettere b) e f), Codice della navigazione

    Richiamato nel fatto con riferimento al precedente provvedimento comunale di decadenza della licenza di subingresso.

  • art. 26 Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione marittima

    Richiamato nel fatto con riferimento al precedente provvedimento comunale di decadenza della licenza di subingresso.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    Richiamato in relazione all’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario da parte della Corte d’Appello, elemento valorizzato come ulteriore conferma della necessità di una valutazione prefettizia sulla gradualità delle misure.

Massime di principio

  • Nel sistema di prevenzione antimafia, l’informazione interdittiva costituisce una misura di extrema ratio; prima della sua adozione l’Amministrazione deve valutare, secondo il principio di gradualità, se le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 siano idonee a neutralizzare il rischio di infiltrazione.
  • L’obbligo motivazionale relativo all’art. 94-bis d.lgs. 159/2011 è assolto solo mediante una valutazione prognostica espressa sulla possibilità che le misure collaborative consentano di superare il tentativo di infiltrazione; non è sufficiente una valutazione meramente implicita.
  • La motivazione sull’inapplicabilità delle misure collaborative può ritenersi adeguata quando evidenzi un legame strutturale, organico o duraturo tra impresa e criminalità organizzata, la continuità dei rapporti con soggetti controindicati o il condizionamento della gestione aziendale; in presenza di un rischio meramente occasionale, tale valutazione non può essere omessa.
  • L’omessa valutazione preventiva dell’applicabilità delle misure ex art. 94-bis integra difetto di istruttoria e di motivazione dell’interdittiva e non è sanabile mediante l’art. 21-octies l. 241/1990.
  • La piena conoscenza dell’atto lesivo, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, richiede la consapevolezza dell’esistenza e della lesività del provvedimento; una notificazione effettuata a un indirizzo PEC non più risultante dai registri ufficiali non determina necessariamente tale piena conoscenza.
  • L’annullamento dell’informazione interdittiva comporta l’annullamento degli atti comunali a contenuto vincolato adottati quale conseguenza necessaria della stessa determinazione antimafia, salva la possibilità dell’Amministrazione di rideterminarsi.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaConcessioni demaniali marittimePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

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