Ordinanza n. 3554/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale del 12 febbraio 2026 della Sedicesima Sottocommissione per l’esame di avvocato istituita presso la Corte d’Appello di Milano nella parte in cui esprime una valutazione insufficiente (pari a 14/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato dal numero 1178; - della conseguente non ammissione della ricorrente alle prove orali dell’esame di avvocato per la sessione 2025, in imminente corso di svolgimento presso la Corte d’Appello di Roma; - del verbale di Riunione Plenaria del 13 gennaio 2026 della “Segreteria degli esami di Avvocato” istituita presso la Corte d’Appello di Milano cui hanno partecipato i Presidenti, i Vicepresidenti e i Componenti delle “Sottocommissioni Esami Avvocato”, laddove ha ritenuto che “In caso di correzione con esito non sufficiente del singolo compito, la Presidente intende adottare il principio secondo cui l’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, ovvero richiamato dai precedenti atti, ivi inclusi le “Indicazioni Operative impartite dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Dir. Gen. Affari interni – Ufficio II in data 14.11.2025”, e il “verbale n. 2 del 05.12.2025 della Commissione Centrale” richiamati nel citato verbale della Sedicesima Sottocommissione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di valutazione di un elaborato dell'esame di avvocato, con attribuzione del punteggio di 14/30, e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il verbale con cui la Sedicesima Sottocommissione per l'esame di avvocato presso la Corte d'Appello di Milano ha attribuito il punteggio di 14/30 al suo elaborato, determinandone la non ammissione alle prove orali della sessione 2025. Sono stati impugnati anche il verbale della riunione plenaria della Segreteria degli esami di avvocato, nella parte in cui ha ritenuto sufficiente la motivazione mediante attribuzione di un punteggio numerico, nonché gli ulteriori atti presupposti, comprese le indicazioni operative ministeriali e il verbale della Commissione centrale. Dal testo non risultano specificamente articolati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, il TAR ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di evidente fondatezza. In particolare, la valutazione tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice non è apparsa manifestamente illogica. È stato inoltre escluso il pericolo di un danno grave e irreparabile, poiché la prova orale avrebbe potuto, in ipotesi, essere sostenuta successivamente in caso di esito positivo del giudizio di merito. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso sia profili di evidente fondatezza sia un pericolo di danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’atto presuppone almeno la non manifesta infondatezza della domanda e la sussistenza di un pericolo di danno grave e irreparabile; l’assenza di uno di tali presupposti è sufficiente a respingere la domanda cautelare.
- La valutazione tecnico-discrezionale di una commissione esaminatrice non giustifica la sospensione cautelare quando, allo stato della cognizione sommaria, non risulti manifestamente illogica.
- La possibile ammissione successiva a una prova orale, qualora il giudizio di merito abbia esito favorevole, può escludere la sussistenza di un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare.
Come è indicizzato
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